IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 7 della legge 12  agosto  2016,  n.  170,  recante
delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
disposizioni dell'Unione europea e  agli  accordi  internazionali  in
materia di prodotti e di tecnologie a duplice  uso,  di  sanzioni  in
materia  di  embarghi  commerciali,  di  commercio  di  strumenti  di
tortura, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione  di
materiali proliferanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio  del  5  maggio
2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime  comunitario  di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni
e del transito di prodotti a duplice uso; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea; 
  Visti gli  articoli  207  e  215  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno
2005, relativo al  commercio  di  determinate  merci  che  potrebbero
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura  o  per  altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; 
  Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC, del 22 giugno
2000,  relativa  al  controllo  dell'assistenza  tecnica  riguardante
taluni fini militari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione (rifusione); 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Vista la legge del 3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto e regolamenti di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa,  con  il  Ministro  della
giustizia, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente   decreto   reca   disposizioni   di   adeguamento
dell'ordinamento   interno   a   quello   dell'Unione   europea    ed
internazionale,  con  particolare   riferimento   alle   disposizioni
contenute nei seguenti regolamenti: 
    a) regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio  2009,
il  quale  istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo   delle
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del  transito
di prodotti a duplice uso; 
    b) regolamento (CE) n. 1236/2005  del  Consiglio  del  27  giugno
2005, relativo al  commercio  di  determinate  merci  che  potrebbero
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura  o  per  altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; 
    c) regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo
215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  concernenti
misure  restrittive  nei  confronti  di   determinati   Paesi   terzi
assoggettati ad embargo commerciale. 
  2. Il presente decreto non si applica ai materiali  d'armamento  di
cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, ne' ai prodotti a  duplice  uso
appositamente  progettati  o  sviluppati,  anche  in  conseguenza  di
modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla
categoria  dei  materiali  d'armamento   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 7 della legge 12 agosto  2016,
          n. 170, recante delega al Governo per il recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2015,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.  204,  cosi'
          recita: 
              «Art. 7 (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e
          agli accordi internazionali in materia  di  prodotti  e  di
          tecnologie  a  duplice  uso,  di  sanzioni  in  materia  di
          embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura,
          nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di
          materiali proliferanti). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale,  con  il   Ministro
          dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro
          della giustizia, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione,  con   le   procedure   di   cui
          all'articolo 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  un  decreto  legislativo  per  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni della normativa
          europea ai fini del riordino e della semplificazione  delle
          procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti  e
          di tecnologie  a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
          sanzioni in materia di embarghi  commerciali,  nonche'  per
          ogni tipologia di operazione di esportazione  di  materiali
          proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge  9
          luglio 1990, n. 185. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) adeguamento al regolamento (CE)  n.  428/2009  del
          Consiglio, del 5 maggio  2009,  che  istituisce  un  regime
          comunitario   di   controllo   delle   esportazioni,    del
          trasferimento,  dell'intermediazione  e  del  transito   di
          prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  al
          regolamento delegato (UE) n. 1382/2014  della  Commissione,
          del  22  ottobre  2014,  nonche'  alle  altre  disposizioni
          dell'Unione  europea  e  agli  accordi  internazionali   in
          materia resi esecutivi; 
                b) adeguamento al regolamento (CE) n.  1236/2005  del
          Consiglio, del 27 giugno 2005,  relativo  al  commercio  di
          determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la
          pena di morte, per la tortura o  per  altri  trattamenti  o
          pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento
          di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione,  del  20
          dicembre 2011, nonche' alle altre disposizioni  dell'Unione
          europea e  agli  accordi  internazionali  in  materia  resi
          esecutivi; 
                c) disciplina unitaria della materia dei  prodotti  a
          duplice uso, nonche' del commercio di determinate merci che
          potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
          tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,  inumani  o
          degradanti, coordinando  le  norme  legislative  vigenti  e
          apportando le  modificazioni  e  abrogazioni  necessarie  a
          garantire  la  semplificazione  e   la   coerenza   logica,
          sistematica e lessicale della normativa; 
                d)  razionalizzazione  delle  procedure  di  rilascio
          delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri  a
          carico delle imprese  e  con  previsione  dell'utilizzo  di
          strumenti autorizzativi semplificati; 
                e) previsione delle procedure adottabili nei casi  di
          divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o
          di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti  a  duplice
          uso non compresi  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 428/2009; 
                f)  previsione  di  misure  sanzionatorie  penali   o
          amministrative efficaci,  proporzionate  e  dissuasive  nei
          confronti delle violazioni in  materia  di  prodotti  e  di
          tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci
          che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per
          la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,  inumani
          o degradanti, nonche' per ogni tipologia di  operazione  di
          esportazione di  materiali  proliferanti,  nell'ambito  dei
          limiti di pena previsti dal decreto  legislativo  9  aprile
          2003, n. 96; 
                g)  previsione  di  misure  sanzionatorie  penali   o
          amministrative efficaci,  proporzionate  e  dissuasive  nei
          confronti delle violazioni in materia di misure restrittive
          e di embarghi commerciali, adottati dall'Unione europea  ai
          sensi dell'articolo  215  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea. 
