Art. 10.


                             Pubblicita'


  1.  La  pubblicita'  degli  alimenti  per  lattanti  e'  vietata in
qualunque  modo,  in  qualunque  forma e attraverso qualsiasi canale,
compresi  gli  ospedali,  i consultori familiari, gli asili nido, gli
studi medici, nonche' convegni, congressi, stand ed esposizioni.
  2. In deroga al comma 1, la pubblicita' degli alimenti per lattanti
e'    consentita    solamente    sulle   pubblicazioni   scientifiche
specializzate  in puericultura destinate a professionisti dell'ambito
pediatrico  e  nutrizionale. Tale pubblicita' deve essere limitata ad
informazioni  di carattere scientifico basate su documentate evidenze
e  non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che
l'allattamento    artificiale    sia    superiore    o    equivalente
all'allattamento al seno.
  3.  La  pubblicita' di cui al comma 2 e' sottoposta alle condizioni
ed  ai divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11
e 12 lettera b).
  4.   Resta   ferma  la  possibilita'  di  diffondere  il  materiale
informativo  di  cui  all'articolo  16 presso i professionisti di cui
all'articolo medesimo.
  5.  La  pubblicita'  degli  alimenti  di  proseguimento, al fine di
evitare  qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento
al seno:
   a)  evidenzia  che l'uso del prodotto e' indicato su consiglio del
medico  per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte
materno;
   b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno,
ne' scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno;
   c)  riporta  l'indicazione  che il latte materno va offerto fino a
quando  e'  possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione
diversificata;
   d)  non  contiene  testi  o  immagini che abbiano relazione con la
gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i
   sei mesi
, ne' immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti
di eta' inferiore ai sei mesi.