(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  25
                         luglio 2018, n. 91 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In
occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo
del presente comma, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 60, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono  eleggibili  a
presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui  mandato
scada non prima di dodici  mesi  dalla  data  di'  svolgimento  delle
elezioni.»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a),  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2019". 
    2-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e' istituito,  presso
la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   un   tavolo
tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in
materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. 
    2-quater. Nelle more della complessiva  riforma  delle  procedure
di' risanamento contemplate dal titolo VIII della parte  seconda  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  qualora  sia  stato
presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del
medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e
5-bis del medesimo articolo 243-bis e  dell'articolo  1,  comma  714,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al  comma  7
dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui  al  decreto
legislativo n.  267  del  2000  sul  raggiungimento  degli  obiettivi
intermedi e' effettuata all'esito  dell'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio  2018  e  comunque  non  oltre  il  termine   di   cui
all'articolo 227, comma 2, del  citato  testo  unico.  Ai  soli  fini
istruttori,  rimane  fermo  l'obbligo  dell'organo  di  revisione  di
provvedere alla trasmissione della relazione di cui al  comma  6  del
citato articolo  243-quater  nei  termini  e  con  le  modalita'  ivi
previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di  pagamento  dei  debiti
commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo  per
il diniego delle riformulazioni o  rimodulazioni  di  cui  al  citato
articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento
oggetto di accordo con i creditori di  cui  al  piano  riformulato  o
rimodulato. 
    2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in  contrasto  con
quanto disposto al comma 2-quater. 
    2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo  1,  comma  475,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  relative  al  mancato  rispetto  per
l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466  del  medesimo
articolo l, non trovano applicazione nei confronti delle  province  e
delle citta' metropolitane delle regioni a statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Sardegna». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Proroga di termini  in  materia  di  spazi  finanziari
degli enti locali). - 1. Nell'anno 2018, le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori
spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai  sensi
dell'articolo 2, comma 8, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  febbraio  2017,  n.  21,
nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243. A  tal  fine,  per  il  corrente  anno,  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  comunicano,
entro il 30 settembre 2018, agli  enti  locali  interessati  i  saldi
obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  attraverso  il
sistema web dedicato al  pareggio  di  bilancio,  con  riferimento  a
ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia  autonoma,  gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento  del
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243». 
  All'articolo 2: 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: "31 dicembre  2016"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il  termine  di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.
14 del 2014, limitatamente alla  sezione  distaccata  di  Ischia,  e'
prorogato al 1° gennaio 2022; 
      b) al comma 2, le parole: "31 dicembre  2016"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il  termine  di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.
14 del 2014, limitatamente alla  sezione  distaccata  di  Lipari,  e'
prorogato al 1° gennaio 2022; 
      c) al comma 3, le parole: "31 dicembre  2016"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il  termine  di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata  di  Portoferraio,
e' prorogato al 1° gennaio 2022»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti. 
    «3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    3-ter. All'articolo 19, comma l, della legge  16  febbraio  1913,
n.89, le  parole:  "entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 26 febbraio di ciascun anno". 
    3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"». 
  All'articolo 3: 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «l-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 59, le parole: "a decorrere  dal  l°  luglio  2019"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal l° luglio 2020"; 
      b) al comma 60, le parole: "a decorrere  dal  1°  luglio  2019"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020". 
    1-ter.  Per  gli  impianti  geotermoelettrici  che  rispettano  i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti  autorizzati  dalle
regioni  o  dalle  province  delegate  che  rispettano   i   medesimi
requisiti, e per  gli  impianti  solari  termodinamici,  inseriti  in
posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei  servizi
energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro  di  cui
al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del  29  giugno  2016,  il
termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11,  comma  1,
del medesimo decreto ministeriale 23  giugno  2016  e'  prorogato  di
ventiquattro mesi. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  di
vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia». 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 1, comma  1078,  della.  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: "31 marzo" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno"»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera  d),  secondo  periodo,
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  le  parole:  "alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il  2  dicembre
2018 dell'avviso". 
    3-ter. All'articolo 39, comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017,  n.  96,  le  parole:  "per  il  quadriennio  2017-2020"   sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e le parole: "di ciascun
anno" sono soppresse. 
