IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 17 ottobre 2017,  n.  161,  recante:  «Modifiche  al
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale e altre  disposizioni.  Delega  al  Governo  per  la
tutela del lavoro nelle  aziende  sequestrate  e  confiscate»  e,  in
particolare,  l'articolo  34,  che  delega  il  Governo  ad  adottare
disposizioni per le imprese sequestrate e  confiscate  sottoposte  ad
amministrazione giudiziaria fino alla  loro  assegnazione,  favorendo
l'emersione   del   lavoro   irregolare,   nonche'    il    contrasto
dell'intermediazione illecita  e  dello  sfruttamento  del  lavoro  e
consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione  salariale  e
agli ammortizzatori sociali; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto il decreto-legge  20  marzo  2014,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in  particolare,
l'articolo 4, recante: «Semplificazioni in materia di documento unico
di regolarita' contributiva»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in  caso  di  disoccupazione  involontaria  in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di   lavoro   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125  del  1°
giugno 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento  unico
di regolarita' contributiva (DURC)»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia,
dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro 
 
  1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti  dal
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  per  superamento  dei
limiti soggettivi e  oggettivi  ivi  previsti  o  per  difetto  delle
condizioni di applicabilita', per gli anni  2018,  2019  e  2020,  ai
lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  impiegati  a   orario   ridotto,
dipendenti  da  aziende  sequestrate  e  confiscate   sottoposte   ad
amministrazione giudiziaria  per  le  quali  e'  stato  approvato  il
programma  di  prosecuzione  o  di  ripresa  dell'attivita'  di   cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e
fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico  limite
di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su
richiesta  dell'amministratore  giudiziario,  previa   autorizzazione
scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento  di  sostegno
al  reddito,  pari  al  trattamento  straordinario  di   integrazione
salariale, per la durata  massima  complessiva  di  dodici  mesi  nel
triennio. Per i periodi di sospensione  o  riduzione  dell'orario  di
lavoro per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno  al  reddito
e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo  6
del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario
specifica i  nominativi  dei  lavoratori  per  i  quali  richiede  il
riconoscimento del trattamento. 
  2. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso anche ai lavoratori
dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in  tutto
o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale,
il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  riconosciuto  con  il  decreto  di
approvazione   del   programma   di   prosecuzione   o   di   ripresa
dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.  159
del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del  tribunale  o
del giudice delegato. 
  3. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in via  provvisoria
su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa  autorizzazione
scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso  ai
sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n.
159 del 2011. Il trattamento cessa di essere  corrisposto  quando  la
richiesta  non  e'  reiterata  dall'amministratore  giudiziario  dopo
l'approvazione  del  programma   di   prosecuzione   o   di   ripresa
dell'attivita' di cui all'articolo 41, comma 1-sexies,  del  medesimo
decreto legislativo. 
  4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  puo'
richiedere, per le  imprese  poste  sotto  la  propria  gestione,  il
trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato
ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto  legislativo  n.  159
del 2011. 
  5. Il trattamento di cui al comma 1 non puo' essere richiesto per: 
    a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il  reato  di
associazione mafiosa, per i reati aggravati  ai  sensi  dell'articolo
416-bis.1, primo comma,  del  codice  penale  o  per  reati  ad  essi
connessi; 
    b) il proposto, il coniuge del proposto o  la  parte  dell'unione
civile, i parenti, gli affini e le persone con  essi  conviventi  ove
risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che  gli  stessi  si
siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; 
    c)  i  lavoratori  che  abbiano  concretamente  partecipato  alla
gestione dell'azienda prima del sequestro e  fino  all'esecuzione  di
esso. 
  6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel
momento in cui le condizioni di esclusione  di  cui  al  comma  5  si
realizzano ed e'  revocato,  con  effetto  retroattivo,  quando  tali
condizioni sono accertate successivamente. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative del presente articolo. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Si riporta l'art. 34 della legge 17 ottobre 2017,  n.
