IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento per l'esecuzione  della  legge  14  luglio
1965, n. 963», concernente la disciplina della pesca marittima; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  marina  mercantile  del  13
gennaio 1979, recante «Istituzione della  categoria  sommozzatori  in
servizio locale» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  marina  mercantile  del  20
ottobre   1986,   recante   «Disciplina   della    pesca    subacquea
professionale» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del  16  giugno  1998
relativa  all'adesione  della  Comunita'  europea  alla   Commissione
generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM); 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  recante
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante  norme
in materia di modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel  quale
si da' atto della  necessita'  di  creare  un  contesto  efficace  di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita'  tra
la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare,  il  Capo  VII  -
Piani di gestione - articoli 18 e 19; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004,  (CE)  n.  768/2005,  (CE)  n.  2115/2005,  (CE)  n.   4/27
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.  1966/2006  e
in particolare gli  articoli  17  (notifica  preventiva),  43  (porti
designati) e 58 (tracciabilita'); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Vista la  raccomandazione  GFCM/35/2011/2  sullo  sfruttamento  del
corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale  per
la pesca nel Mediterraneo; 
  Vista la  raccomandazione  GFCM/36/2012/1  sullo  sfruttamento  del
corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale  per
la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro,  in  attesa  dello
sviluppo  di  un  piano  adattativo  regionale  di  gestione  per  il
Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di  porti
designati e di trovare dei minimi standard comuni  per  la  raccolta,
quali la profondita'  minima  di  raccolta  e  la  taglia  minima  di
prelievo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013,   recante   le   disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia  con  i  disposti  degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i
principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche'  il  contenuto
dei medesimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, in particolare, i disposti degli articoli 2, e 3 che impongono
la definizione  delle  misure  di  gestione  della  pesca  secondo  i
principi di sostenibilita',  basati  su  approccio  precauzionale  ed
ecosistemico,   conformemente   ai   migliori   pareri    scientifici
disponibili; 
  Vista la nota della direzione  generale  della  sanita' -  servizio
prevenzione, prot. uscita n. 18498 del  18  luglio  2014,  avente  ad
oggetto «Risultanze dei lavori in materia di  sicurezza  nella  pesca
del corallo», concernente gli approfondimenti, in merito, di  cui  di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  21
dicembre 2007 e al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art.
7; 
  Visto la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella  zona  di
applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione  e  lo
sfruttamento sostenibile del corallo rosso; 
  Visto l'art. 39  della  legge  28  luglio  2016,  n.  154,  recante
«Deleghe  al  Governo  e  ulteriori  disposizioni   in   materia   di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  29  marzo  2017,
reg./fl.n. 212, con cui e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2017, n.  143,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Vista la raccomandazione della Commissione generale  per  la  pesca
nel Mediterraneo CGPM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo  rosso
nell'area di competenza della Commissione generale per la  pesca  nel
Mediterraneo; 
  Vista la raccomandazione della Commissione generale  per  la  pesca
nel Mediterraneo CGPM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo  rosso
nell'area di competenza della Commissione generale per la  pesca  nel
Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di  un
piano adattativo  regionale  di  gestione  per  il  Mediterraneo,  la
necessita' di istituire un limitato numero di porti  designati  e  di
trovare  dei  minimi  standard  comuni  per  la  raccolta,  quali  la
profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo; 
  Vista la raccomandazione della Commissione generale  per  la  pesca
nel Mediterraneo CGPM/41/2017/5 sull'adozione di un  Piano  regionale
adattativo di gestione del corallo rosso nel  Mar  Mediterraneo  che,
sulla  base  di  un  approccio  precauzionale,   e'   finalizzato   a
contrastare  e  prevenire  il  sovra   sfruttamento   della   risorsa
attraverso  l'adozione  di  misure  di  gestione  che  consentano  di
riportare i tassi di sfruttamento e la capacita' di pesca  a  livelli
sostenibili; 
  Viste le raccomandazioni della CGPM che  prevedono  il  divieto  di
utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated under water  Vehicles)  per  lo
sfruttamento  del  corallo  rosso  consentendone  l'uso  fino  al  31
dicembre 2020 esclusivamente per  l'osservazione  dei  banchi  di  C.
rubrum per  scopi  scientifici,  previa  autorizzazione  degli  Stati
membri CGPM nel  contesto  di  ricerche  scientifiche  realizzate  da
istituzioni scientifiche (raccomandazione GFCM/40/2016/7 e successivo
adeguamento in GFCM/41/2017/5). 
