(Linee guida nazionali)
 
                      LE LINEE GUIDA NAZIONALI 
 
PER LE  AZIENDE  SANITARIE  E  OSPEDALIERE  IN  TEMA  DI  SOCCORSO  E
  ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA 
PARTE PRIMA 
Denominazione e obiettivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI 
    Sono definite a livello nazionale le Linee guida di  indirizzo  e
orientamento per le Aziende sanitarie e  le  Aziende  ospedaliere  in
tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne  vittime  di
violenza con la denominazione di PERCORSO PER LE DONNE CHE  SUBISCONO
VIOLENZA. 
    Le presenti Linee guida nazionali saranno recepite dalle  Aziende
sanitarie e dalle Aziende ospedaliere che al loro interno abbiano  un
Pronto Soccorso,  fatta  salva  la  normativa  primaria  e  le  leggi
speciali  e  regionali  vigenti,  compatibilmente  con   le   risorse
disponibili stanziate per il Fondo Sanitario Nazionale. 
    Le esperienze  esistenti  e  consolidate  nelle  singole  realta'
territoriali potranno temporaneamente conservare le denominazioni  in
uso, ma dovranno progressivamente adeguarsi alla nuova  denominazione
di livello nazionale ed alle raccomandazioni  contenute  nelle  Linee
guida nazionali, entro e non oltre un  anno  dalla  loro  entrata  in
vigore. 
    Obiettivo delle Linee guida nazionali e'  fornire  un  intervento
adeguato e integrato nel  trattamento  delle  conseguenze  fisiche  e
psicologiche che la violenza  maschile  produce  sulla  salute  della
donna. 
    Il Percorso per le  donne  che  subiscono  violenza,  di  seguito
delineato, dovra' garantire una tempestiva e adeguata presa in carico
delle   donne   a   partire   dal   triage    e    fino    al    loro
accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici  e
privati dedicati presenti sul territorio di riferimento  al  fine  di
elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di
ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita. 
Destinatarie 
    Destinatarie del Percorso per le  donne  che  subiscono  violenza
sono le donne (con il termine «donne» sono  da  intendersi  anche  le
ragazze di meno di 18 anni come previsto dall'art. 3 lettera f) della
Convenzione di Istanbul), italiane e straniere,  che  abbiano  subito
una qualsiasi forma di violenza. (1) 
    Sono coinvolti  nel  Percorso  anche  le/gli  eventuali  figlie/i
minori della donna, testimoni o vittime  di  violenza,  tenuto  conto
della normativa riguardante i minori e  delle  vigenti  procedure  di
presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni. 
Rete e attori coinvolti 
    Le Linee guida nazionali si  rivolgono  alle  operatrici  e  agli
operatori  socio-sanitari  e  devono  essere  destinate  agli  attori
pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione  e
il contrasto alla violenza maschile contro le donne, come di  seguito
individuati: 
      Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale,  ospedalieri
e territoriali; 
      Servizi socio-sanitari territoriali; 
      Centri antiviolenza e Case rifugio (2) ; 
      Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali; 
    Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario  e  presso
il Tribunale per i Minorenni; 
    Tribunale (civile-penale-per i Minorenni); 
    Enti territoriali (Regioni - Province -  Citta'  metropolitane  -
Comuni). 
    Ogni attore della rete antiviolenza territoriale  agisce  secondo
le proprie competenze ma con un approccio condiviso  e  integrato  ad
esclusivo vantaggio della  donna,  garantendone  l'autodeterminazione
nelle scelte da intraprendere. 
    Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli  operativi
di  rete  specifici  e  strutturati  che  garantiscano  il   raccordo
operativo e la comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera
e  i  servizi  generali  e  specializzati  dedicati,   presenti   sul
territorio  di  riferimento.  Tali  protocolli  dovranno  individuare
interventi comuni  e  condivisi  tra  tutti  gli  attori  della  rete
territoriale, per assicurare adeguata assistenza,  accompagnamento  e
orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna. 
    Le Regioni, in virtu' della loro competenza di  tipo  concorrente
in  materia  di  programmazione,  coordinamento  e  indirizzo   degli
interventi  socio-sanitari  ai  sensi  dell'art.  117  Cost.,  devono
adoperarsi affinche' le Aziende sanitarie e  le  Aziende  ospedaliere
diano puntuale attuazione alle presenti Linee guida nazionali. 
PARTE SECONDA 
    Accesso al Pronto Soccorso e Triage 
    La donna puo' accedere al Pronto Soccorso: 
    Spontaneamente (sola o con prole minore); 
    Accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle FF.OO; 
    Accompagnata dalle FF.OO; 
    Accompagnata da operatrici dei Centri antiviolenza; 
    Accompagnata da altri servizi pubblici o privati; 
    Accompagnata da persone da identificare; 
    Accompagnata dall'autore della violenza. 
