(Allegato B)
ALLEGATO B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo 
 
  A - Disposizioni specifiche sull'autorizzazione  ministeriale  alla
raccolta del corallo 
  L'autorizzazione annuale e' concessa, sospesa e revocata sulla base
delle disposizioni contenute nel presente piano, pertanto: 
     a. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore,
non esime i  soggetti  a  cio'  tenuti  dal  munirsi  di  ogni  altra
autorizzazione,  licenza,  documento  necessario   allo   svolgimento
dell'attivita', da rilasciarsi a cura del Ministero  delle  politiche
agricole, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria  di  pesca
ministeriale  che  abilita  l'imbarcazione  utilizzata  dal  titolare
dell'autorizzazione ad operare quale unita' di appoggio in uno o piu'
compartimenti marittimi. 
     b. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al  raccoglitore
non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni
previste da altre norme di legge e regolamenti che essi siano  tenuti
ad osservare per lo svolgimento dell'attivita', volte a salvaguardare
altri rilevanti interessi pubblici,  ivi  compresa  la  normativa  in
materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro: 
        - l'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo  n.
81/2008 e s.s.m.m.i.i., in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i
settori di attivita', ivi comprese le attivita'  svolte  in  ambiente
subacqueo e comportanti l'esposizione ad  atmosfere  iperbariche.  In
particolare, si  rammenta  che  il  decreto  legislativo  n.  81/2008
disciplina "tutti i settori di attivita', privati  e  pubblici,  e  a
tutte  le  tipologie  di  rischio"  (articolo  3,  comma  1)  e  reca
l'espresso richiamo  ai  "lavori  che  espongono  ad  un  rischio  di
annegamento", ai "lavori subacquei  con  respiratori"  (allegato  XI,
rispettivamente voci 5 e 7) ed  alle  "atmosfere  iperbariche"  (art.
180, comma 1). 
        - l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza  pertinenti,
quali, a titolo comunque non esaustivo: 
        i. le norme di buona tecnica e  le  buone  prassi  a  cui  il
datore di lavoro debba fare riferimento per il  corretto  adempimento
degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008; 
        ii. il decreto legislativo n. 271/99 e il decreto legislativo
n. 298/99, in  quanto  norme  a  carattere  sussidiario  e  speciale,
riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca,
comprese le unita' di appoggio  per  la  raccolta  professionale  del
corallo, e tra loro complementari; 
        iii. con riferimento agli apparecchi a pressione utilizzati a
supporto dell'attivita' subacquee,  le  norme  di  recepimento  delle
direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione  e  la
circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici
requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente  in
relazione al tipo  di  apparecchi  che  preveda  collaudi,  verifiche
periodiche o altre prescrizioni sulle modalita'  di  gestione  ed  il
corretto uso; 
        iv. i regolamenti e le  ordinanze  adottate  dalle  Autorita'
competenti e dall'Autorita' marittima, se e in quanto applicabili. 
     c. L'autorizzazione annuale rilasciata e' valida  esclusivamente
nell'ambito dell'area di giurisdizione marittima regionale e non puo'
essere utilizzata al di fuori della  stessa.  Ogni  raccoglitore  non
puo' richiedere piu' di una autorizzazione sul territorio nazionale. 
 
  B - Soggetti che possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione 
  Possono  presentare   domanda   di   autorizzazione   i   pescatori
professionisti in possesso  dell'autorizzazione  all'esercizio  della
pesca professionale subacquea senza limiti di  immersione  rilasciata
dall'Autorita' nazionale ai sensi del  decreto  del  Ministero  della
Marina Mercantile 20 ottobre 1986  recante  "Disciplina  della  pesca
professionale subacquea" e  successive  modifiche  e  integrazioni  e
della normativa nazionale vigente. 
 