    3-quater.  Nelle  more  dell'interlocuzione  con  la  Commissione
europea in ordine al modulo  organizzativo  per  l'affidamento  della
concessione dell'infrastruttura.  autostradale  A22  Brennero-Modena,
all'articolo 13-bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 3, le parole: "entro  il  15  novembre  di  ciascun
anno" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  15  dicembre  di
ciascun anno"; 
      b) al comma 4, le parole: "entro il  30  settembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018"». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis  (Proroga  di  termini   in   materia   di   emittenti
radiotelevisive  locali).  -  1.  All'articolo  4,  comma  2,  ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017,
n. 146, recante  il  regolamento,  da  intendersi  qui  integralmente
riportato,  concernente  i  criteri  di  riparto   tra   i   soggetti
beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo  per
il pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione  in  favore  delle
emittenti televisive  e  radiofoniche  locali,  in  attuazione  degli
obiettivi di pubblico interesse di cui  all'articolo  1,  comma  163,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  per  l'assegnazione  delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della
citata legge n. 208 del 2015, e successive  modificazioni,  destinate
alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere
il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data
di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: ",  mentre
per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione  il
numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente,  fermo
restando che il presente  requisito  dovra'  essere  posseduto  anche
all'atto della presentazione della domanda"». 
  All'articolo 5: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 30 settembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2018"»; 
    alla rubrica, le parole: «in materia di politiche  sociali»  sono
sostituite dalle seguenti: «in  materia  di  lavoro  e  di  politiche
sociali». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «e'  prorogato»  sono  inserite  le
seguenti «, per le procedure pendenti alla data di' entrata in vigore
del presente decreto,»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 4, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono  sostituite  dalle
seguenti "al 31 dicembre 2018". 
    3-ter All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono  sostituite  dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2018". 
    3-quater. L'applicazione della disposizione di  cui  all'articolo
5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e'
prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario  dei  servizi
educativi per l'infanzia e dei  corsi  per  i  centri  di  formazione
professionale regionale 2018/2019; in  caso  di  presentazione  della
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la
documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019. 
    3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45,  le  parole:  "Entro  il  31  agosto  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018". 
    3-sexies. Le risorse  stanziate  per  la  Carta  elettronica  per
l'aggiornamento  e  la  formazione  del  docente   di   ruolo   delle
istituzioni  scolastiche  di   ogni   ordine   e   grado,   istituita
dall'articolo 1, comma 121, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
relative all'anno scolastico  2016/2017,  possono  essere  utilizzate
entro il 31 dicembre 2018. 
    3-septies. Il termine di  entrata  in  vigore  dell'articolo  13,
comma 2, lettera b), e dell'articolo  14,  comma  3,  sesto  periodo,
limitatamente al  sostenimento  della  prova  a  carattere  nazionale
predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. 
    3-octies.  Nelle  more  della  revisione  della  disciplina   dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore
dell'articolo 13, comma 2,  lettera  c),  nonche'  dell'articolo  14,
comma 3, sesto periodo,  limitatamente  alle  attivita'  assimilabili
all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole: «l° dicembre 2018» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2019»; 
    al comma 2, le parole: «1° dicembre 2018» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2019»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. I termini per il pagamento delle somme  dovute  ai  sensi
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al  18
dicembre 2018. 
    4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2018" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2019"». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio  2017,  n.
29). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.
29, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano e' prevista
la riapertura dei termini di  cui  al  comma  3  per  un  periodo  di
centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione"». 
  All'articolo 9: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. La proroga  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
contribuenti per i quali i termini di comunicazione  dei  dati  siano
scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera c), le parole: «75 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 per cento»; 
      b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti: «75 per cento»; 
      c) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        "d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per
cento dell'importo della riduzione non applicata"»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al  primo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019"; 
      b) al  secondo  periodo,  le  parole:  "31  luglio  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 
    2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017/2018" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019"; 
      b) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  "e  2017/2018"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 2017/2018 e 2018/2019"; 
      c) al comma 2, le parole: "ed euro 5  milioni  nell'anno  2018"
sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno  2018  ed
euro 4,5 milioni nell'anno 2019"; 
      d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni  nell'anno
2018" sono sostituite dalle seguenti: ",  euro  8  milioni  nell'anno
2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019"; 
      e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
        «b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6  milioni
nel 2019, mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13  luglio  2015,
n.107; 
        b-ter)  quanto  a  euro  900.000  nell'anno  2019,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo   di   funzionamento   di   cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
      f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Il Fondo di  funzionamento  di  cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296,  e'  incrementato  di
euro 600.000 nell'anno 2018.  A  tale  incremento  si  da'  copertura
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107»; 
      g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per
lo  svolgimento  degli  anni  scolastici   2016/2017,   2017/2018   e
2018/2019». 
    2-quater.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   18-bis   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  come  modificate  dal  comma
2-ter, si applicano anche ai Comuni di Casamicciola  Terme,  Forio  e
Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. 
