IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
riordino delle attribuzioni in materia di  turismo,  concentrando  le
relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di
valorizzazione  del  Made  in  Italy  e  di  promozione  coerente   e
sostenibile del Sistema Italia; 
  Ritenuto  altresi'  necessario  ed   urgente   procedere   ad   una
riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al fine  di  individuare  un  unico
centro di coordinamento e di responsabilita' politica per la bonifica
dei  siti  inquinati,  per  le  politiche  di  contrasto  al  rischio
idrogeologico, per la difesa del suolo e  le  politiche  di  sviluppo
sostenibile ed economia circolare; 
  Ritenuto inoltre necessario ed urgente  procedere  ad  un  riordino
delle funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  in  materia  di  politiche  in  favore  della
famiglia, in  materia  di  adozioni,  infanzia  e  adolescenza  e  di
politiche in favore delle persone con disabilita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 2018; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   del
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
per la pubblica  amministrazione  e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Trasferimento al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti
                    modifiche sugli enti vigilati 
 
  1. Al Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2019, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  compresa  la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  nonche'  quelle
comunque  destinate  all'esercizio   delle   funzioni   oggetto   del
trasferimento. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  la  Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un  dirigente
di livello generale e di due dirigenti di livello non  generale  sono
trasferiti al Dipartimento del turismo, che e'  istituito  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri  derivanti  per
il  posto  funzione  di  Capo  del  Dipartimento  del  turismo   sono
compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario. La dotazione organica dirigenziale del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo   e'
rideterminata nel numero massimo  di  tredici  posizioni  di  livello
generale e di sessantuno posizioni  di  livello  non  generale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»; 
    b) all'articolo 27, comma 3, le  parole:  «del  Dipartimento  del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
sono soppresse; 
    c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in  materia  di  turismo»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) turismo:  svolgimento  di  funzioni  e  compiti  in
materia di turismo, cura della programmazione,  del  coordinamento  e
della promozione delle politiche turistiche nazionali,  dei  rapporti
con le Regioni e dei progetti  di  sviluppo  del  settore  turistico,
delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia  di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari  esteri
e  della  cooperazione  internazionale,  e  dei   rapporti   con   le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; 
    e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro». 
  4.  La   denominazione:   «Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione:  «Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali». 
  5.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo». 
  6. Restano attribuite al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle  norme  vigenti  relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,  di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della  medesima
Scuola.  Quest'ultima  e'  ridenominata  «Scuola  dei  beni  e  delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai  settori  di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'  culturali.  Entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  apportate  le  conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  si
provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1,  e  alla  definizione
della disciplina per il  trasferimento  delle  medesime  risorse.  Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale  a
tempo determinato con incarico dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  entro  i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla  Direzione
generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di  entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei  progetti  in  corso  e
delle convenzioni stipulate  o  rinnovate  dalla  Direzione  generale
turismo del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non  dirigenziale
trasferito si  applica  il  trattamento  economico,  compreso  quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e  continua
ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad  personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita'  gia'  previsti  dalla
normativa vigente.  La  revoca  dell'assegnazione  temporanea  presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione  di
comando, rientra  nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e  del  turismo.  E'  riconosciuto  il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo  indeterminato,  da
esercitare entro quindici  giorni  dalla  adozione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  presente  comma.  Le
facolta' assunzionali  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito  del
trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede  all'esercizio
delle funzioni di cui al comma  1  nell'ambito  delle  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente. 
  8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai  sensi   dell'articolo   54   del   decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  la  dotazione  organica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  ridotta  per  effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui  maggiori  oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario.  Con  decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le
dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
  9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  10. Fino alla  data  del  31  dicembre  2018,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  si  avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di  bilancio  per  l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie  di  cui  al
comma 1, individuate  ai  sensi  del  comma  7,  sono  trasferite  ai
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  11. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo». 
  12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 
    b) la parola: «tesoro,» e' sostituita dalle seguenti: «tesoro e»; 
    c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura  e  le  foreste»
sono soppresse. 
  13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6: 
    a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
    b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo». 
  14. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'ENIT  -
Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino  Italiano  sono
modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.