IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale e altre disposizioni e, in  particolare,  l'articolo
33, commi 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  il
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  recante  disciplina
del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  recante  nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274; 
  Vista la legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  recante  disposizioni  in
materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi
da sovraindebitamento; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche al codice delle leggi antimafia 
                    e delle misure di prevenzione 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Non   possono   assumere   l'ufficio   di   amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati
da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo  grado  o
affinita' entro il secondo grado con magistrati  addetti  all'ufficio
giudiziario  al  quale  appartiene  il  magistrato   che   conferisce
l'incarico, nonche' coloro i  quali  hanno  con  tali  magistrati  un
rapporto di assidua frequentazione.  Si  intende  per  frequentazione
assidua quella derivante  da  una  relazione  sentimentale  o  da  un
rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da
reciproca confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra
commensali abituali.»; 
    b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   35.1   (Dichiarazione   di    incompatibilita').    -    1.
L'amministratore   giudiziario,    al    momento    dell'accettazione
dell'incarico e comunque entro due giorni dalla  comunicazione  della
nomina,  deposita  presso  la  cancelleria  dell'ufficio  giudiziario
conferente l'incarico una  dichiarazione  attestante  l'insussistenza
delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma  4-bis.
In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente
il  tribunale  provvede  d'urgenza  alla  sostituzione  del  soggetto
nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo  nel  caso  in  cui,
dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di
incompatibilita'.  In  caso  di  dichiarazione  di  circostanze   non
corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un  albo
professionale,  il  tribunale  lo   segnala   all'organo   competente
dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di
competenza in ordine  all'esercizio  dell'azione  disciplinare  e  al
presidente  della  Corte  di  appello  affinche'  dia  notizia  della
segnalazione a tutti i magistrati del distretto. 
  2.  Nella  dichiarazione  il  soggetto  incaricato  deve   comunque
indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza  di  rapporti
di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il  terzo  grado  o  affinita'
entro il secondo  grado  o  frequentazione  assidua  con  magistrati,
giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel  quale
ha  sede  l'ufficio  giudiziario  presso  il  quale  e'  pendente  il
procedimento. 
  3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario  a  norma
dell'articolo 35, comma 4, redige la  dichiarazione  disciplinata  ai
commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore  giudiziario  entro  due
giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni
caso, prima di  dare  inizio  alla  sua  attivita'.  L'amministratore
giudiziario entro i due giorni successivi provvede  a  depositare  in
cancelleria la dichiarazione del coadiutore.  Se  il  coadiutore  non
consegna  la  dichiarazione  o  se  dalla  dichiarazione  emerge   la
sussistenza  di  una  causa  di  incompatibilita',   l'amministratore
giudiziario non puo' avvalersi del coadiutore nominato. 
  4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con  cui  il  responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero  della  giustizia
attesta la piena funzionalita' dei  sistemi  in  relazione  a  quanto
previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista
dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche,
nel rispetto della normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. 
  Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia assicurano al  presidente  della  Corte  di
appello la possibilita' di  estrarre,  anche  in  forma  massiva,  le
dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve
essere possibile rilevare almeno i seguenti dati: 
    a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e  la  sezione
di appartenenza; 
    b)  il  nome  dell'ausiliario  e   la   tipologia   dell'incarico
conferitogli; 
    c) la data di conferimento dell'incarico; 
    d)  il  nome  del  magistrato  del  distretto  con  il  quale  il
professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da  uno  dei
rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2; 
    e) la natura di tale rapporto. 
  2.  Il  presidente  della  Corte  di  appello  tiene  conto   delle
risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su  tutti  gli
incarichi conferiti, del potere  di  sorveglianza  di  cui  al  regio
decreto 31 maggio 1946, n. 511.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  33  della  legge  17
          ottobre 2017, n.  161  (Modifiche  al  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al  codice  penale  e
          alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
          del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
          al  Governo  per  la  tutela  del  lavoro   nelle   aziende
          sequestrate e confiscate): 
              «Art.  33  (Modifiche  all'articolo  7-bis  del   regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al  Governo  per  la
          disciplina del regime  di  incompatibilita'  relativo  agli
          uffici  di  amministratore  giudiziario   e   di   curatore
          fallimentare).  -  1.   All'art.   7-bis   dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12, e successive modificazioni, dopo il  comma  2-quinquies
          e' inserito il seguente: 
              «2-sexies.  Presso  il  tribunale  del  capoluogo   del
          distretto e presso la  Corte  di  appello,  sono  istituite
          sezioni ovvero individuati  collegi  che  trattano  in  via
          esclusiva i procedimenti previsti  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  Presso  il
          tribunale  circondariale  di   Trapani   e   il   tribunale
          circondariale di Santa Maria Capua  Vetere  sono  istituiti
          sezioni o collegi specializzati in  materia  di  misure  di
          prevenzione.  A  tali  collegi  o  sezioni,  ai  quali   e'
          garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
          di organico, e' assegnato un numero di magistrati  rispetto
          all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
          che sara' stabilita con delibera  del  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  comunque  non   inferiore   a   tre
          componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i  magistrati
          componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
          di misure di  prevenzione  dovranno  svolgere  anche  altre
          funzioni, il carico di lavoro nelle  altre  materie  dovra'
          essere proporzionalmente ridotto  nella  misura  che  sara'
          stabilita  con  delibera  del  Consiglio  superiore   della
          magistratura. Il presidente del tribunale o della Corte  di
          appello  assicura  che  il  collegio  o  la   sezione   sia
          prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
          esperienza nella materia della prevenzione o dei  reati  di
          criminalita' organizzata, o  che  abbiano  svolto  funzioni
          civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
          integrazione delle competenze». 
