IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno  o  piu'   decreti   legislativi   di   ricognizione,   riordino,
coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative
vigenti che  disciplinano  il  Servizio  nazionale  della  protezione
civile  e  le  relative  funzioni,  in  base  ai  principi  di  leale
collaborazione e di sussidiarieta' e  nel  rispetto  dei  principi  e
delle  norme  della  Costituzione  e   dell'ordinamento   dell'Unione
europea; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza  unificata,  nella  seduta
del 14 dicembre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre  2017
e, in considerazione  dell'osservazione  formulata  sull'articolo  9,
comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa»  con
le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il  contenuto
della disposizione medesima; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  della  difesa,  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, dell'economia e delle  finanze,  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione e  finalita'  del  Servizio  nazionale  della  protezione
  civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992) 
 
  1. Il  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  di  seguito
Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema  che
esercita la funzione di  protezione  civile  costituita  dall'insieme
delle  competenze  e  delle  attivita'  volte  a  tutelare  la  vita,
l'integrita'  fisica,  i  beni,  gli  insediamenti,  gli  animali   e
l'ambiente dai danni o dal pericolo  di  danni  derivanti  da  eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo. 
  2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle  finalita'
previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione
civile. 
  3.  Le  norme   del   presente   decreto   costituiscono   principi
fondamentali in materia di protezione civile ai  fini  dell'esercizio
della potesta' legislativa concorrente. 
  4. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia  e  le
relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme  e
condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo
116, comma 3, della Costituzione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              « Art. 76. L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma, della
          Costituzione: 
              «Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.» 
              La legge 16 marzo  2017,  n.  30,  recante  «Delega  al
          Governo per il riordino delle disposizioni  legislative  in
          materia di sistema nazionale della protezione  civile.»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2017, n. 66. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  116,  comma  3  della
          Costituzione: 
              «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
          concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art.  117
          e le  materie  indicate  dal  secondo  comma  del  medesimo
          articolo alle lettere l), limitatamente  all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad altre Regioni, con  legge  dello  Stato,  su  iniziativa
          della Regione interessata, sentiti  gli  enti  locali,  nel
          rispetto dei principi di cui  all'art.  119.  La  legge  e'
          approvata  dalle  Camere   a   maggioranza   assoluta   dei
          componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la  Regione
          interessata".