Art. 10. Immissione in commercio 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. 2. Per la procedura di notifica si applicano le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 3. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi l'immissione in commercio e' consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute. 4. Il Ministero della salute, ove ne ravvisi l'esigenza, puo' chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto o degli effetti ad esso attribuiti, considerato l'insieme dei suoi costituenti, nonche' qualunque altra informazione o dato ritenuto necessario per una adeguata valutazione. 5. Il Ministero della salute, per favorire una corretta informazione e salvaguardare un adeguato livello di tutela sanitaria, ha la facolta' di prescrivere delle modifiche per quanto concerne l'etichettatura, nonche' l'inserimento nella stessa di apposite avvertenze. 6. Qualora il Ministero della salute ritenga che i prodotti di cui al presente decreto presentino un pericolo per la salute, ne dispone il divieto della commercializzazione. 7. Il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate ai sensi del comma 6, con i relativi motivi. 8. Gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di cui al comma 2, vengono inclusi in un registro che il Ministero della salute pubblica ed aggiorna periodicamente. 9. E' facolta' dell'impresa interessata citare in etichetta gli estremi dell'inclusione nel registro di cui al comma 8.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' riportato nelle note alle premesse.