IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per  il
controllo delle armi; 
  Vista la legge 18 giugno  1969,  n.  323,  recante  rilascio  della
licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 maggio  1975,  n.  152,  recante  disposizioni  a
tutela dell'ordine pubblico, ed in particolare l'articolo 6; 
  Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme  in  materia  di
armi per uso sportivo; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'articolo 11; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/51/CE,   relativa   al   controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi; 
  Visto il decreto legislativo 29 settembre  2013,  n.  121,  recante
disposizioni integrative e correttive del citato decreto  legislativo
26 ottobre 2010, n. 204; 
  Vista la  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  ed  in  particolare
l'articolo 14, comma 7, con il quale e' stato abrogato  l'articolo  7
della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed  in  particolare
l'articolo  23,  comma  12-sexiesdecies,  con  il  quale   e'   stata
demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova  l'attivita'
di accertamento della qualita' di arma comune da sparo; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata  dal  decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo  1,
comma 11; 
  Vista  la  direttiva  2009/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251; 
  Vista  la  legge  6  marzo  1987,  n.  89,   recante,   norme   per
l'accertamento medico  dell'idoneita'  al  porto  delle  armi  e  per
l'utilizzazione di mezzi di segnalazione  luminosi  per  il  soccorso
alpino, e in particolare l'articolo 1; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio, ed in particolare l'articolo 13; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  recante
attuazione  della  direttiva  91/477/CEE,   relativa   al   controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in  particolare
l'articolo 15; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017,  n.  163  -  Legge  di  delegazione
europea 2016-2017, ed in particolare gli articoli 1, 2 e il  relativo
Allegato A; 
  Vista la direttiva (UE)  2017/853  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la  direttiva  91/477/CEE
del  Consiglio,  relativa  al  controllo  dell'acquisizione  e  della
detenzione di armi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 maggio 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva  (UE)
2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio  2017,
e integra la disciplina relativa  al  controllo  dell'acquisizione  e
della detenzione di armi. 
  2. Il presente decreto  non  si  applica  all'acquisizione  e  alla
detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze  Armate  o  di
Polizia o ad Enti governativi, nonche' di materiali di  armamento  di
cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - La legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per  il
          controllo  delle  armi)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255. 
              - La legge 18  giugno  1969,  n.  323  (Rilascio  della
          licenza di porto d'armi per  l'esercizio  dello  sport  del
          tiro a volo)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          luglio 1969, n. 170. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. 
              - Il testo dell'articolo 6 della legge 22 maggio  1975,
          n.  152  (Disposizioni  a  tutela  dell'ordine   pubblico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136,
          cosi' recita: 
              «Art. 6. - Il disposto del  primo  capoverso  dell'art.
          240  del  codice  penale  si  applica  a  tutti   i   reati
          concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad  offendere,
          nonche' le munizioni e gli esplosivi. 
              Le armi da guerra  e  tipo  guerra  confiscate  debbono
          essere versate alla competente direzione di artiglieria che
          ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove
          non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate. 
              Le  armi  comuni  e  gli  oggetti  atti  ad   offendere
          confiscati,   ugualmente   versati   alle   direzioni    di
          artiglieria,  devono  essere  destinati  alla  distruzione,
          salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art.  32
          della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
              Le munizioni e gli esplosivi confiscati  devono  essere
          versati  alla  competente  direzione  di  artiglieria,  per
          l'utilizzazione da parte delle  forze  armate,  ovvero  per
          l'alienazione  nei  modi  previsti  dall'art.  10,  secondo
          comma, della legge  18  aprile  1975,  n.  110,  o  per  la
          distruzione. 
              Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma
          del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle   armi,
          munizioni e materie  esplodenti  confiscate  in  seguito  a
          divieto  della  relativa  detenzione   disposto   a   norma
          dell'art. 39  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
          773.». 
              - La legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme  in  materia  di
          armi  per  uso  sportivo)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77. 
              - Il testo dell'articolo 11  della  legge  21  dicembre
          1999, n. 526 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - Legge comunitaria 1999) pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O., cosi' recita: 
              "Art.11 (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile
          1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di  armi  con
          modesta capacita' offensiva). - 1.  All'articolo  2,  primo
          comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110,  dopo
          le parole: «modelli anteriori al  1890»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «fatta eccezione per quelle a colpo singolo». 
