IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  Ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse», come modificato dalla predetta legge  n.  3  del
2018; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,  n.
221, recante «Approvazione del  regolamento  per  la  esecuzione  del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233,  sulla  ricostituzione
degli  Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  per  la   disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse»; 
  Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante  «Regolamento
per l'esercizio della professione di chimico», come modificato  dalla
predetta legge n. 3 del 2018; 
  Visto in particolare, l'art. 8, comma 2, della citata  legge  n.  3
del 2018, il quale prevede che  il  Ministro  della  salute  esercita
l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici  che  assume  la
denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei
fisici, al quale si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto, altresi', l'art. 8, comma 8, della citata  legge  n.  3  del
2018, che demanda al Ministro della  salute,  l'adozione  degli  atti
funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai  commi  precedenti,
nonche'  gli  atti  necessari  all'articolazione  territoriale  degli
Ordini dei chimici e dei fisici; 
  Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 8,  comma  8,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Ordinamento 
 
  1. Alla Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  chimici  e  dei
fisici, di cui all'art. 8, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni. 
  2. Gli Ordini dei chimici esistenti alla data di entrata in  vigore
della legge 11 gennaio  2018,  n.  3  assumono  la  denominazione  di
«Ordini dei chimici e dei fisici»  e  ai  medesimi  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 
  3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, presso
ciascun  Ordine  dei  chimici  e  dei  fisici  e'  istituito   l'Albo
professionale dei chimici e dei  fisici,  d'ora  in  avanti  chiamato
«Albo», al cui interno sono istituite la sezione A e  la  sezione  B.
Ciascuna sezione e'  ripartita  nei  seguenti  settori:  «chimica»  e
«fisica», nel rispetto delle previsioni dell'art. 3  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
328.