          161 (Modifiche al codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, al codice penale e  alle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale e altre disposizioni.  Delega  al  Governo
          per la  tutela  del  lavoro  nelle  aziende  sequestrate  e
          confiscate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
          2017, n. 258. 
              «Art. 34 (Delega al Governo per la  tutela  del  lavoro
          nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate).  -  1.
          Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto legislativo recante  disposizioni  per  le  imprese
          sequestrate  e  confiscate  sottoposte  ad  amministrazione
          giudiziaria  fino   alla   loro   assegnazione,   favorendo
          l'emersione del  lavoro  irregolare  nonche'  il  contrasto
          dell'intermediazione  illecita  e  dello  sfruttamento  del
          lavoro   e   consentendo,   ove    necessario,    l'accesso
          all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          realizzando: 
                a) una completa ricognizione della normativa  vigente
          in materia di  ammortizzatori  sociali,  di  incentivi  per
          l'emersione del lavoro irregolare nonche' per il  contrasto
          dell'intermediazione  illecita  e  dello  sfruttamento  del
          lavoro e di incentivi alle imprese; 
              b) l'armonizzazione e il coordinamento della  normativa
          di cui  alla  lettera  a)  con  il  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159; 
              c)  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni adottate dall'Unione europea. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a)  tutte  le  misure  di   sostegno   alle   imprese
          sequestrate e confiscate e  ai  lavoratori  nonche'  quelle
          volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei
          rapporti   di   lavoro   e   l'adeguamento    della    loro
          organizzazione e delle loro attivita' alle norme vigenti in
          materia  fiscale,  contributiva  e   di   sicurezza   siano
          richieste previe elaborazione e approvazione del  programma
          di  prosecuzione  dell'attivita'  delle  imprese,  di   cui
          all'art. 41 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159; 
                b) dalle  misure  di  sostegno  ai  lavoratori  delle
          imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i  dipendenti
          oggetto di indagini  connesse  o  pertinenti  al  reato  di
          associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  e
          successive modificazioni; il  proposto;  il  coniuge  o  la
          parte dell'unione  civile,  i  parenti,  gli  affini  e  le
          persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto  di
          lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente
          ingeriti nella  gestione  dell'azienda;  i  dipendenti  che
          abbiano    concretamente    partecipato    alla    gestione
          dell'azienda prima del sequestro e fino  all'esecuzione  di
          esso; 
                c) anche ai lavoratori  delle  aziende  sottoposte  a
          sequestro o a confisca ai sensi del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, si  applichi,  ove  necessario,  la
          disciplina dell'intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali; 
                d) il Governo  fissi  i  tempi,  le  modalita'  e  la
          copertura della richiesta di integrazione salariale; 
                e) la  richiesta  di  copertura  salariale  riguardi,
          fatta eccezione per i soggetti  di  cui  alla  lettera  b),
          tutti i lavoratori dipendenti gia' presenti nel giornale di
          cantiere e quelli che intrattengono  o  hanno  intrattenuto
          con l'azienda un rapporto di  lavoro  riconosciuto  con  il
          decreto di approvazione del programma di prosecuzione o  di
          ripresa  dell'attivita'  dell'impresa  ovvero   con   altri
          provvedimenti anche precedenti del tribunale o del  giudice
          delegato; 
                f)   sia   data   comunicazione   al   prefetto   per
          l'attivazione   del   confronto   sindacale,   all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS) e  alla  relativa
          commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure
          della cassa integrazione guadagni per quanto di  competenza
          nonche', in caso di intermediazione illecita e sfruttamento
          del lavoro, specifica segnalazione  alla  Rete  del  lavoro
          agricolo di qualita', istituita presso l'INPS dal Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali; 
                g)  a  seguito  del  provvedimento  adottato  per  la
          prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'art. 41 del decreto
          legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,   e   successive
          modificazioni,  l'azienda  interessata  abbia   titolo   al
          rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
          cui all'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima  data,
          non siano  opponibili  nei  confronti  dell'amministrazione
          giudiziaria  dell'azienda   sequestrata   i   provvedimenti
          sanzionatori adottati  per  inadempimenti  e  per  condotte
          anteriori al provvedimento di sequestro. 