              2. All'articolo 2, terzo comma, della legge  18  aprile
          1975, n. 110, e successive modificazioni,  le  parole:  «le
          armi  ad  aria  compressa  sia  lunghe  sia   corte»   sono
          sostituite dalle seguenti: «le armi ad aria compressa o gas
          compressi, sia lunghe sia corte i  cui  proiettili  erogano
          un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,». 
              3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello  di
          armonizzazione della normativa nazionale a  quella  vigente
          negli altri Paesi comunitari e di  integrare  la  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  relativa  al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
          pieno rispetto delle esigenze  di  tutela  della  sicurezza
          pubblica il Ministro dell'interno, con proprio  regolamento
          da emanare nel termine di centoventi giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   adotta   una
          disciplina  specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria
          compressa o a gas compressi, sia lunghe sia  corte,  i  cui
          proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a  7,5
          joule. 
              3-bis. Le repliche di armi  antiche  ad  avancarica  di
          modello  anteriore  al   1890   a   colpo   singolo,   sono
          assoggettate,  in  quanto  applicabile,   alla   disciplina
          vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
          proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od  uguale
          a 7,5 joule. 
              4. Le sanzioni di cui all'articolo 34  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110, non si applicano  alle  armi  ad  aria
          compressa o a gas compressi, sia lunghe sia  corte,  i  cui
          proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a  7,5
          joule. 
              5. Il  regolamento  di  cui  al  comma  3  deve  essere
          conforme ai seguenti criteri: 
                a) la verifica di  conformita'  e'  effettuata  dalla
          Commissione consultiva  centrale  per  il  controllo  delle
          armi, accertando in particolare che l'energia cinetica  non
          superi 7,5 joule.  I  produttori  e  gli  importatori  sono
          tenuti a immatricolare gli strumenti  di  cui  al  presente
          articolo. Per identificare gli strumenti ad aria  compressa
          e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad  opera  e
          sotto la responsabilita' del  produttore  o  dell'eventuale
          importatore, che ne certifica  l'energia  entro  il  limite
          consentito; 
                b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui  al
          presente  articolo  e'  consentito  a  condizione  che  gli
          acquirenti  siano  maggiorenni  e  che   l'operazione   sia
          registrata da parte dell'armiere; 
                c) la cessione e il comodato degli strumenti  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b)  sono  consentiti   fra   soggetti
          maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori,  con
          le  deroghe  vigenti  per  il  tiro  a   segno   nazionale.
          L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni  e'
          consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza; 
                d) per il porto degli strumenti di  cui  al  presente
          articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'autorita'
          di  pubblica  sicurezza.  L'utilizzo  dello  strumento   e'
          consentito esclusivamente  a  maggiori  di  eta'  o  minori
          assistiti da soggetti maggiorenni, fatta  salva  la  deroga
          per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
          non aperti al pubblico; 
                e) restano ferme le norme  riguardanti  il  trasporto
          degli strumenti di  cui  al  presente  articolo,  contenute
          nelle  disposizioni  legislative  atte   a   garantire   la
          sicurezza e l'ordine pubblico. 
              6. Nel regolamento di cui al comma  3  sono  prescritte
          specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
          degli obblighi contenuti nel presente articolo.". 
              - La legge 24 dicembre  2012,  n.  234  (recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013. 
              - Il  decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204
          (Attuazione  della  direttiva   2008/51/CE,   relativa   al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2010,  n.
          288. 
              - Il decreto legislativo  29  settembre  2013,  n.  121
          (Disposizioni integrative e correttive del  citato  decreto
          legislativo 26 ottobre 2010, n. 204)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2013, n. 247. 
              - Il testo dell'articolo 14  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello  Stato.  (Legge  di  stabilita'
          2012), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  novembre
          2011, n. 265, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 14  (Riduzione  degli  oneri  amministrativi  per
          imprese e cittadini). - 1. In via sperimentale, fino al  31
          dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si  applica
          la  disciplina  delle  zone  a  burocrazia  zero   prevista
          dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              2.  A  tale  scopo,  fino  al  31  dicembre   2013,   i
          provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a)  del
          comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del
          2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni  ivi
          contenute, in via esclusiva e all'unanimita',  dall'ufficio
          locale del  Governo,  istituito  in  ciascun  capoluogo  di
          provincia, su richiesta della  regione,  d'intesa  con  gli
          enti interessati e su proposta del  Ministro  dell'interno,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri.  La
          trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal  secondo
          periodo della  medesima  lettera,  avviene  in  favore  del
          medesimo ufficio. 