    Il personale infermieristico addetto al triage,  con  un'adeguata
formazione professionale, procede  al  tempestivo  riconoscimento  di
ogni segnale di violenza, anche quando non  dichiarata.  A  tal  fine
puo' avvalersi  di  informazioni  relative  ad  eventuali  precedenti
accessi ai Pronto Soccorso del territorio da parte della donna. 
    Si raccomanda alle Regioni  di  adeguare  i  sistemi  informatici
aziendali e regionali, nel rispetto di quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in  materia  di
protezione dei dati personali, per consentire all'Azienda sanitaria o
all'ospedale di riferimento di essere in  rete  con  tutte  le  altre
strutture della regione di appartenenza. 
    Nella zona del triage deve essere presente materiale  informativo
(cartaceo e/o multimediale) visibile e comprensibile anche  da  donne
straniere, relativo a: 
    Tipologie di violenza; 
    Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i; 
    Normativa di riferimento; 
    Indicazioni logistiche sui servizi pubblici  e  privati  dedicati
presenti sul territorio; 
    Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni  e/o  vittime
di violenza; 
    Indicazioni relative al numero di pubblica utilita' 1522 (3) . 
    Salvo che non sia necessario attribuire un  codice  di  emergenza
(rosso o  equivalente),  alla  donna  deve  essere  riconosciuta  una
codifica di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - cosi' da
garantire una visita medica tempestiva (di  solito  tempo  di  attesa
massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di  ripensamenti  o
allontanamenti volontari. 
    Alla  donna  presa   in   carico   dovranno   essere   assicurate
l'assistenza e la protezione richieste dal caso specifico. 
    L'assegnazione  del  codice  giallo   o   equivalente   determina
l'attivazione del Percorso per le donne che subiscono violenza. Oltre
al codice di triage verra' assegnato un  identificativo  di  Percorso
definito nell'ambito della organizzazione  del  Pronto  Soccorso  che
concorre a determinare l'attivazione del Percorso stesso. 
    Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al  Pronto  Soccorso
con figlie/i minori e' opportuno che le/gli stesse/i restino  con  la
madre e che siano coinvolti nel suo stesso Percorso. 
Trattamento diagnostico - terapeutico 
    La donna presa in carico  deve  essere  accompagnata  in  un'area
separata dalla sala d'attesa generale  che  le  assicuri  protezione,
sicurezza e riservatezza. 
    Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione  delle/dei
figlie/i minori, dovranno essere in  un  primo  momento  allontanati;
successivamente,  e  solo  su   richiesta   della   donna,   potranno
raggiungerla nell'area protetta. 
    L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in  cui
la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale
e clinico, nonche' il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche
repertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel
pieno rispetto della sua privacy. 
    L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovra': 
    Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio semplice,
comprensibile e accessibile anche alle donne affette  da  disabilita'
sensoriale, cognitiva o relazionale; 
    Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante; 
    Instaurare con la donna un rapporto basato sulla  fiducia,  cosi'
da favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa  in
carico,  nel  pieno  rispetto  della  liberta'   di   scelta   e   di
autodeterminazione della stessa; 
    Attivare per donne straniere,  ove  necessario,  la  presenza  di
mediatrici culturali e linguistiche; 
    Attivare per donne affette da  disabilita',  ove  necessario,  la
presenza di figure di supporto; 
    Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso; 
    Acquisire il consenso  libero  e  informato  per  ogni  fase  del
Percorso. 
    Al fine di: 
    Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza  subita  e  i
rischi immediati; 
    Verificare la presenza di figlie/i minori,  informando  la  donna
dei propri obblighi di legge e delle conseguenze  per  le/i  figlie/i
relative alla violenza; 
    Informare la donna  della  presenza  sul  territorio  dei  Centri
antiviolenza, dei servizi pubblici e privati dedicati; 
    Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta,  le  procedure  di
contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri attori della  rete
antiviolenza territoriale; 
    Informare la donna della  possibilita'  di  sporgere  denuncia  o
querela, anche contattando direttamente le FF.OO qualora previsto per
legge. 
    Per i dettagli e le indicazioni sulle  modalita'  di  svolgimento
della visita medica, si rinvia al  contenuto  dei  seguenti  allegati
delle presenti Linee guida nazionali: 
    Allegato A) Trattamento  diagnostico  -  terapeutico,  fornito  e
redatto dal Ministero della salute; 
    Allegato C) Linee guida per la repertazione di tracce  biologiche
per le analisi di genetica forense nel percorso  assistenziale  delle
vittime  di  violenza  sessuale  e/o  maltrattamento,  a  cura  della
Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.). 
Repertazione e conservazione delle prove 
    Per evitare la contaminazione, la degradazione e  la  perdita  di
tracce biologiche, ed ottenere risultati fruibili per  successivi  ed
eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili  una  corretta
repertazione,   una   successiva   corretta   conservazione,   e   la
predisposizione della catena di custodia dei reperti. 