  Visto il decreto ministeriale del 10 novembre  2011  finalizzato  a
dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V  del  reg.  (CE)
1224/2009 ed al  Titolo  IV  del  reg.  (UE)  404/2011  inerenti  gli
adempimenti  connessi  agli   obblighi   di   tracciabilita'   e   di
registrazione, nonche',  gli  adempimenti  previsti  a  carico  degli
operatori   responsabili   dell'acquisto,    della    vendita,    del
magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca; 
  Visto Il decreto del direttore generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011  (cosi'  come  modificato  dal
decreto 29 maggio  2012)  relativo  alle  procedure  e  le  modalita'
attuative  degli  obblighi   previsti   dal decreto   ministeriale 10
novembre 2011 (art. 4, comma  2  e  art.  5,  comma  2)  al  fine  di
assicurarne  la  rintracciabilita'  dei  prodotti   della   pesca   e
dell'acquacoltura; 
  Considerato il  ruolo  che  il  corallo  rosso  ha  nella  cultura,
nell'economia, nell'ambiente  del  Mar  Mediterraneo  in  generale  e
dell'Italia in particolare; 
  Valutata l'esigenza di definire apposite linee guida per  garantire
la    corretta    applicazione    e    osservanza     delle     norme
comunitarie/nazionali  vigenti  in  materia  di  tracciabilita'   dei
prodotti  della  pesca,  nonche'  consentire  la  certificazione  del
corallo rosso prelevato nel mare territoriale italiano  in  tutte  le
fasi dalla produzione alla trasformazione,  alla  commercializzazione
finale; 
  Considerata la necessita' di adeguare i dati contenuti nel giornale
di raccolta del  corallo  rosso  con  le  informazioni  previste  dal
regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 17-bis) e nel Sistema di raccolta
dati (Data reporting system) del GFCM e, in particolare,  con  quelle
relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso
delle colonie sotto-taglia; 
  Considerato che la normativa attualmente  vigente  non  prevede  il
riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli
operatori a svolgere l'attivita' di prelievo del corallo; 
  Considerato che la Regione autonoma della Sardegna e' dotata di una
propria legislazione Regionale in materia  di  raccolta  del  corallo
rosso  (legge  regionale  n.  59  del  5  luglio  1979  e  successiva
modificazione LR n. 23 del 30 maggio 1989)  e  di  misure  gestionali
specificate  da  ultimo  dal  decreto  della  Regione   Sardegna   n.
1064/DecA/21 del 20  aprile  2018  -  Disposizioni  sulla  pesca  del
corallo rosso per l'anno 2018 nelle acque  territoriali  prospicienti
il territorio della Regione autonoma della  Sardegna  -  e  che  tale
quadro gestionale rappresenta un valido strumento per l'utilizzazione
sostenibile  della  risorsa  corallo  rosso   e   che   pertanto   va
salvaguardato   nell'ambito    dell'applicazione    delle    presenti
disposizioni nazionali per la raccolta del corallo rosso; 
  Valutata pertanto l'esigenza di  individuare  tra  i  requisiti  di
accesso all'attivita' di prelievo la comprovata esperienza  acquisita
a livello nazionale o internazionale  nell'esercizio  della  raccolta
del corallo rosso, al  fine  di  garantire  un  adeguato  svolgimento
dell'attivita' e la salvaguardia della risorsa, nonche' gli ulteriori
i requisiti professionali e fisici richiesti dalle leggi vigenti; 
  Considerata la ripartizione delle competenze istituzionali  per  la
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza; 
  Considerata la necessita' di disporre un  Piano  nazionale  per  la
gestione della raccolta del corallo rosso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Ambito di attivita' 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  per  la  raccolta  del
corallo rosso (Corallium rubrum) e ha validita'  su  tutte  le  acque
marine del territorio nazionale. 
  2. E' fatta salva la facolta' delle regioni a statuto  speciale  di
emanare norme piu' restrittive rispetto a quanto disposto e approvato
dal presente decreto.