              3. L'ufficio  locale  del  Governo  e'  presieduto  dal
          prefetto e composto da un rappresentante della regione,  da
          un rappresentante della  provincia,  da  un  rappresentante
          della  citta'  metropolitana  ove  esistente,   e   da   un
          rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o
          piu' dei  componenti,  a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella riunione convocata  dal  prefetto,
          deve  essere  congruamente  motivato  e  deve   recare   le
          specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni
          eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera
          acquisito    l'assenso    dell'amministrazione    il    cui
          rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero
          non      esprime      definitivamente      la      volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e  3  ai
          soli procedimenti amministrativi di  natura  tributaria,  a
          quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente,  quella
          della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove
          iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. 
              5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   decreto   del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  160,  nel
          caso di mancato rispetto dei termini dei  procedimenti,  di
          cui all'articolo 7 del medesimo  decreto,  da  parte  degli
          enti interessati, l'adozione del  provvedimento  conclusivo
          e' rimessa all'ufficio locale del Governo. 
              6. Le previsioni dei commi da  1  a  5  non  comportano
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la
          partecipazione all'ufficio locale del Governo e'  a  titolo
          gratuito e non comporta rimborsi. 
              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge e' abrogato  l'articolo  7  della  legge  18
          aprile 1975,  n.  110,  recante  «Norme  integrative  della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni e degli esplosivi». 
              8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso  che
          l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa'  a
          responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in  deroga  al
          secondo comma dell'articolo 2470 del codice  civile  ed  e'
          sottoscritto con la firma digitale di cui  all'articolo  24
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. 
              9. A  partire  dal  1°  gennaio  2012,  le  societa'  a
          responsabilita'  limitata  che  non  abbiano  nominato   il
          collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno
          schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le voci e la struttura che compongono lo schema di
          bilancio semplificato e  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. 
              10. 
              11. I limiti per la liquidazione  trimestrale  dell'IVA
          sono  i  medesimi  di  quelli  fissati  per  il  regime  di
          contabilita' semplificata. 
              12. All'articolo 6 del  decreto  legislativo  8  giugno
          2001, n. 231, dopo il comma  4  e'  inserito  il  seguente:
          «4-bis. Nelle societa' di capitali il  collegio  sindacale,
          il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo
          della gestione possono svolgere le funzioni  dell'organismo
          di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)». 
              13.  L'articolo  2477  del  codice  civile   e'   cosi'
          sostituito: «Art. 2477  (Sindaco  e  revisione  legale  dei
          conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone
          le competenze e poteri, la nomina di un  sindaco  o  di  un
          revisore. La nomina  del  sindaco  e'  obbligatoria  se  il
          capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito
          per le societa'  per  azioni.  La  nomina  del  sindaco  e'
          altresi' obbligatoria se la societa': 
                a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
                b) controlla una societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
                c) per due esercizi consecutivi ha superato  due  dei
          limiti indicati dal  primo  comma  dell'articolo  2435-bis.
          L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c)  del
          terzo comma cessa  se,  per  due  esercizi  consecutivi,  i
          predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal
          secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in  tema
          di societa' per azioni; se l'atto costitutivo  non  dispone
          diversamente, la revisione legale dei conti  e'  esercitata
          dal sindaco. L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui
          vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma
          deve provvedere,  entro  trenta  giorni,  alla  nomina  del
          sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina  provvede
          il   tribunale   su   richiesta   di   qualsiasi   soggetto
          interessato». 
              13-bis. Nelle societa' a  responsabilita'  limitata,  i
          collegi  sindacali  nominati  entro  il  31  dicembre  2011
          rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato
          deliberata dall'assemblea che li ha nominati. 
              14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma: «Per le societa' aventi  ricavi  o
          patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro  lo  statuto
          puo' prevedere che l'organo di controllo sia composto da un
          sindaco  unico,  scelto  tra  i  revisori  legali  iscritti
          nell'apposito registro». 
              15. Nel caso in cui siano entrate in  vigore  norme  di
          legge  o  regolamentari  che   incidano,   direttamente   o
          indirettamente,  sulle  materie  regolate   dallo   statuto
          sociale, le societa' cooperative  di  cui  al  capo  I  del
          titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni  non
          siano   negoziate   in   mercati   regolamentati,   possono
          modificare  il   proprio   statuto   con   le   maggioranze
          assembleari previste in via generale dallo statuto  per  le
          sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto  stesso
          preveda  maggioranze  piu'  elevate  per  la  modifica   di
          determinati suoi articoli. 