              2. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un   decreto   legislativo   recante    disposizioni    per
          disciplinare il regime delle incompatibilita' relative agli
          uffici  di  amministratore  giudiziario  e  di   coadiutore
          dell'amministrazione giudiziaria, nonche' di curatore nelle
          procedure  fallimentari  e  figure   affini   delle   altre
          procedure  concorsuali,  secondo  i  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
                a)  prevedere  l'incompatibilita'  per  rapporti   di
          parentela,  affinita',  convivenza  e,  comunque,   assidua
          frequentazione   con   magistrati    addetti    all'ufficio
          giudiziario  al  quale   appartiene   il   magistrato   che
          conferisce l'incarico; 
                b) prevedere che il presidente della Corte di appello
          eserciti la vigilanza sulle nomine  ai  predetti  incarichi
          conferite a soggetti  che  abbiano  con  i  magistrati  del
          distretto giudiziario, in cui ha  sede  l'ufficio  titolare
          del  procedimento,  gli  indicati  rapporti  di  parentela,
          affinita', coniugio o frequentazione assidua, in modo  tale
          da evitare  indebite  commistioni  e  compromissione  della
          credibilita' della funzione giudiziaria. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  2
          e' trasmesso alle Camere, corredato  di  relazione  tecnica
          che dia conto della neutralita' finanziaria  del  medesimo,
          per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
          sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi  i  quali
          il decreto puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  tale
          termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  alla
          scadenza del termine di delega  previsto  dal  comma  2,  o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          sessanta  giorni.   Il   Governo,   qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente  i
          testi alle Camere con le sue osservazioni e  con  eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          il decreto puo' essere comunque adottato.». 
              - Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  reca:
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato  in  premessa,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   35   (Nomina   e   revoca   dell'amministratore
          giudiziario). -  1.  Con  il  provvedimento  con  il  quale
          dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II  del
          presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
          procedura  e  un  amministratore  giudiziario.  Qualora  la
          gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
          complessa, anche avuto riguardo al numero  dei  comuni  ove
          sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
          natura dell'attivita' aziendale da proseguire o  al  valore
          ingente del patrimonio, il  tribunale  puo'  nominare  piu'
          amministratori  giudiziari.  In  tal  caso   il   tribunale
          stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 
              2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra  gli
          iscritti   nell'Albo   nazionale    degli    amministratori
          giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
          rotazione degli incarichi tra  gli  amministratori,  tenuto
          conto della natura e dell'entita'  dei  beni  in  stato  di
          sequestro, delle caratteristiche  dell'attivita'  aziendale
          da proseguire e delle specifiche competenze  connesse  alla
          gestione. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  sono  individuati  criteri  di
          nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
          tengano conto  del  numero  degli  incarichi  aziendali  in
          corso,  comunque  non  superiore  a   tre,   della   natura
          monocratica o collegiale dell'incarico, della  tipologia  e
          del valore dei compendi  da  amministrare,  avuto  riguardo
          anche al numero dei  lavoratori,  della  natura  diretta  o
          indiretta della  gestione,  dell'ubicazione  dei  beni  sul
          territorio,  delle   pregresse   esperienze   professionali
          specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
          criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
          particolare     complessita'     dell'amministrazione     o
          l'eccezionalita' del valore del patrimonio da  amministrare
          determinano  il   divieto   di   cumulo.   L'amministratore
          giudiziario e'  nominato  con  decreto  motivato.  All'atto
          della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al
          tribunale se e  quali  incarichi  analoghi  egli  abbia  in
          corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria  o
          dall'Agenzia. 
              2-bis.   L'amministratore   giudiziario   di    aziende
          sequestrate e' scelto tra gli  iscritti  nella  sezione  di
          esperti in gestione  aziendale  dell'Albo  nazionale  degli
          amministratori giudiziari. 