              3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo, con la procedura ivi prevista e nel  rispetto  dei
          principi e criteri  direttivi  di  cui  al  comma  2,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative del  medesimo
          decreto legislativo. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni interessate provvedono all'adempimento  dei
          compiti derivanti dall'attuazione della delega  di  cui  al
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio  del  5
          maggio  2009,  che  istituisce  un  regime  comunitario  di
          controllo   delle    esportazioni,    del    trasferimento,
          dell'intermediazioni e del transito di prodotti  a  duplice
          uso, e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2009, n. L 134. 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Il testo degli articoli 207 e 215  del  Trattato  sul
          funzionamento   dell'Unione   europea,   pubblicato   nella
          G.U.C.E. 9 maggio 2008, n. C 115, cosi' recita: 
              «Art. 207 (ex articolo 133 del TCE). - 1.  La  politica
          commerciale comune e'  fondata  su  principi  uniformi,  in
          particolare   per   quanto   concerne   le    modificazioni
          tariffarie,  la  conclusione   di   accordi   tariffari   e
          commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e  gli
          aspetti commerciali  della  proprieta'  intellettuale,  gli
          investimenti esteri diretti, l'uniformazione  delle  misure
          di liberalizzazione,  la  politica  di  esportazione  e  le
          misure  di  protezione  commerciale,  tra  cui  quelle   da
          adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica
          commerciale comune e' condotta nel quadro  dei  principi  e
          obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. 
              2. Il Parlamento europeo e  il  Consiglio,  deliberando
          mediante  regolamenti  secondo  la  procedura   legislativa
          ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro  di
          attuazione della politica commerciale comune. 
              3. Qualora si debbano negoziare  e  concludere  accordi
          con uno o piu' Paesi terzi o organizzazioni internazionali,
          si  applica  l'art.  218,  fatte  salve   le   disposizioni
          particolari del presente articolo. 
              La Commissione presenta raccomandazioni  al  Consiglio,
          che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al
          Consiglio  e  alla  Commissione  adoperarsi  affinche'  gli
          accordi negoziati siano  compatibili  con  le  politiche  e
          norme interne dell'Unione. 
              Tali negoziati  sono  condotti  dalla  Commissione,  in
          consultazione  con  un  comitato  speciale  designato   dal
          Consiglio per assisterla in questo  compito  e  nel  quadro
          delle  direttive  che  il  Consiglio  puo'  impartirle.  La
          Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e
          al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati. 
              4. Per la negoziazione e la conclusione  degli  accordi
          di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a  maggioranza
          qualificata. 
              Per la negoziazione e la  conclusione  di  accordi  nei
          settori degli scambi di servizi, degli aspetti  commerciali
          della proprieta' intellettuale e degli investimenti  esteri
          diretti, il Consiglio delibera all'unanimita' qualora  tali
          accordi contengano disposizioni per le quali  e'  richiesta
          l'unanimita' per l'adozione di norme interne. 
              Il  Consiglio  delibera  all'unanimita'  anche  per  la
          negoziazione e la conclusione di accordi: 
                a) nel settore degli scambi di  servizi  culturali  e
          audiovisivi, qualora  tali  accordi  rischino  di  arrecare
          pregiudizio  alla  diversita'   culturale   e   linguistica
          dell'Unione; 
                b) nel settore degli scambi  di  servizi  nell'ambito
          sociale, dell'istruzione  e  della  sanita',  qualora  tali
          accordi rischino di perturbare seriamente  l'organizzazione
          nazionale di tali servizi e di  arrecare  pregiudizio  alla
          competenza  degli   Stati   membri   riguardo   alla   loro
          prestazione. 
              5.  La  negoziazione  e  la  conclusione   di   accordi
          internazionali nel settore dei trasporti sono  soggette  al
          titolo VI della parte terza e all'articolo 218. 
              6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente
          articolo nel settore della politica commerciale comune  non
          pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione  e
          gli Stati membri e  non  comporta  un'armonizzazione  delle
          disposizioni  legislative  o  regolamentari   degli   Stati
          membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.» 
              «Art. 215 (ex articolo 301 del TCE). -  1.  Quando  una
          decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del
          trattato sull'Unione europea prevede  l'interruzione  o  la
          riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche  e
          finanziarie con uno  o  piu'  paesi  terzi,  il  Consiglio,
          deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta
          dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari  esteri
          e la politica di sicurezza e della Commissione,  adotta  le
          misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo. 
              2. Quando una decisione adottata conformemente al  capo
          2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede,
          il Consiglio puo' adottare, secondo la procedura di cui  al
          paragrafo 1, misure restrittive nei  confronti  di  persone
          fisiche o giuridiche, di gruppi o di entita' non statali. 
              3. Gli atti di cui al presente articolo  contengono  le
          necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.». 
              - Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27
          giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che
          potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
          tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,  inumani  o
          degradanti e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 luglio 2005,  n.
          L 200. 
              - L'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22
          giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza  tecnica
          riguardante  taluni  fini  militari  e'  pubblicata   nella
          G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che  istituisce
          il codice doganale dell'Unione  (rifusione)  e'  pubblicato
          nella G.U.C.E. 10 ottobre 2013, n. L 269. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto  e  regolamenti  di  attuazione)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5 dicembre 2013, n. 158 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero dello sviluppo  economico)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          428/2009 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1236/2005 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Per i riferimenti normativi del legge 9 luglio  1990,
          n. 185 si veda nelle note alle premesse.