Art. 10 Sportelli per le attivita' produttive 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in modalita' informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o piu' modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilita' delle soluzioni individuate. 4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 3 (Sportello unico). - 1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'art. 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attivita' produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area. 2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attivita' promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformita', allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura e' responsabile dell'intero procedimento.". - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse - Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, reca "Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione", a norma dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229".