L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in base al quale le autorita' amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione; Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto l'art. 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui l'ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l'art. 213, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche; Visto l'art. 213, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 secondo cui l'ANAC trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; Visto l'art. 213, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale l'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicita', anche nella Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal decreto legislativo n. 50/2016; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 secondo cui l'ANAC adotta il Piano nazionale anticorruzione, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e atti regolatori nella forma di linee guida in diversi settori della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza; Visto il regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013; Visto il regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015; Visto il regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorita' approvato il 16 febbraio 2010; Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 56/2017 e in relazione alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti legislativi attuativi, all'adozione di un nuovo regolamento interno per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e per la definizione di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'AIR e della VIR; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1435/2018 del 31 maggio 2018; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1.1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e disciplina le procedure e le modalita' di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della regolazione (VIR). 1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorita', e' attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualita' e dell'efficacia degli atti adottati.