IL DIRETTORE GENERALE per i rifiuti e l'inquinamento Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Visto l'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale dispone che «la microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»; Visto l'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi; Visto l'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalita' semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalita' semplificate; Decreta: Art. 1 Oggetto In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalita' di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonche' le modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.