    Per quanto sopra, si rinvia all'Allegato C) Linee  guida  per  la
repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica  forense
nel percorso assistenziale delle vittime  di  violenza  sessuale  e/o
maltrattamento,  a  cura  della  Associazione  Scientifica  Genetisti
Forensi Italiani (Ge.F.I.) delle presenti Linee guida nazionali. 
Dimissione dal Pronto Soccorso 
    L'operatrice/operatore sanitaria/o che  ha  preso  in  carico  la
donna deve refertare tutti gli esiti della violenza  subita  in  modo
dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di
diagnosi e prognosi, riportando i codici di  diagnosi  (principale  o
secondaria) ICD9-cm: 
    995.50 abuso/maltrattamento minore; 
    995.53 abuso sessuale minore; 
    995.80 abuso/maltrattamento adulto; 
    995.83 abuso sessuale adulto; 
    995.51 violenza psicologica su minore. 
PARTE TERZA 
Attivazione della rete antiviolenza territoriale 
    Al    termine    del     trattamento     diagnostico-terapeutico,
l'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in  carico  la  donna
utilizza lo strumento di rilevazione "Brief Risk Assessment  for  the
Emergency Department -  DA5"  (4)  ,  indicato  dal  Ministero  della
salute, per essere coadiuvata/o nella elaborazione e formulazione  di
una corretta e adeguata rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di
recidiva e letalita' e per  adottare  le  opzioni  di  dimissioni  di
seguito suggerite: 
      a) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso: 
    L'operatrice/operatore  sanitaria/o  informa   la   donna   della
possibilita'  di  rivolgersi  ai  Centri  antiviolenza,  ai   servizi
pubblici  e  privati  della  rete  locale  e  la  rinvia  al  proprio
domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la  rete  antiviolenza
territoriale. 
      b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto: 
    L'operatrice/operatore  sanitaria/o  informa   la   donna   della
possibilita'  di  rivolgersi  ai  Centri  antiviolenza,  ai   servizi
pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna  acconsenta,
attiva la rete antiviolenza territoriale. 
    In mancanza di possibili soluzioni immediate, e  se  previsto  da
accordi    con    la    Direzione    Sanitaria    di     riferimento,
l'operatrice/operatore   sanitaria/o   prospetta   alla   donna    la
possibilita' di rimanere in  osservazione  breve  intensiva  (OBI)  o
comunque in ambiente ospedaliero per  un  tempo  non  superiore  alle
36/72 ore, al  fine  di  garantire  la  sua  protezione  e  messa  in
sicurezza. 
    L'operativita' deve essere consentita H24, attraverso il  ricorso
a  specifiche  procedure  condivise  ed  improntate  a   criteri   di
integrazione funzionale e  di  flessibilita'  organizzativa,  atte  a
garantire la continuita' della protezione del Pronto Soccorso per  le
donne e i figli minori sino all'attivazione dei servizi territoriali. 
    L'operatrice/operatore  sanitaria/o  ha   sempre   l'obbligo   di
informare  la  donna  della  possibilita'  di  rivolgersi  ai  Centri
antiviolenza presenti sul territorio, ai servizi pubblici  e  privati
della rete locale e, ogni qual volta la donna acconsenta,  attiva  la
rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori  coinvolti  nei
protocolli formalizzati. 
    I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le
strutture sanitarie e ospedaliere e possono lavorare in sinergia e  a
supporto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in  seguito
alla stipula di appositi accordi/convenzioni, in tal  senso,  con  le
Direzioni generali. 
PARTE QUARTA 
Aziende sanitarie 
    Le Aziende sanitarie  locali  e  le  Aziende  ospedaliere,  anche
attraverso i propri distretti, presidi e servizi territoriali, devono
adoperarsi affinche', nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne
che  subiscono  violenza,  siano  rispettate  tutte  le   indicazioni
contenute nelle presenti Linee guida nazionali. 
    Dovranno di conseguenza impegnarsi a: 
    Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza  e
presa in  carico  che  prevedano  e  garantiscano,  tra  l'altro,  il
raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete
antiviolenza territoriale; 
    Garantire una regolare  e  continua  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento del  personale  -  compreso  quello  convenzionato  (ad
esempio  medici  di  famiglia,  pediatri,  medici  specialistici)  -,
partecipando alla  progettazione  e  alla  organizzazione  di  moduli
formativi, anche avvalendosi delle competenze specifiche e  operative
maturate negli anni a partire dal proprio territorio; 
    Partecipare a tavoli di confronto  periodici  con  istituzioni  e
soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale; 
    Assicurare il monitoraggio costante del fenomeno  della  violenza
maschile contro le donne, attraverso la rilevazione  e  il  controllo
degli strumenti in uso (scheda del triage, schede di dimissione); 
    Effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, con
eventuale avvio di azioni di miglioramento. 
    Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono  individuare
un referente del Percorso per le donne  che  subiscono  violenza  che
deve interfacciarsi con gli  altri  attori  della  rete  antiviolenza
territoriale. 
    Le Aziende sanitarie locali, in attuazione delle  presenti  Linee
guida nazionali e  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  degli  assetti
organizzativi definiti a livello  regionale,  dovranno  coordinare  e
supervisionare il Percorso per le  donne  che  subiscono  violenza  e
trasmettere periodicamente, ai competenti referenti regionali  (5)  ,
una relazione aggiornata sullo stato e sugli esiti  delle  procedure,
nonche' comunicare e far confluire i dati  raccolti  nell'ambito  del
sistema di monitoraggio previsto a livello regionale e nazionale. 
Formazione professionale 
    La  formazione  professionale  e  l'aggiornamento   continui   di
operatrici e operatori sono indispensabili per una buona attivita' di
accoglienza, di presa in carico, di  rilevazione  del  rischio  e  di
prevenzione. 
    I moduli formativi dovranno fornire una  adeguata  conoscenza  di
base del fenomeno della violenza maschile contro le donne  in  merito
a: 
    Dinamiche  della  violenza  da  parte  dei  soggetti  autori   di
violenza: come nasce e si sviluppa, il ruolo degli stereotipi e degli
atteggiamenti sessisti; 
    Conseguenze della violenza sulla salute  e  sul  benessere  della
donna e delle/dei sue/suoi figlie/i; 
    Tutela  delle  categorie  vulnerabili:  quali   sono,   specifici
obblighi e possibili percorsi  per  donne  disabili,  in  gravidanza,
minori ecc.; 
    Criteri e metodologie per instaurare con la donna  una  relazione
fondata sull'ascolto e sull'accoglienza; 
    Conoscenza delle risorse economiche e  professionali  disponibili
sul territorio; 
    Collaborazione fattiva con la rete territoriale  intra  ed  extra
ospedaliera; 
    Lettura della rilevazione  del  rischio  in  Pronto  Soccorso  di
recidiva e letalita'; 
    Promozione condivisa e sinergica di un sapere  comune,  volto  al
confronto e alla conseguente crescita professionale. 
    Per obiettivi, struttura e contenuto  dei  moduli  formativi,  si
rinvia all'Allegato D) Formazione professionale delle presenti  Linee
guida nazionali. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Art. 3 Convenzione di Istanbul a) con l'espressione "violenza nei
    confronti delle donne" si intende designare  una  violazione  dei
    diritti umani e una forma di  discriminazione  contro  le  donne,
    comprendente tutti gli atti di violenza fondati  sul  genere  che
    provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze  di
    natura fisica, sessuale, psicologica  o  economica,  comprese  le
    minacce di compiere tali atti, la  coercizione  o  la  privazione
    arbitraria della liberta', sia nella  vita  pubblica,  che  nella
    vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti
    gli atti di violenza fisica, sessuale,  psicologica  o  economica
    che  si  verificano  all'interno  della  famiglia  o  del  nucleo
    familiare  o  tra  attuali  o  precedenti  coniugi   o   partner,
    indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o
    abbia condiviso la stessa residenza con la  vittima;  c)  con  il
    termine  "genere"  ci  si  riferisce  a   ruoli,   comportamenti,
    attivita' e attributi socialmente costruiti che  una  determinata
    societa'  considera  appropriati   per   donne   e   uomini;   d)
    l'espressione  "violenza  contro  le  donne  basata  sul  genere"
    designa qualsiasi violenza diretta contro  una  donna  in  quanto
    tale, o che colpisce le donne  in  modo  sproporzionato;  e)  per
    "vittima" si intende qualsiasi persona  fisica  che  subisce  gli
    atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;  f)  con
    il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di
    18 anni. 

(2) Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno
    2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le  Province  autonome
    di Trento e  di  Bolzano  e  le  Autonomie  locali,  relativa  ai
    requisiti minimi dei Centri antiviolenza e  delle  Case  rifugio,
    prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014. 

(3) Linea telefonica nazionale gratuita attiva H24 che rappresenta lo
    snodo operativo dei  servizi  specializzati  pubblici  e  privati
    presenti sul territorio. 

(4) Si  rimanda  all'Allegato   B)   Rilevazione   del   rischio   di
    revittimizzazione nei casi di maltrattamento. 

(5) In conformita' a quanto previsto dal Decreto del  Presidente  del
    Consiglio dei  ministri  25  novembre  2016  "Ripartizione  delle
    risorse del «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle
    pari opportunita'» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
    del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito  nella  legge
    15 ottobre 2013, n. 119".