IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.123,   recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  ed  in  particolare,
l'articolo 1; 
  Visto l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
come modificato  dall'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione delle riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 6; 
  Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie imprese
contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle attivita'  produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, nonche' la definizione di start-up innovative contenuta
nell'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Considerato  che  il  comma  1  del  citato  articolo  57-bis   del
decreto-legge n. 50 del  2017  dispone,  al  terzo  periodo,  che  il
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sopra  richiamato
stabilisce che agli eventuali adempimenti europei, nonche'  a  quelli
relativi al registro nazionale degli  aiuti  di  Stato,  provvede  il
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la procedura di notifica alla Commissione europea avviata, ai
sensi dell'articolo  57-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del  citato
decreto-legge n. 50  del  2017,  in  ordine  alla  maggiorazione  del
credito d'imposta prevista per le  microimprese,  per  le  piccole  e
medie imprese e per le start-up innovative, in pendenza  della  quale
l'applicazione  della  predetta  maggiorazione   e'   temporaneamente
sospesa; 
  Visto l'articolo 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che
disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita'  e  i  criteri  di
attuazione della misura di incentivazione fiscale di  cui  al  citato
articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2018  e
del 10 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea  sugli
aiuti  di  Stato,   individua   le   disposizioni   applicative   per
l'attribuzione del contributo sotto forma di credito  di  imposta  di
cui all'articolo 57-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
come modificato  dall'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, con riferimento, in particolare: 
  a) ai soggetti beneficiari; 
  b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi; 
  c) ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile; 
  d) alla  procedura  e  alle  modalita'  di  concessione  idonee  ad
assicurare il rispetto del limite massimo di spesa; 
  e) all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di
revoca del contributo nonche' alle procedure di recupero nei casi  di
utilizzo illegittimo del credito di imposta. 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri),  pubblicata  nel  Supplemento   Ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 3  Con  decreto  ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza del ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il testo del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          123 recante «Disposizioni per  la  razionalizzazione  degli
          interventi di  sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma
          dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          aprile 1998, n. 99. 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4,  lettera  c),
          dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la  semplificazione  amministrativa),
          pubblicata  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63: 
              « Art. 4. - (Omissis). 
              4. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'art.  1  il
          Governo provvede anche a: 
                a) delegare alle regioni i compiti di  programmazione
          in materia di servizi pubblici di  trasporto  di  interesse
          regionale e locale; attribuire alle regioni il  compito  di
          definire, d'intesa con gli  enti  locali,  il  livello  dei
          servizi   minimi   qualitativamente   e   quantitativamente
          sufficienti  a  soddisfare  la  domanda  di  mobilita'  dei
          cittadini, servizi i cui costi sono a  carico  dei  bilanci
          regionali, prevedendo che i  costi  dei  servizi  ulteriori
          rispetto a quelli minimi siano a carico degli  enti  locali
          che ne programmino l'esercizio; prevedere che  l'attuazione
          delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse  alle
          regioni siano precedute da appositi  accordi  di  programma
          tra il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  e  le
          regioni  medesime,  sempreche'  gli  stessi  accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999; 
                b) prevedere  che  le  regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito   delle   rispettive    competenze,    regolino
          l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita'  effettuati
          e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione  che  nei
          modi di cui agli articoli 22 e  25  della  legge  8  giugno
          1990, n. 142 , mediante contratti di servizio pubblico, che
          rispettino gli articoli 2 e  3  del  regolamento  (CEE)  n.
          1191/69 ed il regolamento (CEE)  n.  1893/91,  che  abbiano
          caratteristiche di  certezza  finanziaria  e  copertura  di
          bilancio e che garantiscano entro il  1°  gennaio  2000  il
          conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra  ricavi  da
          traffico  e  costi  operativi,  al  netto  dei   costi   di
          infrastruttura   previa   applicazione   della    direttiva
          91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti
          ferroviari di interesse regionale  e  locale;  definire  le
          modalita' per  incentivare  il  superamento  degli  assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano  e  extraurbano   e   per   introdurre   regole   di
          concorrenzialita' nel periodico  affidamento  dei  servizi;
          definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1°
          gennaio 2000 con  propri  autonomi  contratti  di  servizio
          regionale al contratto di servizio  pubblico  tra  Stato  e
          Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale  e
          regionale; 
                c) ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla
          base dei principi e criteri di cui al comma 3 del  presente
          articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17  e
          20, comma 5,  per  quanto  possibile  individuando  momenti
          decisionali unitari, la disciplina relativa alle  attivita'
          economiche  ed  industriali,  in  particolare  per   quanto
          riguarda il sostegno e lo sviluppo delle  imprese  operanti
          nell'industria,  nel   commercio,   nell'artigianato,   nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto riguarda le politiche regionali,  strutturali  e  di
          coesione della Unione europea, ivi compresi gli  interventi
          nelle aree depresse del territorio  nazionale,  la  ricerca
          applicata, l'innovazione tecnologica, la  promozione  della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento   dei   prezzi   e    dell'efficienza    della
          distribuzione; per  quanto  riguarda  la  cooperazione  nei
          settori produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione;  per
          quanto riguarda le attivita' relative  alla  realizzazione,
          all'ampliamento,  alla  ristrutturazione  e   riconversione
          degli  impianti  industriali,  all'avvio   degli   impianti
          medesimi   e    alla    creazione,    ristrutturazione    e
          valorizzazione   di   aree    industriali    ecologicamente
          attrezzate, con  particolare  riguardo  alle  dotazioni  ed
          impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza  e  della
          salute pubblica.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2016,  n.