              16. Per semplificare le  procedure  di  rilascio  delle
          autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su  gomma,
          all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285,  e  successive  modificazioni,  il  comma   9-bis   e'
          sostituito dal seguente: 
              «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          prevedendo che: 
                a)  per  i  trasporti  eccezionali   su   gomma   sia
          sufficiente prevedere la trasmissione, per via  telematica,
          della prescritta  richiesta  di  autorizzazione,  corredata
          della necessaria documentazione,  all'ente  proprietario  o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate  entro
          quindici giorni dalla loro presentazione; 
                b) le autorizzazioni periodiche di  cui  all'articolo
          13 del  citato  regolamento  siano  valide  per  un  numero
          indefinito  di  viaggi  con  validita'   annuale   per   la
          circolazione a carico  e  a  vuoto  dei  convogli  indicati
          sull'autorizzazione; 
                c) le autorizzazioni  multiple  di  cui  al  medesimo
          articolo 13 siano valide per un numero definito  di  viaggi
          da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio; 
                d) le  autorizzazioni  singole  di  cui  al  medesimo
          articolo  13  siano  valide  per  un   unico   viaggio   da
          effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio; 
                e) per le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  e'
          prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
          merce trasportata; 
                f) le disposizioni contenute all'articolo  13,  comma
          5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del
          materiale e della tipologia degli elementi trasportati; 
                g) i  trasporti  di  beni  della  medesima  tipologia
          ripetuti  nel  tempo  siano   soggetti   all'autorizzazione
          periodica prevista dall'articolo  13,  come  modificato  ai
          sensi del presente comma, e che questa sia  rilasciata  con
          le modalita'  semplificate  di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma; 
                h)  tutti  i  tipi  di  autorizzazioni,   anche   con
          validita' scaduta, siano rinnovabili su  domanda  che  deve
          essere presentata, in carta semplice, per non piu'  di  tre
          volte, per un periodo di  validita'  non  superiore  a  tre
          anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo  che  al
          suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
                i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
          singolo  o   multiplo,   possano   essere   indicati,   con
          annotazione a parte, fino ad un massimo di  cinque  veicoli
          costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
          a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il  veicolo
          rimorchio  o  semirimorchio  e  siano  ammesse   tutte   le
          combinazioni possibili tra  i  trattori  ed  i  rimorchi  o
          semirimorchi anche incrociate».". 
              - Il testo dell'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle imprese del settore bancario) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O., cosi'
          recita: 
              «Art. 23 (Altre disposizioni di  carattere  finanziario
          ed esigenze indifferibili). - (Omissis). 
              12-sexiesdecies.  A  seguito  della  soppressione   del
          Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di  prova
          di cui all'articolo  11,  secondo  comma,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni  arma  da
          sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia,  la
          qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata
          all'uso sportivo ai sensi della  vigente  normativa,  e  la
          corrispondenza  alle  categorie  di  cui   alla   normativa
          europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso
          di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva
          della documentazione tecnica ovvero, in  assenza,  prodotta
          dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili  i
          dati relativi all'attivita'  istituzionale  e  di  verifica
          svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              (Omissis).». 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 9  luglio  1990,
          n.  185  (Nuove  norme  sul  controllo   dell'esportazione,
          importazione  e  transito  dei  materiali  di   armamento),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163,
          cosi' recita: 
              «Art. 1 (Controllo dello Stato). -  1.  L'esportazione,
          l'importazione,    il    transito,     il     trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiale   di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione e la delocalizzazione produttiva  devono  essere
          conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali
          operazioni vengono  regolamentate  dallo  Stato  secondo  i
          principi della Costituzione  repubblicana  che  ripudia  la
          guerra  come  mezzo  di  risoluzione   delle   controversie
          internazionali. 
              2.  L'esportazione,  l'importazione,  il  transito,  il
          trasferimento  intracomunitario  e  l'intermediazione   dei
          materiali di armamento, di cui all'articolo 2,  nonche'  la
          cessione  delle  relative  licenze  di  produzione   e   la
          delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni
          e controlli dello Stato. 
              3. Il Governo predispone misure idonee  ad  assecondare
          la graduale differenziazione produttiva e la conversione  a
          fini civili delle industrie nel settore della difesa. 
              4.  Le   operazioni   di   esportazione,   transito   e
          intermediazione, sono consentite  solo  se  effettuate  con
          governi esteri o con imprese autorizzate  dal  governo  del
          paese  destinatario.   Le   operazioni   di   trasferimento
          intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al
          capo IV, sezione I. 