              4. All'attuazione  della  delega  di  cui  al  presente
          articolo si provvede nel limite di 7 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di  6  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere  si  provvede  a
          valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
          cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato di relazione tecnica che dia conto  dei  nuovi  o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di  copertura,   e'   trasmesso   alle   Camere   ai   fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari. I pareri sono  resi  nel  termine  di  sessanta
          giorni, decorsi i quali il  decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. Qualora tale termine venga a scadere  nei  trenta
          giorni antecedenti alla  scadenza  del  termine  di  delega
          previsto  dal  comma  1,  o  successivamente,  quest'ultimo
          termine  e'  prorogato  di  sessanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari  elementi  integrativi  di  informazione   e   di
          motivazione.  I   pareri   definitivi   delle   Commissioni
          competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  sono
          espressi entro il termine di  quindici  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato.». 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Per il testo dell'art. 34 della citata legge  n.  161
          del 2017, si veda la nota al titolo. 
              - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
          159, (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n  136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riporta l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo  2014,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
          2014, n. 78 (Disposizioni urgenti per favorire il  rilancio
          dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti
          a  carico  delle  imprese),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 marzo 2014, n. 66: 
              «Art. 4 (Semplificazioni in materia di documento  unico
          di regolarita' contributiva). - 1. A decorrere  dalla  data
          di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2,
          chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima  impresa,
          verifica con modalita'  esclusivamente  telematiche  ed  in
          tempo  reale  la  regolarita'  contributiva  nei  confronti
          dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare
          i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti  delle
          Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validita'
          di 120 giorni dalla data di acquisizione e  sostituisce  ad
          ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva
          (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di
          esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i   profili   di
          competenza, con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione,  sentiti  l'INPS,  l'INAIL  e  la
          Commissione nazionale paritetica per  le  Casse  edili,  da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono definiti i  requisiti  di
          regolarita', i contenuti  e  le  modalita'  della  verifica
          nonche' le ipotesi di esclusione di  cui  al  comma  1.  Il
          decreto di cui al presente comma e'  ispirato  ai  seguenti
          criteri: 
                a) la  verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale
          riguarda i pagamenti scaduti  sino  all'ultimo  giorno  del
          secondo mese antecedente a quello in  cui  la  verifica  e'
          effettuata, a condizione che sia scaduto anche  il  termine
          di presentazione  delle  relative  denunce  retributive,  e
          comprende anche le posizioni dei lavoratori  con  contratto
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa   anche   a
          progetto che operano nell'impresa; 
                b)   la    verifica    avviene    tramite    un'unica
          interrogazione presso gli archivi dell'INPS,  dell'INAIL  e
          delle Casse edili che, anche in  cooperazione  applicativa,
          operano in integrazione e riconoscimento reciproco,  ed  e'
          eseguita indicando esclusivamente  il  codice  fiscale  del
          soggetto da verificare; 
                c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e
          contributivi sono individuate  le  tipologie  di  pregresse
          irregolarita' di natura  previdenziale  ed  in  materia  di
          tutela delle condizioni di lavoro da  considerare  ostative
          alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma  1175,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              3. L'interrogazione eseguita  ai  sensi  del  comma  1,
          assolve  all'obbligo  di  verificare  la  sussistenza   del
          requisito di ordine generale di cui all'art. 38,  comma  1,
          lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          presso la Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici,
          istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
          pubblici di lavori, servizi e  forniture  dall'art.  62-bis
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data  di
          entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  2,  sono
          inoltre   abrogate   tutte   le   disposizioni   di   legge
          incompatibili con i contenuti del presente articolo. 
              4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere  aggiornato
          sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei
          sistemi   telematici   di   verifica   della    regolarita'
          contributiva. 