          255: 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
          21 della Costituzione, in  materia  di  diritti,  liberta',
          indipendenza e  pluralismo  dell'informazione,  nonche'  di
          incentivare l'innovazione dell'offerta  informativa  e  dei
          processi di distribuzione e di vendita, la capacita'  delle
          imprese del settore di investire e di  acquisire  posizioni
          di mercato sostenibili nel tempo, nonche'  lo  sviluppo  di
          nuove imprese editrici anche  nel  campo  dell'informazione
          digitale,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'art.
          10, comma 1, della presente legge,  di  seguito  denominato
          «Fondo». 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
                a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147; 
                b)  le  risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai sensi dell'art. 1, comma 162, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208; 
                c) una quota, fino  ad  un  importo  massimo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione, di cui all'art. 1, comma 160,  primo  periodo,
          lettera b), della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  come
          sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente legge; 
                d) le somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui  all'art.  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
                  1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
                  2) societa' operanti nel settore  dell'informazione
          e della comunicazione che svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
                  3) altri soggetti  che  esercitino  l'attivita'  di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. Con regolamento da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
          economico,  sono  stabiliti  i  soggetti   beneficiari,   i
          requisiti di ammissione,  le  modalita',  i  termini  e  le
          procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno
          delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  di   servizi   di
          telefonia e di connessione dati in  luogo  delle  riduzioni
          tariffarie di cui  all'art.  28,  primo,  secondo  e  terzo
          comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7  e  8  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'art. 23, comma 3,  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema  del  regolamento
          di cui al  primo  periodo  e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  da  esprimere  entro
          sessanta giorni dalla ricezione. Decorso  tale  termine  il
          regolamento e' comunque emanato. Dalla data di  entrata  in
          vigore delle disposizioni regolamentari  di  cui  al  primo
          periodo sono abrogate le  disposizioni  vigenti,  anche  di
          legge, con esse incompatibili,  alla  cui  ricognizione  si
          procede in sede di  adozione  delle  medesime  disposizioni
          regolamentari. Con il medesimo  regolamento  sono  altresi'
          stabilite procedure  amministrative  semplificate  ai  fini
          della riduzione dei tempi di conclusione dei  provvedimenti
          di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato art.
          28, primo, secondo e terzo comma, della legge  n.  416  del
          1981,  anche  relativamente   agli   anni   pregressi.   Il
          contributo di cui al primo periodo del  presente  comma  e'
          concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate  dal
          decreto di cui al primo periodo del comma 4. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   57-bis   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dall'art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato  nel  Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95: 
              «Art.  57-bis  (Incentivi  fiscali  agli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).  -
          1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai  lavoratori
          autonomi  e  agli  enti  non  commerciali  che   effettuano
          investimenti  in  campagne   pubblicitarie   sulla   stampa
          quotidiana e periodica  anche  on-line  e  sulle  emittenti
          televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
          cui valore superi almeno  dell'1  per  cento  gli  analoghi
          investimenti effettuati sugli stessi mezzi di  informazione
          nell'anno precedente, e' attribuito  un  contributo,  sotto
          forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
          incrementale degli investimenti effettuati, elevato  al  90
          per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
          e start up innovative, nel limite  massimo  complessivo  di
          spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito  d'imposta
          e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di  Stato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui  al  presente  comma,  con  particolare
          riguardo agli investimenti che danno accesso al  beneficio,
          ai casi di esclusione, alle procedure di concessione  e  di
          utilizzo  del  beneficio,  alla  documentazione  richiesta,
          all'effettuazione   dei   controlli   e   alle    modalita'
          finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma  3.  Agli  eventuali  adempimenti  europei,
          nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti
          di Stato, provvede il  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              2.  Per   favorire   la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
              3. Per la concessione del credito di imposta di cui  al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
          l'anno 2018, che costituisce tetto  di  spesa.  Agli  oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n.  198.  La  predetta  riduzione  del  Fondo  e'  da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del
          credito d'imposta medesimo  sono  iscritte  nel  pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
          Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2   si
          provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'art.  1  della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198.   I
          finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del  comma  2  sono
          concessi, mediante  utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          nel  limite  massimo  di  spesa,  che   costituisce   tetto
          all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del  2016,
          nell'ambito della quota delle risorse del  Fondo  destinata
          agli  interventi  di  competenza   della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              3-bis. Ai fini della prima applicazione  del  comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
              4.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo  unico
          delle imposte sui  redditi  -  Testo  post  riforma  2004),
          pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302. 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  1  del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010,  n.  73,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71: 
              «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere»). - (Omissis). 