              5.  L'esportazione,  il  transito,   il   trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiali   di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione e la delocalizzazione produttiva,  sono  vietati
          quando sono in  contrasto  con  la  Costituzione,  con  gli
          impegni  internazionali  dell'Italia,   con   gli   accordi
          concernenti la non  proliferazione  e  con  i  fondamentali
          interessi della sicurezza dello Stato, della  lotta  contro
          il terrorismo e del mantenimento  di  buone  relazioni  con
          altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla
          definitiva destinazione dei materiali di armamento. 
              6.  L'esportazione,  il  transito,   il   trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiali   di
          armamento sono altresi' vietati: 
                a) verso i Paesi in stato  di  conflitto  armato,  in
          contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle
          Nazioni Unite,  fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi
          internazionali dell'Italia o le diverse  deliberazioni  del
          Consiglio dei ministri, da  adottare  previo  parere  delle
          Camere; 
                b) verso  Paesi  la  cui  politica  contrasti  con  i
          principi dell'articolo 11 della Costituzione; 
                c)  verso  i  Paesi  nei  cui  confronti  sia   stato
          dichiarato l'embargo  totale  o  parziale  delle  forniture
          belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea
          (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza  e  la
          cooperazione in Europa (OSCE); 
                d) verso i Paesi i cui governi sono  responsabili  di
          gravi  violazioni  delle  convenzioni   internazionali   in
          materia di diritti umani, accertate dai  competenti  organi
          delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; 
                e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti  ai
          sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  destinino  al
          proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze  di
          difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
          di aiuti ai sensi della stessa legge,  ad  eccezione  degli
          aiuti alle popolazioni nei casi  di  disastri  e  calamita'
          naturali. 
              7.  Sono  vietate  la  fabbricazione,   l'importazione,
          l'esportazione,    il    transito,     il     trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di  mine  terrestri
          anti-persona, di munizioni a grappolo di  cui  all'articolo
          3, comma 1, della legge 14 giugno  2011,  n.  95,  di  armi
          biologiche,  chimiche  e  nucleari,  nonche'   la   ricerca
          preordinata  alla  loro  produzione  o  la  cessione  della
          relativa tecnologia.  Il  divieto  si  applica  anche  agli
          strumenti e alle tecnologie specificamente  progettate  per
          la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle  idonee
          alla  manipolazione  dell'uomo  e  della  biosfera  a  fini
          militari. 
              7-bis.  La  cessione  all'estero   delle   licenze   di
          produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di
          armamento da parte di imprese iscritte al registro  di  cui
          all'articolo  3  sono  vietate  qualora  concernenti  Stati
          oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in
          cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione
          dei  relativi  materiali  prodotti  nello  Stato  terzo,  e
          inoltre, fatti salvi  gli  accordi  specifici  da  Stato  a
          Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate. 
              8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
          di armamento sono vietate, ad eccezione: 
                a)   delle   importazioni   effettuate   direttamente
          dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa  per
          la   realizzazione   dei   programmi   di   armamento    ed
          equipaggiamento  delle  forze  armate  e  di  polizia,  che
          possono essere consentite direttamente dalle dogane; 
                b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
          al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo  3,
          previa autorizzazione di cui all'articolo 13; 
                c)  delle  importazioni  temporanee,  effettuate   da
          soggetti iscritti al registro nazionale  delle  imprese  di
          cui  all'articolo  3,  per  la  revisione   dei   materiali
          d'armamento in precedenza esportati; 
                d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  in   relazione
          all'esercizio  di  attivita'   di   carattere   storico   o
          culturale, previe le  autorizzazioni  di  polizia  previste
          dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                e)  delle  importazioni  temporanee   effettuate   da
          imprese   straniere   per   la   partecipazione   a   fiere
          campionarie,  mostre  ed  attivita'  dimostrative,   previa
          autorizzazione  del  Ministero  dell'interno  rilasciata  a
          seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 
              9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: 
                a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente
          o  per  conto  dell'Amministrazione  dello  Stato  per   la
          realizzazione  di  propri   programmi   di   armamento   ed
          equipaggiamento delle forze armate e di polizia; 
                b)  le  esportazioni  o  concessioni  dirette   e   i
          trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a  fini  di
          assistenza militare, in base ad accordi internazionali; 
                c)  il  transito  di  materiali  di  armamento  e  di
          equipaggiamento per i bisogni di forze dei  Paesi  alleati,
          secondo la  definizione  della  Convenzione  sullo  statuto
          delle Forze  della  NATO,  purche'  non  siano  invocate  a
          qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII  e
          XIV  della  Convenzione  tra  gli  Stati  partecipanti   al
          Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge  30  novembre
          1955, n. 1335. 
