Art. 10.
  1.  All'articolo  27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti
di  radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non
determinabili  a  priori  presso  soggetti  differenti  da quello che
svolge  la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente
articolo   in  relazione  alle  caratteristiche  di  sicurezza  delle
sorgenti  ed  alle  modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
nei provvedimenti applicativi.";
    b)  al  comma 2 dopo le parole "per il rilascio" sono inserite le
seguenti:
  ", la modifica e la revoca";
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Il  nulla  osta  di  cui  al  comma  1 e', in particolare,
richiesto per:
      a)   l'aggiunta  intenzionale  sia  direttamente  che  mediante
attivazione  di materie radioattive nella produzione e manifattura di
prodotti medicinali o di beni di consumo;
      b)  l'impiego  di  acceleratori,  di  apparati  a  raggi X o di
materie  radioattive  per radiografia industriale, per trattamento di
prodotti, per ricerca;
      c)  la  somministrazione intenzionale di materie radioattive, a
fini  di  diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone
e,  per  i  riflessi  concernenti  la  radioprotezione di persone, ad
animali;
      d)  l'impiego  di  acceleratori,  di  apparati  a  raggi X o di
materie  radioattive  per  esposizione  di  persone a fini di terapia
medica";
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano alle
pratiche  disciplinate  al  capo  IV ed al capo VII ed alle attivita'
lavorative   comportanti  l'esposizione  alle  sorgenti  naturali  di
radiazioni  di  cui  al  capo III-bis, con esclusione dei casi in cui
l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai
sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.";
    e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pratiche   di  cui  all'articolo  33  ed  all'impiego  di  microscopi
elettronici.
  4-ter.  Il  nulla  osta  all'impiego di categoria A tiene luogo del
nullaosta all'impiego di categoria B.
  4-quater.  Nel  nulla  osta  di  cui  al  comma  1  sono  stabilite
particolari   prescrizioni  per  quanto  attiene  ai  valori  massimi
dell'esposizione   dei   gruppi   di  riferimento  della  popolazione
interessati  alla  pratica  e,  qualora  necessario,  per gli aspetti
connessi  alla  costruzione,  per le prove e per l'esercizio, nonche'
per l'eventuale disattivazione delle installazioni.".