IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», in particolare l'art. 121, che  stabilisce  che
gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente  di
guida  sono  effettuati  secondo  direttive,  modalita'  e  programmi
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 che ha  recepito
la  direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida,   in
particolare l'allegato II in materia di prove  di  valutazione  delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della  patente  di
guida delle categorie A1, A2 e A; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A»; 
  Considerata  la  necessita'  di  apportare  modifiche  al  predetto
decreto ministeriale 8 gennaio 2013 al fine di  adeguare  le  manovre
particolari oggetto di prove ai fini della sicurezza stradale di  cui
al punto 6.2 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE; 
  Considerata altresi'  l'esigenza  di  uniformare  le  procedure  di
svolgimento  delle  prove  di  valutazione  delle  capacita'  e   dei
comportamenti organizzandole, invece  delle  sei  fasi  previste  dal
predetto decreto ministeriale 8  gennaio  2013,  in  tre  fasi,  come
stabilito  dal  decreto  ministeriale  19  dicembre   2012   per   il
conseguimento della patente di guida delle categorie B  e  BE  e  dal
decreto ministeriale  8  gennaio  2013  per  il  conseguimento  delle
patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro 
         delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 
 
  1. L'art. 2 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  8  gennaio  2013  recante:  «Disciplina  della  prova   di
controllo delle cognizioni  e  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2
e A» e' sostituito dal seguente:  «1.  La  prova  di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle  patenti  di
guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre
fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato  II,  lettera  B,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su  percorsi
conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B,  punto  6.3.  del
decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente,  le  prove  di
cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 
  3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono  su  motociclo  conforme,
per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi
prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59
del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove  di  cui
al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in
conformita' a quanto indicato negli allegati 1 e 2.».