              10. Le esportazioni  temporanee  di  cui  al  comma  9,
          lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              11.  Sono  escluse  altresi'  dalla  disciplina   della
          presente legge le armi sportive  e  da  caccia  e  relative
          munizioni; le cartucce per uso industriale e  gli  artifizi
          luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
          cui all'articolo 2 della legge  18  aprile  1975,  n.  110,
          nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche;  le
          riproduzioni di armi antiche e  gli  esplosivi  diversi  da
          quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano quando i trasferimenti  intracomunitari  e
          le esportazioni dei predetti  materiali  sono  destinati  a
          enti governativi o Forze armate o di polizia. 
              11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo  sono
          effettuate nel rispetto dei principi di cui alle  posizioni
          comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno  2003,  e
          2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008. 
              11-ter. La presente legge si applica alle  esportazioni
          e ai trasferimenti intracomunitari anche quando  realizzati
          attraverso trasferimenti intangibili. 
              11-quater. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza  di
          informazioni classificate: 
                a)  esprime  pareri  vincolanti  al  rilascio   delle
          autorizzazioni  di  cui   agli   articoli   9,   10-quater,
          10-quinquies e 13; 
                b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli
          articoli 16 e 21.». 
              - La direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita' e
          le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita'
          di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  258/2012  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  14  marzo  2012  che  attua
          l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro  la
          fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro
          parti  e   componenti   e   munizioni,   addizionale   alla
          convenzione delle  Nazioni  Unite  contro  la  criminalita'
          transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni  Unite
          sulle   armi   da   fuoco),   e   dispone    autorizzazioni
          all'esportazione, misure di importazione e transito per  le
          armi da fuoco, loro  parti  e  componenti  e  munizioni  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  250  e  251  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento  militare),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: 
              «Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno).  -  1.  I
          campi di tiro a segno impiantati a spese dello  Stato  sono
          compresi tra gli immobili demaniali militari. 
              2.   L'esecuzione   tecnica   dei    lavori    relativi
          all'impianto,  sistemazione  e  manutenzione  dei  campi  e
          impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla
          vigilanza del Ministero della difesa. 
              3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono  dati
          in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di  tiro  a  segno,
          senza oneri a carico dello Stato.». 
              «Art. 251 (Uso speciale e  obbligatorio  dei  campi  di
          tiro a segno -  Quota  di  iscrizione).  -  1.  Coloro  che
          prestano servizio armato presso  enti  pubblici  o  privati
          sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro  a  segno
          nazionale e devono superare ogni anno un corso  di  lezioni
          regolamentari di tiro a segno. 
              2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro  a
          segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della  richiesta
          del permesso di porto  d'armi  per  la  caccia  o  per  uso
          personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano
          servizio presso le Forze armate dello Stato. 
              3. La quota annua per  l'iscrizione  obbligatoria  alle
          sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate
          ai commi 1 e 2 e' stabilita  in  euro  11,56.  Con  decreto
          dirigenziale della competente struttura del Ministero della
          difesa, di concerto con  i  Ministeri  dell'interno,  della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, si provvede  ad  adeguare
          annualmente  detta  quota,  sulla  base  delle   variazioni
          percentuali del costo della  vita  quale  risulta  ai  fini
          delle rilevazioni ISTAT per  i  conti  economici  nazionali
          pubblicati a marzo  di  ogni  anno  nella  relazione  sulla
          situazione economica del Paese. Gli aumenti  decorrono  dal
          1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.». 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n.
          89 (Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto
          delle armi e per l'utilizzazione di mezzi  di  segnalazione
          luminosi per il soccorso alpino) pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 1987, n. 64, cosi' recita: 
              «Art.  1.  -  1.  Alla  documentazione  richiesta   per
          ottenere la licenza di porto d'armi  deve  essere  allegato
          apposito certificato medico di idoneita'. 
              2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
          decreto, sentite le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  i  criteri  tecnici  generali  per
          l'accertamento  dei  requisiti   psicofisici   minimi   per
          ottenere il certificato medico di idoneita'  per  il  porto
          delle armi.». 
