IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che approva il «Piano operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020» e ne affida la gestione al Ministero dello sviluppo economico; Visto che il predetto Piano operativo ha l'obiettivo di rafforzare e rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti privati; Visto, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti e accesso al credito» del suddetto Piano operativo, che si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale dei diversi sistemi produttivi territoriali presenti nel Paese, attraverso il sostegno a progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati da grandi, medie e piccole imprese, che siano in grado di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di aree soggette a crisi delle attivita' produttive, la transizione industriale di comparti produttivi strategici per la competitivita' del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una societa' per azioni denominata Sviluppo Italia S.p.A., con lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999 che prevede la possibilita' per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che Sviluppo Italia assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e delle sue controllate dirette e indirette, che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale; Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa «quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1); Vista la Comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»; Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' azionista totalitaria di Invitalia Ventures SGR S.p.A., avente quale oggetto sociale la «prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle relative quote e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonche' la gestione di patrimoni di OICR»; Considerato che Invitalia Ventures SGR S.p.A. e' autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e che la stessa e' iscritta al n. 59 dell'Albo delle societa' di gestione del risparmio sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo) di cui all'art. 35, comma 1 del medesimo decreto; Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che prevede uno stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di cessazione delle attivita' e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali; Considerato che la ripartizione delle risorse finanziarie del FSC, secondo la chiave di riparto che prevede l'attribuzione delle stesse in misura pari al 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento in quelle del centro-nord, deve essere definita con riferimento alla dotazione complessiva del FSC per il periodo 2014 - 2020; Ritenuto di attuare l'intervento previsto dalla predetta delibera CIPE in linea con le normali condizioni di mercato, soddisfacendo le condizioni inerenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato» secondo quanto previsto dalla predetta Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04), qualificando l'intervento come «non aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia; b) «Fondo»: il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato, di cui all'art. 2, comma 1, istituito e gestito dalla SGR; c) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprieta' di una quota corrispondente della medesima impresa; d) «investimento in quasi equity»: il tipo di finanziamento che si colloca tra «equity» e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti «quasi equity» possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato; e) «investitore privato indipendente»: colui che non e' socio dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova societa', tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima societa'. Tra gli investitori privati rientrano di norma la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, family offices, e business angels, investitori aziendali (corporate), imprese di assicurazione, fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato; h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A.