    2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n.148, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: "1° gennaio 2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2020". 
    2-sexies. Le proroghe dei  termini  di  scadenza  previsti  dalle
disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai Comuni  di  Casamicciola
Terme,  Lacco  Ameno  e  Forio  in  ragione  degli   eventi   sismici
verificatisi il 21 agosto 2017. 
    2-septies. All'articolo 20-bis, comma  1,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno
2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019". 
    2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a  5  milioni
di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307». 
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  9-bis  (Proroghe  di  termini  in   materia   di   strutture
turistico-ricettive). - 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine
di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' prorogato al 31 dicembre 2019. 
  Art. 9-ter  (Modifiche  all'articolo  8-bis  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi  eseguiti  per
immediate esigenze abitative a  seguito  di  eventi  sismici).  -  1.
All'articolo  8-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  "in  sostituzione,
temporanea  o  parziale"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "in
sostituzione temporanea, anche se parziale"; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono
inserite le seguenti: "ovvero dall'assegnazione  di  altra  soluzione
abitativa da parte dell'autorita' competente"; 
      2) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, nonche' le sanzioni previste per  violazione  di
ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica"; 
    c) al comma 3: 
      1) le parole:  "e  le  misure  di  sequestro  preventivo"  sono
soppresse; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i  lavori  e
le opere che rispettino  le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  sono
revocati,  a  norma  delle  pertinenti  disposizioni  del  codice  di
procedura  penale,  i  provvedimenti  di  sequestro,   probatorio   o
preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione
della disciplina edilizia o paesaggistica". 
  Art. 9-quater (Estensione delle misure di sostegno al  reddito  dei
lavoratori). - 1. Per l'anno 2018,  le  risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, come  ripartite  tra  le  regioni  con  i  decreti  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre  2016  e
n. 12 del 5 aprile  2017,  possono  essere  destinate  dalle  regioni
interessate, per le medesime finalita', nei limiti  della  parte  non
utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino
nelle  aree  interessate  dagli   accordi   di   programma   per   la
reindustrializzazione  delle  aree  di  crisi,  stipulati  ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99». 
  All'articolo 10, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle  proprie
finalita' istituzionali, anche in  relazione  all'organizzazione  del
Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di  Monza,  sono
fissati al 31 dicembre 2018 i termini  entro  cui  l'Automobile  Club
d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti
pubblici a base associativa non gravanti sulla  finanza  pubblica  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, si adeguano  con  propri  regolamenti  ai  principi  generali
desumibili dal testo unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, in materia di societa' a partecipazione pubblica, sulla
base   delle   rispettive   specificita'   e   secondo   criteri   di
razionalizzazione e contenimento della spesa». 
  All'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «l-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1106, dopo le parole: "con sentenza del giudice" sono
inserite  le  seguenti:  ",  con  pronuncia   dell'Arbitro   per   le
controversie finanziarie (ACF)"; 
    b) al comma 1107: 
      1) le parole: "entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
il 31 gennaio 2019"; 
      2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma,  i  risparmiatori
di cui  al  comma  1106  gia'  destinatari  di  pronuncia  favorevole
adottata dall'ACF nonche' i risparmiatori di cui  al  medesimo  comma
1106, i cui ricorsi, gia' presentati, saranno  decisi  con  pronuncia
favorevole entro il  30  novembre  2018  dall'ACF,  possono  avanzare
istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa  stabilite  entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e  pubblicate  nel  sito  internet  istituzionale  della
medesima Autorita', al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione,
nella misura del 30 per cento e con  il  limite  massimo  di  100.000
euro,  dell'importo  liquidato.  A  tale  fine  il   fondo   di   cui
all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel limite di  25  milioni
di euro, e' estesa anche alle esigenze di cui al presente  comma,  e'
integrato dell'importo di 25 milioni di  euro  per  l'anno  2018.  Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  1106  del  presente
articolo"». 
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 11-bis (Proroga di termini in materia  di  sospensione  della
quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). - 1.  All'articolo  1,
comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere  dal  1°  ottobre
2018"; 
    b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle  seguenti:
"dal 2018 al 2020". 
  Art. 11-ter (Proroga  di  termini  in  materia  di  iscrizione  nel
registro  delle  imprese  e  nel  REA  dei  soggetti  esercitanti  le
attivita' di agente e rappresentante di commercio). -  1.  I  termini
per  l'iscrizione  e  l'aggiornamento  della  propria  posizione  nel
registro delle imprese e nel repertorio delle notizie  economiche  ed
amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  10
del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente articolo e sino  alla  data  del  31  dicembre
2018. 