              5. All'art.  31,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto  2013,  n.  98,  le  parole:  ",  in  quanto
          compatibile," sono soppresse. 
              5-bis. Ai  fini  della  verifica  degli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2,
          presenta una relazione alle Camere. 
              6.  All'attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo, le  amministrazioni  provvedono  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Il testo del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori   sociali   in   caso   di    disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  marzo  2015,
          n. 54. 
              - Il testo del decreto legislativo 14  settembre  2015,
          n. 148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  settembre
          2015, n. 221, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  148
          del 2015, si veda la nota alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli  41  e  44,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 41 (Gestione delle aziende sequestrate). - 1. Nel
          caso in cui il sequestro abbia ad oggetto  aziende  di  cui
          agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche  per
          effetto  del  sequestro  avente  a  oggetto  partecipazioni
          societarie, l'amministratore giudiziario  e'  scelto  nella
          sezione  di  esperti  in   gestione   aziendale   dell'Albo
          nazionale  degli   amministratori   giudiziari.   Dopo   la
          relazione di cui all'art.  36,  comma  1,  l'amministratore
          giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
          sei mesi per  giustificati  motivi  dal  giudice  delegato,
          presenta una relazione, che  trasmette  anche  all'Agenzia,
          contenente: 
                a)  gli  ulteriori  dati  acquisiti,  integrativi  di
          quelli gia' esposti nella relazione  di  cui  all'art.  36,
          comma 1; 
                b)  l'esposizione  della   situazione   patrimoniale,
          economica  e  finanziaria,  con  lo  stato   analitico   ed
          estimativo delle attivita'; 
                c)  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di
          concrete  possibilita'  di  prosecuzione   o   di   ripresa
          dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione
          della stessa con il proposto  e  i  suoi  familiari,  della
          natura  dell'attivita'  esercitata,   delle   modalita'   e
          dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata
          e  di  quella  necessaria   per   il   regolare   esercizio
          dell'impresa, della capacita' produttiva e del  mercato  di
          riferimento nonche' degli oneri correlati  al  processo  di
          legalizzazione  dell'azienda.  Nel  caso  di  proposta   di
          prosecuzione o di ripresa  dell'attivita'  e'  allegato  un
          programma  contenente  la   descrizione   analitica   delle
          modalita' e dei tempi di adempimento  della  proposta,  che
          deve essere corredato, previa  autorizzazione  del  giudice
          delegato, della relazione di un professionista in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera  d),
          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni,  che  attesti  la   veridicita'   dei   dati
          aziendali  e  la  fattibilita'  del   programma   medesimo,
          considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni
          e delle  misure  previste  dall'art.  41-bis  del  presente
          decreto; 
                d) la  stima  del  valore  di  mercato  dell'azienda,
          tenuto  conto  degli  oneri  correlati   al   processo   di
          legalizzazione della stessa; 
                e) l'indicazione delle  attivita'  esercitabili  solo
          con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. 
              1-bis. Le disposizioni del  comma  4  dell'art.  36  si
          applicano anche con riferimento  a  quanto  previsto  dalla
          lettera d) del comma 1 del presente articolo. 