              - Il testo dell'articolo 13  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
          omeoterma e per il  prelievo  venatorio)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, cosi' recita: 
              «Art.  13   (Mezzi   per   l'esercizio   dell'attivita'
          venatoria). - 1. L'attivita' venatoria  e'  consentita  con
          l'uso del fucile con canna  ad  anima  liscia  fino  a  due
          colpi,  a  ripetizione  e  semiautomatico,  con  caricatore
          contenente  non  piu'  di  due  cartucce,  di  calibro  non
          superiore al 12, nonche' con  fucile  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica di calibro non inferiore  a  millimetri  5,6
          con bossolo a vuoto di altezza non inferiore  a  millimetri
          40. I caricatori dei fucili ad anima rigata  a  ripetizione
          semiautomatica non possono contenere piu' di  due  cartucce
          durante  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e  possono
          contenere   fino   a    cinque    cartucce    limitatamente
          all'esercizio della caccia al cinghiale. 
              2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o
          tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche'  l'uso
          dell'arco e del falco. 
              2-bis. In deroga a quanto previsto dai  commi  1  e  2,
          l'attivita' venatoria  non  e'  consentita  con  l'uso  del
          fucile rientrante tra  le  armi  da  fuoco  semiautomatiche
          somiglianti ad un'arma da fuoco  automatica,  di  cui  alla
          categoria  B,  punto  7,  dell'allegato  I  alla  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
          l'uso di armi e cartucce a percussione anulare  di  calibro
          non superiore a 6 millimetri Flobert. 
              3. I bossoli delle cartucce  devono  essere  recuperati
          dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 
              4. Nella zona faunistica delle Alpi  e'  vietato  l'uso
          del  fucile  con  canna  ad  anima  liscia  a   ripetizione
          semiautomatica  salvo  che  il  relativo   caricatore   sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 
              5. Sono vietati tutte le  armi  e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio  venatorio  non  esplicitamente   ammessi   dal
          presente articolo. 
              6. Il titolare della licenza di porto di  fucile  anche
          per  uso  di  caccia  e'   autorizzato,   per   l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili  da  punta  e  da  taglio   atti   alle   esigenze
          venatorie.». 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527
          (Attuazione  della  direttiva   91/477/CEE,   relativa   al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.  7,
          S.O. 
              - Il testo dell'articolo 15 della legge 16 marzo  2006,
          n. 146 (Ratifica ed  esecuzione  della  Convenzione  e  dei
          Protocolli  della   Nazioni   Unite   contro   il   crimine
          organizzato   transnazionale,    adottati    dall'Assemblea
          generale  il  15  novembre  2000  ed  il  31  maggio  2001)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n.  85,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art. 15 (Interventi in materia di armi da fuoco). - 1.
          Al secondo comma dell'articolo 35  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola:
          «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
              2. Al primo  comma  dell'articolo  11  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110,  dopo  la  parola:  «matricola»,  sono
          inserite le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di
          produzione e della sigla della  Repubblica  italiana  o  di
          altro Paese, nel caso di importazione  dell'arma  da  Paese
          esterno all'Unione europea».". 
              - Il testo degli articoli 1 e 2 e dell'allegato A della
          legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre
          2017, n. 259, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
          n.  234.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al
          parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
          profili finanziari, ai sensi  dell'articolo  31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              «Art.  2  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  disposizioni
          recanti sanzioni penali o amministrative per le  violazioni
          di obblighi contenuti in direttive europee attuate  in  via
          regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
          europea pubblicati alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
          penali o amministrative.». 
