IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera s), che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica»; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della citata legge n. 251 del 2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 della medesima legge; Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.»; Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Visto l'art. 4, comma 10, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che la professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al citato art. 4, comma 9, lettera c), della medesima legge; Visto l'art. 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Decreta: Art. 1 Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari di' radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali: a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) albo della professione sanitaria di dietista; f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) albo della professione sanitaria di igienista dentale; i) albo della professione sanitaria di fisioterapista; j) albo della professione sanitaria di logopedista; k) albo della professione sanitaria di podologo; 1) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale; p) albo della professione sanitaria di educatore professionale; q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l'albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo ordine e' costituito dall'albo professionale gia' in essere presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica; l'albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo ordine e' costituito dall'albo professionale gia' in essere presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI). 3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'art. 5. 4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.