              1-ter. Alla  proposta  di  prosecuzione  o  di  ripresa
          dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco
          nominativo dei creditori e di coloro  che  vantano  diritti
          reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni  ai
          sensi dell'art. 57, comma 1,  specificando  i  crediti  che
          originano dai rapporti di cui all'art. 56, quelli che  sono
          collegati  a  rapporti  commerciali   essenziali   per   la
          prosecuzione  dell'attivita'  e   quelli   che   riguardano
          rapporti   esauriti,   non   provati   o   non   funzionali
          all'attivita'   d'impresa.   L'amministratore   giudiziario
          allega  altresi'  l'elenco  nominativo  delle  persone  che
          risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in
          favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di
          lavoro  esistenti   nonche'   quelli   necessari   per   la
          prosecuzione  dell'attivita';  riferisce  in  ordine   alla
          presenza   di    organizzazioni    sindacali    all'interno
          dell'azienda  alla  data  del  sequestro  e   provvede   ad
          acquisire  loro  eventuali  proposte   sul   programma   di
          prosecuzione o di ripresa  dell'attivita',  che  trasmette,
          con il proprio parere,  al  giudice  delegato.  Qualora  il
          sequestro abbia a  oggetto  partecipazioni  societarie  che
          assicurino  le  maggioranze  previste  dall'art.  2359  del
          codice  civile,  il  tribunale  impartisce   le   direttive
          sull'eventuale revoca dell'amministratore  della  societa',
          che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6,
          nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora  non
          sia prevista l'assunzione della qualita' di  amministratore
          della societa', il  tribunale  determina  le  modalita'  di
          controllo   e   di   esercizio   dei   poteri   da    parte
          dell'amministratore giudiziario. 
              1-quater.    L'amministratore    giudiziario,    previa
          autorizzazione  del  giudice  delegato,  nell'attivita'  di
          gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
          manutenzione ordinaria o straordinaria di  preferenza  alle
          imprese  fornitrici  di  lavoro,  beni   e   servizi   gia'
          sequestrate ovvero confiscate. 
              1-quinquies.  In  ogni  caso,   entro   trenta   giorni
          dall'immissione in possesso,  l'amministratore  giudiziario
          e'  autorizzato   dal   giudice   delegato   a   proseguire
          l'attivita' dell'impresa o a sospenderla,  con  riserva  di
          rivalutare  tali  determinazioni  dopo  il  deposito  della
          relazione  semestrale.   Se   il   giudice   autorizza   la
          prosecuzione, conservano efficacia,  fino  all'approvazione
          del   programma   ai   sensi   del   comma   1-sexies,   le
          autorizzazioni,  le  concessioni  e  i  titoli  abilitativi
          necessari allo svolgimento dell'attivita', gia'  rilasciati
          ai  titolari  delle  aziende  in  stato  di  sequestro   in
          relazione ai compendi sequestrati. 
              1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di  cui  al
          comma 1,  depositata  dall'amministratore  giudiziario,  in
          camera di consiglio ai sensi dell'art. 127  del  codice  di
          procedura  penale  con  la  partecipazione   del   pubblico
          ministero,  dei  difensori  delle  parti,  dell'Agenzia   e
          dell'amministratore giudiziario,  che  vengono  sentiti  se
          compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di  prosecuzione
          o di  ripresa  dell'attivita'  dell'impresa,  il  tribunale
          approva il programma con decreto motivato e  impartisce  le
          direttive per la gestione dell'impresa. 
              1-septies.  Qualora  il  sequestro  abbia  ad   oggetto
          partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze
          previste dall'art. 2359 del  codice  civile,  il  tribunale
          impartisce  le   opportune   direttive   all'amministratore
          giudiziario. 
              1-octies. Per le societa'  sottoposte  a  sequestro  ai
          sensi del presente decreto, le cause  di  scioglimento  per
          riduzione o  perdita  del  capitale  sociale  di  cui  agli
          articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
          codice civile non  operano  dalla  data  di  immissione  in
          possesso   sino   all'approvazione   del    programma    di
          prosecuzione o ripresa dell' attivita'  e,  per  lo  stesso
          periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi  secondo
          e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto  e  sesto,  e
          2482-ter del codice civile. 
              2. L'amministratore giudiziario provvede agli  atti  di
          ordinaria    amministrazione    funzionali    all'attivita'
          economica dell'azienda. Il giudice delegato,  tenuto  conto
          dell'attivita' economica svolta dall'azienda,  della  forza
          lavoro da essa occupata, della sua capacita'  produttiva  e
          del suo mercato di riferimento, puo' con  decreto  motivato
          indicare il limite di valore entro il  quale  gli  atti  si
          ritengono di  ordinaria  amministrazione.  L'amministratore
          giudiziario non puo' frazionare artatamente  le  operazioni
          economiche al fine  di  evitare  il  superamento  di  detta
          soglia. 