  Art. 11-quater (Proroga della partecipazione italiana  a  banche  e
fondi multilaterali). -  1.  Nell'ambito  del  rifinanziamento  delle
partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di
Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  dicembre
2011, n. 214, e'  prorogata  per  tutto  il  2018  la  partecipazione
italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo  al
fine di consentire la  conclusione  del  sesto  aumento  generale  di
capitale. All'onere derivante dal  presente  articolo,  pari  a  euro
9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo  4,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1 sono premessi i seguenti: 
    «01. All'articolo 1, comma 140, della  legge  11  dicembre  2016,
n.232,  dopo  l'ultimo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:  "Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella  parte  in
cui individuano interventi rientranti  nelle  materie  di  competenza
regionale o delle province autonome,  e  limitatamente  agli  stessi,
sono adottati previa intesa con gli  enti  territoriali  interessati,
ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  gli
interventi  rientranti  nelle  suddette  materie  individuati  con  i
decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018  l'intesa
puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi
decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto nei termini  indicati  dalla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018". 
    02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base  di  quanto
disposto ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148
del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2 del 3  marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 141, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'  differita
all'anno  2020.  Conseguentemente,  le   amministrazioni   competenti
provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro  assegnata,
a rimodulare i relativi impegni di spesa e  i  connessi  pagamenti  a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
    03. Gli effetti  positivi  sul  fabbisogno  e  sull'indebitamento
netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per
l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro
per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati
al fondo di cui al comma 04. 
    04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini  di  sola  cassa,
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per
l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di
euro per l'anno 2021, un apposito fondo da  utilizzare  per  favorire
gli investimenti delle citta' metropolitane,  delle  province  e  dei
comuni  da  realizzare  attraverso  l'utilizzo   dei   risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti»; 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al penultimo periodo, le parole: "secondo,  terzo  e  quarto
periodo del" sono soppresse; 
      b) all'ultimo periodo, le parole da: "sono  da  adottare"  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "sono  adottati
entro il 31 ottobre 2018"»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo il comma 495-bis e' inserito il seguente: 
      "495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui
al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario  sulla
base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.  Gli
spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle  regioni
per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018  al
2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella  2  sono  utilizzati
dalle regioni per effettuare nuovi investimenti  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e  il  31
luglio 2019,  le  medesime  regioni  adottano  gli  atti  finalizzati
all'impiego delle risorse, assicurando  almeno  l'esigibilita'  degli
impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota  di  competenza
di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e
2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
tabella 2 e' disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso
l'iscrizione di stanziamenti di spesa  riguardanti  gli  investimenti
finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al
debito, in misura almeno corrispondente agli importi  indicati  nella
tabella 2. Gli stanziamenti  riguardanti  le  spese  di  investimento
iscritti  nel  bilancio   di   previsione   2019-2021   relativamente
all'esercizio 2019 risultano incrementati  rispetto  alle  previsioni
definitive  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  riguardanti  il
medesimo esercizio  in  misura  almeno  corrispondente  agli  importi
indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto  al  precedente
periodo, gli investimenti che le  singole  regioni  sono  chiamate  a
realizzare, secondo quanto stabilito  nei  periodi  precedenti,  sono
considerati nuovi se effettuati  a  seguito  di  una  variazione  del
bilancio di previsione che incrementa  gli  stanziamenti  riguardanti
gli investimenti diretti e  indiretti  per  la  quota  di  rispettiva
competenza, come indicata nelle tabelle di seguito  riportate,  e  se
verificati attraverso il  sistema  di  monitoraggio  opere  pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai  sensi
del decreto legislativo 20 dicembre 2011,  n.  229.  A  tal  fine  le
regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i
propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati
e  assumono  le  iniziative   necessarie   affinche'   le   pubbliche
amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati  a  valere
sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle  informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le  regioni
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di  cui  alle
tabelle 1 e 2 di  seguito  riportate  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante  apposita  comunicazione
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato.  In  caso  di  mancata  o  parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui  al
comma 475. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      b) i commi da 479 a 500 sono abrogati. 
    1-ter All'articolo 6-bis, comma 1, del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, le parole: "per gli  anni  2017/2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2017/2020"». 
  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 13-bis (Proroga di termini in materia  di  controlli  tecnici
periodici dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi).  -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 13,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  19  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno  2017,
si applicano a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni attuative  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. 
  Art. 13-ter (Modifica al decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.
179). - 1. Il comma 9 dell'articolo 63  del  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, e' abrogato. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a  60.000
euro per l' anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si  provvede,
nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle  dotazioni  a  tal
fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri.  Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini   di
fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».