              6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni   di   utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici   tributo
          appositamente istituiti.». 
              - Il  testo  della  Raccomandazione  della  Commissione
          2003/361/CE del 6 maggio 2003 recante la definizione  delle
          microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003. 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito,  con  modificazione  dalla
          Legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nel  Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245: 
              «Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
          finalita', definizione e pubblicita').  -  1.  Le  presenti
          disposizioni  sono   dirette   a   favorire   la   crescita
          sostenibile,   lo   sviluppo    tecnologico,    la    nuova
          imprenditorialita'   e   l'occupazione,   in    particolare
          giovanile, con riguardo alle imprese  start-up  innovative,
          come definite al successivo comma  2  e  coerentemente  con
          quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
          pubblicato in allegato al Documento di economia  e  finanza
          (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli  orientamenti
          formulati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea.
          Le   disposizioni   della   presente   sezione    intendono
          contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
          imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
          favorevole  all'innovazione,  cosi'   come   a   promuovere
          maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
          imprese innovative e capitali dall'estero. 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
                a). 
                b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
                c) e' residente in Italia ai sensi dell'art.  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio   economico
          europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
          Italia; 
                d) a partire dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
                e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
                f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o  prevalente,
          lo sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
                g) non e' stata costituita da una fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
                h)  possiede  almeno  uno  dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
                  1) le spese in ricerca e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
                  2)  impiego  come  dipendenti  o  collaboratori   a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a due terzi della forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004, n. 270; 
                  3) sia titolare o depositaria  o  licenziataria  di
          almeno una privativa industriale relativa a una  invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal   comma   2,   sono
          considerate  start-up  innovative  ai  fini  del   presente
          decreto se depositano presso l'Ufficio del  registro  delle
          imprese, di  cui  all'art.  2188  del  codice  civile,  una
          dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante  legale  che
          attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.  In
          tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione  trova
          applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  se  la  start-up
          innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
          di tre anni, se  e'  stata  costituita  entro  i  tre  anni
          precedenti, e di due anni, se e' stata costituita  entro  i
          quattro anni precedenti. 
              4. Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  start-up  a
          vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi  2
          e 3 che operano  in  via  esclusiva  nei  settori  indicati
          all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
          n. 155. 
              5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore  di
          start-up innovative certificato,  di  seguito:  «incubatore
          certificato» e' una societa' di capitali, costituita  anche
          in  forma  cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una
          Societas Europaea, residente in Italia ai  sensi  dell'art.
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita  e
          lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a) dispone di strutture, anche immobiliari,  adeguate
          ad accogliere start-up innovative,  quali  spazi  riservati
          per poter installare attrezzature di prova, test,  verifica
          o ricerca; 
                b) dispone  di  attrezzature  adeguate  all'attivita'
          delle start-up innovative,  quali  sistemi  di  accesso  in
          banda  ultralarga  alla  rete  internet,   sale   riunioni,
          macchinari per test, prove o prototipi; 
                c)  e'  amministrato  o   diretto   da   persone   di
          riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
          e ha a disposizione una struttura tecnica e  di  consulenza
          manageriale permanente; 
                d)  ha  regolari  rapporti  di   collaborazione   con
          universita', centri di  ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner  finanziari  che  svolgono  attivita'  e   progetti
          collegati a start-up innovative; 
                e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative, la  cui  sussistenza  e'
          valutata ai sensi del comma 7. 
