IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»; Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante «Regolamento per l'esercizio della professione di chimico», come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018; Visto in particolare, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto, altresi', l'art. 8, comma 8, della citata legge n. 3 del 2018, che demanda al Ministro della salute, l'adozione degli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, nonche' gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici; Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; Decreta: Art. 1 Ordinamento 1. Alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, di cui all'art. 8, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 2. Gli Ordini dei chimici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 assumono la denominazione di «Ordini dei chimici e dei fisici» e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, presso ciascun Ordine dei chimici e dei fisici e' istituito l'Albo professionale dei chimici e dei fisici, d'ora in avanti chiamato «Albo», al cui interno sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e' ripartita nei seguenti settori: «chimica» e «fisica», nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.