(( Art. 01 
 
           Modifica della soglia di accesso all'interpello 
                       sui nuovi investimenti 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a trenta milioni
di euro  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  di  ammontare  non
inferiore a venti milioni di euro ». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  alle  istanze  di
interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni
          recanti misure per la crescita  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Interpello sui nuovi investimenti 
              1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel
          territorio dello Stato di ammontare non inferiore  a  venti
          milioni  di  euro  e  che  abbiano  ricadute  occupazionali
          significative in relazione  all'attivita'  in  cui  avviene
          l'investimento e durature  possono  presentare  all'Agenzia
          delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in  merito   al
          trattamento fiscale del loro piano di investimento e  delle
          eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la
          sua  realizzazione,  ivi  inclusa,   ove   necessaria,   la
          valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono
          formare   oggetto   dell'istanza   anche   la   valutazione
          preventiva circa l'eventuale assenza di abuso  del  diritto
          fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni  per
          la disapplicazione di disposizioni antielusive e  l'accesso
          ad eventuali regimi o  istituti  previsti  dall'ordinamento
          tributario. Con riferimento ai tributi  non  di  competenza
          dell'Agenzia  delle  entrate,  quest'ultima   provvede   ad
          inoltrare  la  richiesta  dell'investitore  agli  enti   di
          competenza che rendono autonomamente la risposta. 
              Omissis."