 
                                                          «Allegato A 
 
                                                (articolo 1, comma 1) 
 
              1) direttiva (UE) 2015/1794 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  6  ottobre  2015,  che  modifica   le
          direttive   2008/94/CE,   2009/38/CE   e   2002/14/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive  98/59/CE
          e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
          (termine di recepimento: 10 ottobre 2017); 
              2) direttiva (UE) 2015/2302 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti
          turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
          regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
          1° gennaio 2018); 
              3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   sulla   distribuzione
          assicurativa  (rifusione)  (termine  di   recepimento:   23
          febbraio 2018); 
              4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1° aprile 2018); 
              5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativa  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali da parte delle autorita'  competenti  a  fini  di
          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  6
          maggio 2018); 
              6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
          di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,
          indagine  e  azione  penale  nei  confronti  dei  reati  di
          terrorismo e dei reati gravi (termine  di  recepimento:  25
          maggio 2018); 
              7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,     dell'11      maggio      2016,      relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea (rifusione)  (termine  di  recepimento:  16  giugno
          2019); 
              8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle
          ferrovie (rifusione) (termine  di  recepimento:  16  giugno
          2019); 
              9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie  procedurali
          per i minori indagati o imputati  nei  procedimenti  penali
          (termine di recepimento: 11 giugno 2019); 
              10) direttiva (UE) 2016/801 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   relativa   alle
          condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini  di  paesi
          terzi   per   motivi   di   ricerca,   studio,   tirocinio,
          volontariato, programmi di scambio  di  alunni  o  progetti
          educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
          recepimento: 23 maggio 2018); 
              11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione,  del  27
          maggio 2016,  che  modifica  la  direttiva  2009/45/CE  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativa   alle
          disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
          (termine di recepimento: 1° luglio 2017); 
              12) direttiva  (UE)  2016/881  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2016, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
          giugno 2017); 
              13) direttiva (UE) 2016/943 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sulla  protezione  del
          know-how  riservato  e   delle   informazioni   commerciali
          riservate  (segreti  commerciali)  contro   l'acquisizione,
          l'utilizzo  e  la   divulgazione   illeciti   (termine   di
          recepimento: 9 giugno 2018); 
              14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  che  modifica   la
          direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari (senza termine di recepimento); 
              15) direttiva (UE)  2016/1065  del  Consiglio,  del  27
          giugno 2016, recante modifica della  direttiva  2006/112/CE
          per quanto riguarda il trattamento dei  buoni  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2018); 
              16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 6 luglio 2016,  recante  misure  per  un
          livello comune  elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei
          sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento:  9
          maggio 2018); 
              17) direttiva (UE)  2016/1164  del  Consiglio,  del  12
          luglio 2016, recante norme contro le pratiche  di  elusione
          fiscale che incidono  direttamente  sul  funzionamento  del
          mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018); 
              18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del  25
          luglio 2016, recante modifica  della  direttiva  2005/62/CE
          per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
          qualita'  per   i   servizi   trasfusionali   (termine   di
          recepimento: 15 febbraio 2018); 
              19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14  settembre  2016,  che  stabilisce  i
          requisiti tecnici per  le  navi  adibite  alla  navigazione
          interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
          la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7  ottobre
          2018); 
              20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  26  ottobre  2016,  sull'ammissione  al
          patrocinio a spese dello  Stato  per  indagati  e  imputati
          nell'ambito  di  procedimenti  penali  e  per  le   persone
          ricercate nell'ambito di  procedimenti  di  esecuzione  del
          mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
          2019); 
              21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   26    ottobre    2016,    relativa
          all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
          degli enti pubblici (termine di recepimento:  23  settembre
          2018); 
              22) direttiva  (UE)  2016/2258  del  Consiglio,  del  6
          dicembre 2016, che modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per
          quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita'  fiscali
          alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
          recepimento: 31 dicembre 2017); 
              23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  concernente   la
          riduzione  delle   emissioni   nazionali   di   determinati
          inquinanti   atmosferici,   che   modifica   la   direttiva
          2003/35/CE e abroga la  direttiva  2001/81/CE  (termine  di
          recepimento: 1° luglio 2018); 
              24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,   relativa   alle
          attivita'  e  alla  vigilanza  degli   enti   pensionistici
          aziendali o professionali (EPAP) (termine  di  recepimento:
          13 gennaio 2019); 
              25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  che  modifica  la
          direttiva 2012/34/UE per  quanto  riguarda  l'apertura  del
          mercato dei servizi di trasporto ferroviario  nazionale  di
          passeggeri e la governance dell'infrastruttura  ferroviaria
          (termine di recepimento: 25 dicembre 2018); 
              26) direttiva (UE) 2017/541 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 marzo 2017,  sulla  lotta  contro  il
          terrorismo  e   che   sostituisce   la   decisione   quadro
          2002/475/GAI del Consiglio  e  che  modifica  la  decisione
          2005/671/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  8
          settembre 2018); 
              27) direttiva (UE) 2017/828 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno a lungo termine degli  azionisti  (termine  di
          recepimento: 10 giugno 2019); 
              28) direttiva (UE) 2017/853 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa  al  controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di  armi  (termine  di
          recepimento: 14 settembre 2018).». 
              - La direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa  al  controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 24 maggio 2017, n. L 137. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/853, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  9  luglio
          1990, n. 185, si veda nelle note alle premesse.