              2-bis.     L'amministratore     giudiziario,     previa
          autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare
          l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione  di  diritto
          nei casi previsti  dal  comma  2-ter,  primo  periodo,  del
          presente articolo in data  non  successiva  alla  pronuncia
          della confisca definitiva. 
              2-ter.     L'amministratore     giudiziario,     previa
          autorizzazione  scritta  del  giudice  delegato,  anche  su
          proposta dell'Agenzia, puo', in data  non  successiva  alla
          pronuncia della confisca definitiva,  in  via  prioritaria,
          affittare l'azienda o un ramo di azienda  o  concederla  in
          comodato agli enti, associazioni e altri soggetti  indicati
          all'art. 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste
          dall'art. 48, comma 8,  lettera  a),  o  agli  imprenditori
          attivi  nel  medesimo  settore  o  settori  affini  di  cui
          all'art.  41-quater.  Nel  caso  in  cui  sia   prevedibile
          l'applicazione dell'art. 48, comma  8-ter,  l'azienda  puo'
          essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto
          nei casi di cui al  periodo  precedente  e,  in  deroga  al
          disposto dell'art. 1808 del codice civile,  il  comodatario
          non ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  straordinarie,
          necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione  della
          cosa. 
              3.  Si  osservano  per  la  gestione  dell'azienda   le
          disposizioni di cui all'art. 42, in quanto applicabili. 
              4. I rapporti  giuridici  connessi  all'amministrazione
          dell'azienda sono regolati dalle norme del  codice  civile,
          ove non espressamente altrimenti disposto. 
              5. Se mancano concrete possibilita' di  prosecuzione  o
          di  ripresa  dell'attivita',  il  tribunale,  acquisito  il
          parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti  e
          dell'amministratore  giudiziario,  dispone  la   messa   in
          liquidazione  dell'impresa.  In  caso  di  insolvenza,   si
          applica l'art. 63, comma 1. 
              6. Nel caso di sequestro di partecipazioni  societarie,
          l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano
          al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede,  ove
          necessario e previa autorizzazione del giudice delegato,  a
          convocare   l'assemblea   per   la    sostituzione    degli
          amministratori, ad  impugnare  le  delibere  societarie  di
          trasferimento  della  sede  sociale  e  di  trasformazione,
          fusione,  incorporazione  o  estinzione   della   societa',
          nonche' ad approvare  ogni  altra  modifica  dello  statuto
          utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di
          sequestro. 
              6-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
          stabilite le modalita' semplificate di  liquidazione  o  di
          cessazione dell'impresa, in particolare qualora  sia  priva
          di beni aziendali.». 
              «Art. 44 (Gestione dei beni confiscati). - (Omissis). 
              2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta
          al compimento degli atti di cui all'art. 40, comma 3.». 
              - Si riporta l'art. 6 del citato decreto legislativo n.
          148 del 2015: 
              «Art. 6 (Contribuzione  figurativa).  -  I  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per  i  quali
          e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili
          ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata
          o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo  figurativo
          e' calcolato sulla base della retribuzione globale  cui  e'
          riferita l'integrazione salariale. 
              2.   Le   somme   occorrenti   alla   copertura   della
          contribuzione  figurativa  sono  versate,  a  carico  della
          gestione o fondo di competenza, al fondo  pensionistico  di
          appartenenza del lavoratore beneficiario.». 
              - Si riporta l'art. 416-bis.1, primo comma, del  codice
          penale: 
              «Art. 416-bis.1 (Circostanze  aggravanti  e  attenuanti
          per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per  i  delitti
          punibili   con   pena   diversa   dall'ergastolo   commessi
          avvalendosi delle  condizioni  previste  dall'art.  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita'. delle associazioni
          previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da  un
          terzo alla meta'.».