L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003,  n.  229,  in  base  al
quale  le  autorita'  amministrative  indipendenti  con  funzioni  di
vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano,  nei  modi  previsti
dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi  di  impatto
della regolamentazione per l'emanazione degli atti di  competenza  e,
in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione  o
pianificazione, e, comunque, di regolazione; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014,  n.  114,  ai
sensi del quale  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (di  seguito
denominata Autorita') ha  assunto  i  compiti  e  le  funzioni  della
soppressa Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture; 
  Visto l'art. 52-quater del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art.  1,
comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
secondo cui l'ANAC definisce,  con  propri  regolamenti,  la  propria
organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed
economico del proprio personale secondo i  principi  contenuti  nella
legge 14 novembre 1995, n. 481; 
  Visto l'art. 213, comma 2, primo periodo, del  decreto  legislativo
19 aprile 2016, n. 50,  ai  sensi  del  quale  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione, attraverso linee guida, bandi-tipo,  capitolati-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile  comunque
denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della  qualita'
dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando  lo  scambio  di  informazioni  e  la   omogeneita'   dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo  delle  migliori
pratiche; 
  Visto l'art. 213, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 50/2016 secondo cui l'ANAC trasmette alle  Camere,  immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli  altri  atti  di
cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in  termini
di  impatto,  per  numero  di  operatori  potenzialmente   coinvolti,
riconducibilita'  a  fattispecie  criminose,  situazioni  anomale   o
comunque sintomatiche di condotte illecite da  parte  delle  stazioni
appaltanti; 
  Visto l'art. 213, comma 2, quarto periodo, del decreto  legislativo
n. 50/2016, ai sensi del quale l'ANAC, per l'emanazione  delle  linee
guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e
metodi di consultazione, di analisi  e  verifica  dell'impatto  della
regolazione, di consolidamento  delle  linee  guida  in  testi  unici
integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata  pubblicita',
anche nella Gazzetta Ufficiale,  in  modo  che  siano  rispettati  la
qualita'  della  regolazione  e  il  divieto  di  introduzione  o  di
mantenimento di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e  dal  decreto  legislativo  n.
50/2016; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013  e
n.  39/2013  secondo   cui   l'ANAC   adotta   il   Piano   nazionale
anticorruzione, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai
fini dell'adozione dei propri piani triennali  di  prevenzione  della
corruzione, e atti regolatori nella forma di linee guida  in  diversi
settori della disciplina di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza; 
  Visto il regolamento recante «Disciplina  dell'analisi  di  impatto
della regolamentazione  (AIR)  e  della  verifica  di  impatto  della
regolamentazione (VIR)» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278
del 27 novembre 2013; 
  Visto il regolamento recante «Disciplina  della  partecipazione  ai
procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale  anticorruzione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015; 
  Visto il regolamento per la pubblicazione sul sito web  degli  atti
dell'Autorita' approvato il 16 febbraio 2010; 
  Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore  del
decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 56/2017 e
in relazione alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti legislativi
attuativi, all'adozione  di  un  nuovo  regolamento  interno  per  la
definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti  di
regolazione  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   per   la
definizione  di   una   metodologia   di   acquisizione   e   analisi
quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'AIR e della VIR; 
  Acquisito il parere del Consiglio di  Stato  n.  1435/2018  del  31
maggio 2018; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.1  Il  presente  regolamento  disciplina  la  partecipazione   ai
procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
disciplina le procedure e le modalita' di svolgimento dell'analisi di
impatto della regolazione (AIR) e della  verifica  di  impatto  della
regolazione (VIR). 
  1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorita',  e'
attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR
quali   strumenti   del   ciclo   della    regolazione    considerati
particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualita'  e
dell'efficacia degli atti adottati.