LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto di darvi attuazione con l'istituzione di appositi organi giudicanti; Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato con delibera 16 dicembre 1999, successivamente modificato con deliberazioni 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006; Sentita la Commissione per gli studi e per i regolamenti; Delibera: Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre 1999, successivamente modificato con deliberazioni 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006, e' sostituito dal seguente: Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale Art. 1 1. I provvedimenti attinenti alla materia dell'impiego del personale della Corte in attivita' di servizio e in quiescenza sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si puo' procedere alla consegna, la comunicazione e' effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno. 2. Nel caso in cui gli atti sopraindicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attivita' di servizio.