IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 1,
comma 1032; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. l commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244»,
convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dei  5
dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto codice delle comunicazioni elettroniche emanato  con  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in materia di assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  -
Radiotelevisione italiana  S.p.A.,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico   della   radiotelevisione»,   e   successive   modifiche    ed
integrazioni; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  con  particolare
riferimento  all'art.  3-quinquies,  commi  3  e  5,   e   successive
modificazioni; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni 22 giugno 2011, n. 353/11/CONS, con la quale  e'  stato
approvato  il  Nuovo  regolamento   relativo   alla   radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni  adottati  nel  2012   a   Ginevra,   sottoscritti
dall'Italia; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni  adottati  nel  2015   a   Ginevra,   sottoscritti
dall'Italia; 
  Vista la  decisione  UE  2017/899  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz  nell'Unione,
del 17 maggio 2017, la quale prevede  il  termine  del  2020  per  la
liberazione della banda 700MHz con la flessibilita' di due  anni  per
gli Stati  membri  che  adducano  giustificate  ragioni,  nonche'  la
conclusione del  coordinamento  internazionale  delle  frequenze  tra
paesi confinanti dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017  e  la
predisposizione  di  un  piano  nazionale  con   la   tempistica   di
liberazione (road map) entro il 30 giugno 2018; 
  Visti gli accordi internazionali sottoscritti dal  Ministero  dello
sviluppo economico  e  dalle  autorita'  degli  Stati  confinanti  in
attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017; 
  Effettuata la consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 1032,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, svolta dal 4 aprile 2018 all'11
maggio  2018,  tramite  pubblicazione  sul  sito  istituzionale   del
Ministero  dello  sviluppo  economico   dello   schema   di   decreto
ministeriale da emanarsi ai sensi  dell'art.  1,  comma  1032,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni 27 giugno 2018, n. 290/18/CONS, che  approva  il  nuovo
Piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze   (PNAF   2018),
pubblicata sul  sito  istituzionale  dell'Autorita'  medesima  il  12
luglio 2018; 
  Ritenuto di dover suddividere il territorio  nazionale  in  quattro
aree geografiche per il rilascio delle frequenze, anche con lo  scopo
di  evitare  o  ridurre  problemi  interferenziali  verso   i   Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per
il servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto  all'Italia,
tenendo  conto  a  tal  fine  di  quanto  dichiarato   e   concordato
nell'ambito dei coordinamenti internazionali ed al fine di assicurare
un  uso  efficiente  delle  risorse  frequenziali,  la  segmentazione
dell'utenza coinvolta, la riduzione dei disagi per i cittadini e  dei
costi per gli operatori di rete, in coerenza  con  le  aree  tecniche
utilizzate nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze  (PNAF
2018); 
  Considerata  la  necessita'   di   prevedere   un   calendario   di
transizione, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, con una  sequenza
di rilasci e  accensioni  delle  frequenze,  conformemente  a  quanto
disposto dall'art. 1, comma 1032 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205,  e  tale  da  garantire  la  compatibilita'  degli  impianti   e
assicurare altresi' la continuita' tra aree limitrofe; 
  Ritenuto, al fine di consentire nel periodo transitorio un uso piu'
efficiente dello spettro,  di  garantire  il  trasporto  del  maggior
numero di fornitori di servizi di media audiovisivi e di agevolare la
migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard
di trasmissione avanzati, di prevedere la dismissione della  codifica
MPEG2 in favore della codifica MPEG4 su standard DVBT; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Aree geografiche 
 
  1. Allo scopo di definire un calendario nazionale che individua  le
scadenze della  tabella  di  marcia  ai  fini  dell'attuazione  degli
obiettivi della decisione (UE)  2017/899,  del  17  maggio  2017,  il
territorio nazionale e' suddiviso in quattro aree geografiche, di cui
alla  Tabella  1  allegata  al  presente  decreto,  per   assicurare,
coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1032 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con le aree tecniche utilizzate  nel
Piano nazionale di. assegnazione  delle  frequenze  (PNAF  2018),  il
rilascio delle frequenze da parte di  tutti  gli  operatori  di  rete
titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e  la
ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da
parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e multimediale ed anche allo scopo di  evitare  o  ridurre
problemi   interferenziali   verso   i   Paesi   radio-elettricamente
confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con
scadenze  anticipate  rispetto   all'Italia,   assicurando   un   uso
efficiente  delle  risorse   frequenziali,   l'ottimizzazione   della
compatibilita' degli impianti tra aree geografiche e la segmentazione
dell'utenza coinvolta. 
  2. Nell'ambito delle quattro aree geografiche di  cui  al  comma  1
sono individuate  delle  aree  ristrette,  di  cui  alla  Tabella  2,
allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze
dei canali 50 e 52 da parte degli operatori  nazionali  titolari  dei
relativi diritti d'uso.