Art. 10.

                     Manutenzione degli impianti

  1.  La  manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1
non   comporta   la   redazione   del   progetto   ne'   il  rilascio
dell'attestazione  di  collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8,  comma 1,  fatto  salvo  il  disposto  del successivo
comma 3.
  2.  Sono  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici  e  la  fornitura  provvisoria di energia elettrica per gli
impianti  di  cantiere  e  similari,  fermo  restando  l'obbligo  del
rilascio della dichiarazione di conformita'.
  3.  Per  la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in  servizio  privato  si  applica  il  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
 
          Nota all'articolo 10:
              Per   il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          30 aprile 1999, n. 162, si vedano la nota alle premesse.