Allegato 3 Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche 1. Con riferimento ai criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono assunte quale riferimento principale per la referenziazione del Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) al Quadro europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno della referenziazione dei titoli rilasciati nell'ambito del sistema di istruzione e formazione aventi validita' nazionale, formalmente adottate nel primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» adottato con accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013. 2. A integrazione di quanto assunto al comma 1, ai fini dei successivi aggiornamenti del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» si assumono le argomentazioni di cui ai commi successivi. 3. Rispetto al criterio 1 relativo alla responsabilita' e/o competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorita' pubbliche, il presente decreto soddisfa pienamente le esigenze di chiarezza e formalizzazione. La competenza dei soggetti coinvolti e' definita nel contesto del quadro giuridico vigente. 4. Rispetto al criterio 2 relativo all'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute. 5. Rispetto al criterio 3, ovvero che il quadro nazionale delle qualificazioni e' basato sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegato alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti, la definizione dei criteri generali per la referenziazione delle qualificazioni al QNQ di cui all'allegato 1 insieme alle disposizione di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiscono la cornice di riferimento per soddisfare le condizioni convenute. 6. Rispetto al criterio 4 relativo alla trasparenza delle procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute. 7. Rispetto al criterio 5 che prevede che il sistema nazionale di garanzia della qualita' per l'istruzione e la formazione fa riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni ed e' coerente con i pertinenti principi e linee guida europei, l'adozione del Piano nazionale di assicurazione della qualita' del sistema di istruzione e formazione in applicazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009, soddisfa le condizioni convenute. 8. Il criterio 6, relativamente agli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualita' inclusi nel processo di referenziazione, e' soddisfatto attraverso il coinvolgimento di INAPP, INDIRE, INVALSI e ANVUR. 9. Al fine del soddisfacimento del criterio 7, il rapporto italiano di referenziazione e' sottoposto a consultazione internazionale con il coinvolgimento di esperti individuati dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF. 10. Rispetto al criterio 8 relativo alla certificazione della referenziazione da parte delle autorita' competenti attraverso il Rapporto di referenziazione, l'adozione del presente decreto soddisfa le condizioni convenute. 11. Al fine del soddisfacimento del criterio 9 relativo alla pubblicazione nella piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF, il Ministero del Lavoro assicurera' l'invio formale del Rapporto di referenziazione all'esito del processo di referenziazione. 12. Il criterio 10 relativo al riferimento su tutti i nuovi certificati, nonche' i documenti Europass rilasciati dalle autorita' competenti al livello appropriato EQF, e' soddisfatto dall'art. 3, comma 2, del presente decreto.