Art. 10
                Provvedimenti e limitazioni dell'uso

  1.  Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso
in  cui  le  acque  destinate  al  consumo umano non corrispondano ai
valori  di  parametro  fissati  a  norma dell'allegato I, l'autorita'
d'ambito,  d'intesa con l'azienda unita' sanitaria locale interessata
e  con  il  gestore,  individuate  tempestivamente le cause della non
conformita',  indica  i  procedimenti  necessari  per ripristinare la
qualita',  dando  priorita'  alle  misure di esecuzione, tenuto conto
dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del
potenziale pericolo per la salute umana.
  2.  Sia  che  si verifichi, sia che non si verifichi un superamento
dei  valori  di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al
consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana,
l'azienda  unita'  sanitaria  locale  informa  l'autorita'  d'ambito,
affinche'  la  fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque
ovvero  siano  adottati  altri  idonei  provvedimenti  a tutela della
salute,  tenendo  conto  dei rischi per la salute umana che sarebbero
provocati  da  un'interruzione  dell'approvvigionamento  o  da un uso
limitato delle acque destinate al consumo umano.
  3.  Le  autorita'  competenti  informano i consumatori in ordine ai
provvedimenti adottati.