IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma  6,
che  prevede  che   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto  del
bando, i termini e le modalita' di presentazione  delle  istanze,  di
espletamento della prova orale e di valutazione  della  prova  e  dei
titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione
di valutazione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  in  particolare
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della Pubblica istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di
orientamento sessuale; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia  di  processo  civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio 2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo»  e  successive
modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone  che
le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali  siano  inviate
esclusivamente per via telematica; 
  Vista la legge 6 agosto 2013,  n.  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2016,  n.  93,  recante
«Costituzione di ambiti  disciplinari  finalizzati  allo  snellimento
delle procedure concorsuali e di abilitazione  all'insegnamento»,  in
particolare  modo  l'art.  2  che  disciplina  gli  ambiti  di   tipo
verticale; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 recante «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007  n.  206,   come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  nn.
87, 88 e 89 recanti i regolamenti  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei licei a  norma  dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n.   19   recante   «Regolamento   recante   disposizioni   per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7  dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e  delle  relative  operazioni  effettuate  dal
Ministero della pubblica istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  recante   «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni
necessarie per l'accesso alla classe di concorso A-23 Italiano  quale
lingua seconda; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  23  febbraio  2016,  n.  95,  relativo  al  precedente
concorso  per  docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  di
istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 14 dicembre 2017, n.  984,  recante  la  disciplina
delle  procedure  e  dei   criteri   di   verifica   degli   standard
professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale  inclusa
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle  competenze
e del portfolio professionale  di  cui  all'art.  13  del  richiamato
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; 
  Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5,  e
6 del citato decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  prevede
l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento a  tempo
indeterminato riservata a personale docente in possesso, alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto  legislativo,  del  titolo  di
abilitazione  all'insegnamento   nella   scuola   secondaria   o   di
specializzazione all'insegnamento di sostegno per il  medesimo  grado
di istruzione; 
  Dato atto che l'art.  17,  comma  4,  secondo  periodo  del  citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la  valorizzazione
del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente, nonche' del titolo di dottore di ricerca; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 2 novembre 2017; 
  Visto il parere del Consiglio superiore della  pubblica  istruzione
reso all'adunanza del 29 novembre 2017; 
  Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate  dal  Consiglio
che non appaiono in contrasto con le norme regolanti  il  concorso  e
che  non  limitano  eccessivamente  i  margini  di   discrezionalita'
dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; 
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  formulata  dal  CSPI  in
relazione all'art. 1 poiche' la procedura concorsuale in oggetto  non
viene bandita per la copertura di un numero predeterminato  di  posti
vacanti e disponibili bensi' e'  destinata  alla  formazione  di  una
graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base
alle disponibilita' determinate  annualmente  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 59 del 2017; 
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  formulata  dal  CSPI  in
relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto
quest'ultimo gia' include chiaramente  le  specifiche  richieste  dal
Consiglio; 
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  del  CSPI  formulata  in
relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati
dalle  graduatorie  solo  al  superamento  della   prova   finale   e
all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto  con  quanto  disposto
dal decreto legislativoo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; 
  Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal
CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiche' prevede  l'inserimento
di una specifica gia' indicata al comma 1 dell'art.  3  e,  pertanto,
ridondante; 
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  del  CSPI  di  cui  alla
tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener  conto  dell'esistenza
di corsi abilitanti  esteri  che  prevedono,  per  l'abilitazione  al
sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta  di  cui  alla  tabella  al
punto D relativa al  punteggio  massimo  attribuibile  ai  titoli  di
servizio  in  considerazione  dell'opportunita'   di   mantenere   un
equilibrio tra titoli di servizio e culturali; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta  di  cui  alla  tabella  al
punto D 1.1 (prima  osservazione)  in  quanto  in  contrasto  con  la
normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta
ad assicurare la libera  circolazione  dei  cittadini  e  delle  loro
professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata  in
merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiche'  in
contrasto   con   l'esigenza   di   valorizzare    maggiormente    la
professionalita' acquisita dai candidati nel corso degli  anni  nella
specifica classe di concorso o tipologia di posto  per  la  quale  si
partecipa; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta  di  cui  alla  tabella  al
punto D 1.1 (terza osservazione)  e  D.1.2  (prima  osservazione)  in
considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale
dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art.  1  comma
131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui  «i  contratti  di
lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili,  non  possono
superare  la  durata  complessiva  di  trentasei  mesi,   anche   non
continuativi»; 
  Preso atto della Sentenza n. 251 dell'8 novembre 2017 con la  quale
la   Corte    costituzionale    ha    dichiarato    «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,  adeguamento  e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso  nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione  sociale  e  culturale  della  professione,  a   norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107». 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  di  espletamento
della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera  b),
e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente  nella
scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo  di
abilitazione all'insegnamento o di specializzazione  all'insegnamento
di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.