  C - Requisiti e Idoneita' fisica 
  I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso di  almeno
un attestato di qualificazione professionale  per  l'esercizio  della
pesca professionale subacquea previsto dal  decreto  ministeriale  20
ottobre 1986, art. 4, punto 2, tra quelli di seguito indicati: 
     - diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei; 
     - attestato di qualifica professionale, con  allegato  brevetto,
di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da  istituti
di Stato o legalmente riconosciuti; 
     -  attestato  conseguito  al  termine  di  corsi  di  formazione
professionale effettuati secondo le modalita' previste  dall'articolo
5 della legge n. 845/1978; 
     - servizio, per almeno un  anno,  nella  Marina  Militare  nella
qualita' di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o
nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualita'
di sommozzatore. Il requisito di cui al presente punto viene valutato
congiuntamente al requisito di idoneita' fisica di cui al capitolo  P
del presente Piano di gestione; 
     - autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge  da
un'Autorita' pubblica nazionale. In tal caso deve  essere  presentata
la documentazione  da  cui  risulti  in  modo  chiaro  ed  inequivoco
l'esercizio di attivita' di raccolta del corallo  in  un  determinato
periodo e zona e nel rispetto della normativa vigente in  materia  di
tracciabilita' dei prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n.
1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da  dichiarazione
di assunzione in carico, documento di  trasporto,  nota  di  vendita)
nonche' nel rispetto degli obblighi  di  registrazione  previsti  dal
regolamento (UE) n. 2015/2102 del 28.10.2015 (art. 17 bis); 
     - specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di
legge   da   4.   In   tal   caso   deve   essere    presentata    la
documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione
o attestazione  rilasciata  da  un'Autorita'  pubblica  o  copia  del
libretto di imbarco) da cui risulti  in  modo  chiaro  ed  inequivoco
l'esercizio di attivita' di  pesca  del  corallo  in  un  determinato
periodo, e se del caso il rispetto degli  obblighi  di  registrazione
previsti dal regolamento (UE) n.  2015/2012  del  28.10.2015  (art.17
bis); i documenti scritti in lingua straniera  diversa  dall'inglese,
dal  francese  e  dallo  spagnolo,  devono  essere  accompagnati   da
traduzione ufficiale. 
  I  richiedenti  l'autorizzazione  devono,  inoltre  dimostrare,  il
possesso dei seguenti requisiti: 
     a.  idoneita'  fisica  all'esercizio   della   pesca   subacquea
professionale senza limite  di  immersione,  secondo  le  indicazioni
contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina
Mercantile  del  20  ottobre  1986  e  ss.mm.ii.  ed  al   punto   3)
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979. L'idoneita'
fisica e' attestata dal certificato  medico  di  idoneita'  subacquea
professionale,  deve  sussistere  al  momento   della   presentazione
dell'istanza e  permanere  per  l'intera  durata  della  stagione  di
raccolta. 
     Si evidenzia inoltre che la  certificazione  deve  essere  stata
rilasciata a partire dal con decorrenza successiva al 1 gennaio 2019; 
     b. iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali
presso  uno  dei  compartimenti  marittimi  a   norma   del   decreto
legislativo n. 153 del 26 maggio 2004. 
 
  D  -  Termini  e  modalita'  di  presentazione  delle  domande   di
autorizzazione 
  La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo  lo  schema
allegato  (Allegato  C),  deve  pervenire  per   il   tramite   della
Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione
Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T.,
Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il  1°  marzo  di
ogni anno,  tramite  Posta  Elettronica  Certificata,  all'indirizzo:
pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; . 
  Si precisa che ciascuna istanza, previa istruttoria  dell'autorita'
marittima, deve pervenire singolarmente e non in modo cumulativo. 
  Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: 
     - la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C; 
     - la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato E) 
     - una dichiarazione di impegno, resa dal  titolare  dell'impresa
di pesca armatrice dell'imbarcazione che il  richiedente  utilizzera'
come unita' d'appoggio, relativa  al  rispetto  della  tracciabilita'
delle partite di corallo rosso  prelevate  nelle  acque  territoriali
prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti;
qualora nel corso della stagione di pesca vi  sia  la  necessita'  di
sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione
alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione
sostitutiva  e  dell'autorizzazione  alla  raccolta,  al   fine   del
mantenimento dell'autorizzazione; 
     - il certificato medico di idoneita'; 
     - la copia di un documento di identita' in corso di validita'; 
     - i dati identificativi della barca di appoggio; 
 
  E - Oneri governativi 
  Con specifico provvedimento della Direzione generale per  la  pesca
marittima e dell'acquacoltura verra'  indicato  l'importo  dell'onere
governativo da pagare annualmente e le modalita' di versamento. 
 
  F - Rilascio dell'autorizzazione 
  Il rilascio delle autorizzazioni e' disposto dall'Ufficio PEMAC III
della Direzione generale della pesca marittima  e  dell'acquacoltura,
previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla  Capitaneria
di porto competente secondo quanto disposto al punto D. 
 
  G - rinnovo dell'autorizzazione 
  L'autorizzazione ha validita' annuale, con decorrenza dalla data di
rilascio.  Il  rinnovo  dovra'  essere  richiesto  dagli  interessati
compilando il modello riportato nell'allegato  F,  entro  il  termine
perentorio di  sessanta  giorni  successivi  alla  data  di  chiusura
dell'attivita' di raccolta per l'anno in corso. 
  La richiesta deve pervenire alla  Direzione  Generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T.,  Ufficio  PEMAC  III
(via XX Settembre, 20 - Roma) per il  tramite  della  Capitaneria  di
porto competente, a pena di  esclusione,  tramite  Posta  Elettronica
Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it. 
 
  H - Registro delle autorizzazioni 
  E' istituito presso la Direzione Generale pesca e Acquacoltura  del
MI.P.A.A.F.T. il registro delle autorizzazioni di pesca  del  corallo
rosso di cui al presente Allegato. 
 
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