              6. Il possesso dei requisiti di cui  alle  lettere  a),
          b), c), d) del comma 5 e'  autocertificato  dall'incubatore
          di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
          dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione  alla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          8, sulla base di indicatori e relativi  valori  minimi  che
          sono stabiliti con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
          comma 5  e'  autocertificato  dall'incubatore  di  start-up
          innovative,   mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
          sulla base di valori minimi  individuati  con  il  medesimo
          decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  al
          comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
                a) numero di candidature di progetti di  costituzione
          e/o incubazione di start-up innovative ricevute e  valutate
          nel corso dell'anno; 
                b) numero di start-up innovative avviate  e  ospitate
          nell'anno; 
                c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
                d) numero complessivo di  collaboratori  e  personale
          ospitato; 
                e) percentuale di variazione del  numero  complessivo
          degli occupati rispetto all'anno, precedente; 
                f)  tasso  di  crescita  media   del   valore   della
          produzione delle start-up innovative incubate; 
                g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi  a
          disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate; 
                h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle  start-up
          innovative incubate, tenendo  conto  del  relativo  settore
          merceologico di appartenenza. 
              8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e  3  e
          per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
          la start-up innovativa e  l'incubatore  certificato  devono
          essere  iscritti  al  fine  di  poter   beneficiare   della
          disciplina della presente sezione. 
              9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui al comma  8,  la  sussistenza
          dei  requisiti   per   l'identificazione   della   start-up
          innovativa   e   dell'incubatore   certificato    di    cui
          rispettivamente al comma  2  e  al  comma  5  e'  attestata
          mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
          rappresentante e depositata presso l'ufficio  del  registro
          delle imprese. 
              10. La sezione speciale del registro delle  imprese  di
          cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni  relative,   per   la   start-up   innovativa:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con  gli
          altri attori della filiera quali incubatori o  investitori;
          per    gli    incubatori    certificati:    all'anagrafica,
          all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai  requisiti
          previsti al comma 5. 
              11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
          innovativa, e 13, per l'incubatore certificato,  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di soggetti terzi.  Le  imprese  start-up
          innovative  e   gli   incubatori   certificati   assicurano
          l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
          page del proprio sito Internet. 
              12. La start-up innovativa e' automaticamente  iscritta
          alla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al
          comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
          domanda in  formato  elettronico,  contenente  le  seguenti
          informazioni: 
                a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
          notaio; 
                b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
                c) oggetto sociale; 
                d) breve descrizione dell'attivita' svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
                e)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a
          fiduciarie, holding ove non  iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580, e successive modificazioni, con autocertificazione  di
          veridicita'; 
                f) elenco delle societa' partecipate; 
                g)  indicazione  dei  titoli  di   studio   e   delle
          esperienze professionali  dei  soci  e  del  personale  che
          lavora nella start-up innovativa,  esclusi  eventuali  dati
          sensibili; 
                h)   indicazione    dell'esistenza    di    relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
                i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
                l) elenco dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale. 
              13.   L'incubatore   certificato   e'   automaticamente
          iscritto alla sezione speciale del registro  delle  imprese
          di  cui  al  comma  8,  a  seguito  della  compilazione   e
          presentazione  della  domanda   in   formato   elettronico,
          contenente le seguenti informazioni recanti i valori  degli
          indicatori,  di  cui   ai   commi   6   e   7,   conseguiti
          dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: 
                a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
          notaio; 
                b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
                c) oggetto sociale; 
                d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
                e) elenco delle strutture e attrezzature  disponibili
          per lo svolgimento della propria attivita'; 
                f) indicazione  delle  esperienze  professionali  del
          personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
                g) indicazione dell'esistenza di  collaborazioni  con
          universita' e centri di ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner finanziari; 
                h)     indicazione     dell'esperienza      acquisita
          nell'attivita' di sostegno a start-up innovative. 
              14. Le informazioni di cui ai commi  12  e  13  debbono
          essere aggiornate con cadenza non superiore a  sei  mesi  e
          sono sottoposte al regime di pubblicita' di  cui  al  comma
          10. 
              15. Entro 30 giorni dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio,  il   rappresentante   legale   della   start-up
          innovativa  o  dell'incubatore   certificato   attesta   il
          mantenimento   del   possesso   dei   requisiti    previsti
          rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e  deposita  tale
          dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di  cui
          ai commi 2  e  5  la  start-up  innovativa  o  l'incubatore
          certificato  sono  cancellati   d'ufficio   dalla   sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  al  presente
          articolo, permanendo l'iscrizione  alla  sezione  ordinaria
          del registro delle imprese.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
          precedente, alla perdita dei  requisiti  e'  equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. 
              17. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di  Stato).  -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli  aiuti  di  Stato  di  cui  all'art.  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'art.  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  riferimento  all'art.  57-bis  del   citato
          decreto-legge n. 50 del  2017,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.