              2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41-bis,
          comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi  2  e
          2-bis  puo'  altresi'  essere  nominato  tra  il  personale
          dipendente dell'Agenzia, di cui all'art.  113-bis.  In  tal
          caso l'amministratore giudiziario dipendente  dell'Agenzia,
          per  lo  svolgimento  dell'incarico,  non  ha  diritto   ad
          emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico  in
          godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui  al
          comma 9. 
              3. Non possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   a   una   pena   che    importi
          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o  le
          pene accessorie previste dal regio decreto 16  marzo  1942,
          n. 267, o coloro cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
          rinvio a giudizio  per  i  reati  di  cui  all'art.  4  del
          presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
          titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
          Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
          svolto attivita' lavorativa o professionale in  favore  del
          proposto o delle imprese a  lui  riconducibili.  Le  stesse
          persone non possono,  altresi',  svolgere  le  funzioni  di
          coadiutore o di diretto  collaboratore  dell'amministratore
          giudiziario  nell'attivita'  di   gestione.   Non   possono
          assumere  l'ufficio  di  amministratore  giudiziario,   ne'
          quelli    di    coadiutore    o    diretto    collaboratore
          dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
          al quarto grado, gli  affini  entro  il  secondo  grado,  i
          conviventi  o  commensali  abituali  del   magistrato   che
          conferisce  l'incarico.  Non  possono   altresi'   assumere
          l'ufficio di  amministratore  giudiziario,  ne'  quelli  di
          coadiutore  o  diretto  collaboratore   dell'amministratore
          giudiziario, i creditori  o  debitori  del  magistrato  che
          conferisce l'incarico, del suo coniuge o  dei  suoi  figli,
          ne'  le  persone  legate  da  uno   stabile   rapporto   di
          collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
          stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i  conviventi,
          i creditori o debitori del  dirigente  di  cancelleria  che
          assiste lo stesso magistrato. 
              4.  L'amministratore  giudiziario  chiede  al   giudice
          delegato di essere autorizzato,  ove  necessario,  a  farsi
          coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici  o  da
          altri  soggetti  qualificati.  Ove  la  complessita'  della
          gestione lo richieda, anche successivamente  al  sequestro,
          l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto   la   sua
          responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la  cui
          composizione  e  il  cui  assetto  interno  devono   essere
          comunicati al giudice  delegato  indicando  altresi'  se  e
          quali incarichi analoghi abbiano  in  corso  i  coadiutori,
          assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
          di cui all'art. 10 del codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, di uno dei soggetti  indicati  nell'art.  9-bis  del
          medesimo  codice.  Il   giudice   delegato   ne   autorizza
          l'istituzione tenuto conto della natura dei  beni  e  delle
          aziende  in  stato  di  sequestro  e  degli  oneri  che  ne
          conseguono. 
              4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
          giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro  i  quali
          sono legati  da  rapporto  di  coniugio,  unione  civile  o
          convivenza di fatto ai sensi della  legge  20  maggio  2016
          n.76, parentela entro il terzo grado o affinita'  entro  il
          secondo   grado   con   magistrati   addetti    all'ufficio
          giudiziario  al  quale   appartiene   il   magistrato   che
          conferisce l'incarico, nonche' coloro  i  quali  hanno  con
          tali magistrati un rapporto di assidua  frequentazione.  Si
          intende per frequentazione assidua quella derivante da  una
          relazione  sentimentale  o  da  un  rapporto  di   amicizia
          stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da  reciproca
          confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra
          commensali abituali. 
              5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
          pubblico  ufficiale  e  deve  adempiere  con  diligenza  ai
          compiti  del  proprio  ufficio.  Egli  ha  il  compito   di
          provvedere   alla   gestione,   alla   custodia   e    alla
          conservazione dei beni sequestrati anche  nel  corso  degli
          eventuali giudizi di impugnazione, sotto la  direzione  del
          giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
          redditivita' dei beni medesimi. 
              6.  L'amministratore  giudiziario  deve  segnalare   al
          giudice delegato l'esistenza di altri beni  che  potrebbero
          formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
          nel corso della sua gestione. 
              7. In caso di grave irregolarita' o di  incapacita'  il
          tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
          d'ufficio,  puo'  disporre  in   ogni   tempo   la   revoca
          dell'amministratore  giudiziario,  previa  audizione  dello
          stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
          e' disposta dalla medesima Agenzia. 
              8. L'amministratore giudiziario che,  anche  nel  corso
          della procedura, cessa dal suo incarico,  deve  rendere  il
          conto della gestione ai sensi dell'art. 43. 
              9. Nel caso di  trasferimento  fuori  della  residenza,
          all'amministratore  giudiziario   spetta   il   trattamento
          previsto dalle disposizioni  vigenti  per  i  dirigenti  di
          seconda fascia dello Stato.».