Art. 10. 
 
  1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo le parole:  "600-ter,  primo  e  secondo
comma," sono inserite le seguenti: "anche se  relativi  al  materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,"; 
    b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite
le seguenti: "anche se relativi  al  materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1,". 
 
          Nota all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25-quinquies  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre 2000, n. 300), come modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              «Art.  25-quinquies  (Delitti  contro  la  personalita'
          individuale).  -  1.  In  relazione  alla  commissione  dei
          delitti previsti dalla sezione I del capo  III  del  titolo
          XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
          seguenti sanzioni pecuniarie: 
                a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
          la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 
                b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis,  primo
          comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
          materiale pornografico  di  cui  all'art.  600-quater,1,  e
          600-quinquies,  la  sanzione  pecuniaria  da   trecento   a
          ottocento quote; 
                c) per  i  delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,
          secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater,
          anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1,  la  sanzione  pecuniaria   da   duecento   a
          settecento quote. 
              2. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati
          nel comma 1, lettere a) e  b),  si  applicano  le  sanzioni
          interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una  durata
          non inferiore ad un anno. 
              3. Se l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  viene
          stabilmente utilizzato allo scopo  unico  o  prevalente  di
          consentire o agevolare la commissione  dei  reati  indicati
          nel comma  1,  si  applica  la  sanzione  dell'interdizione
          definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 
          16, comma 3.».