Art. 10 
 
        Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 
 
                    (art. 8, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il responsabile del procedimento fra l'altro: 
    a) promuove e sovrintende  agli  accertamenti  ed  alle  indagini
preliminari  idonei  a  consentire  la  verifica  della  fattibilita'
tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; 
    b)  verifica  in  via   generale   la   conformita'   ambientale,
paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi  e  promuove
l'avvio delle procedure di variante urbanistica; 
    c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2,
del codice, il documento preliminare alla progettazione  e  cura  che
sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di  cui  all'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso  sia  riportato
su tutti  i  documenti  amministrativi  e  contabili  concernenti  il
progetto; 
    d) accerta  e  certifica,  sulla  base  degli  atti  forniti  dal
dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, la ricorrenza delle condizioni di  cui  all'articolo  90,
comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli
incarichi  di  natura  tecnica,  compresa  la  valutazione   di   cui
all'articolo  91,  comma  5,  del  codice,  coordina  e  verifica  la
predisposizione dei bandi di gara, nonche' il successivo  svolgimento
delle  relative  procedure;  verifica  l'effettiva  possibilita'   di
svolgere  all'interno  dell'amministrazione  le  diverse  fasi  della
progettazione senza l'ausilio di  consulenze  esterne;  in  relazione
alle caratteristiche e alla dimensione  dell'intervento,  promuove  e
definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente,  le  modalita'
di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure  di  eventuale
affidamento a soggetti esterni  e  la  stima  dei  corrispettivi,  da
inserire nel quadro economico; 
    e) coordina le attivita' necessarie al fine della  redazione  del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento  preliminare  alla  progettazione,   siano   indicati   gli
indirizzi  che  devono  essere  seguiti  nei  successivi  livelli  di
progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle  verifiche,
delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; 
    f) coordina le attivita' necessarie alla redazione  del  progetto
definitivo  ed  esecutivo,  verificando  che  siano   rispettate   le
indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione  e
nel progetto preliminare; 
    g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di  appalto  di
progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare,  ove
ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare per l'illustrazione
del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; 
    h) propone  alla  amministrazione  aggiudicatrice  i  sistemi  di
affidamento  dei  lavori;  nel  caso  di  procedura  negoziata  senza
pubblicazione di bando promuove la gara  informale  e  garantisce  la
pubblicita' dei relativi atti; 
    i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice  la  nomina  della
commissione giudicatrice nel caso  di  affidamento  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed
accerta   sulla   base   degli    atti    forniti    dal    dirigente
dell'amministrazione   aggiudicatrice   preposto    alla    struttura
competente,  la   sussistenza   delle   condizioni   che   ai   sensi
dell'articolo 90, comma  6,  del  codice  giustificano  l'affidamento
dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice; 
    m) accerta  e  certifica,  sulla  base  degli  atti  forniti  dal
dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, le situazioni di carenza di organico  in  presenza  delle
quali  le  funzioni  di   collaudatore   sono   affidate   ai   sensi
dell'articolo 141, comma 4,  del  codice  ai  soggetti  esterni  alla
stazione appaltante; 
    n) adotta gli atti di competenza a  seguito  delle  iniziative  e
delle segnalazioni  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori
sentito il direttore dei lavori; 
    o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli,  le  necessarie  verifiche  circa  la  rispondenza  dei
contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni  del
documento preliminare  e  alle  disponibilita'  finanziarie,  nonche'
all'esistenza dei presupposti di  ordine  tecnico  ed  amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilita' degli immobili; 
    p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: 
    1) l'avvenuta redazione,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la  sua
articolazione per lotti; 
    2) la quantificazione, nell'ambito del programma e  dei  relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare  l'intero
lavoro; 
    3) l'idoneita' dei singoli lotti a costituire  parte  funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento; 
    q)  svolge  le  attivita'   necessarie   all'espletamento   della
conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicita'  delle
relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della
conferenza tenutasi sul  progetto  preliminare  posto  a  base  delle
procedure di appalto di progettazione ed esecuzione  sulla  base  del
progetto preliminare e di affidamento  della  concessione  di  lavori
pubblici; 
    r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori
nella concessione di lavori pubblici, verificando il  rispetto  delle
prescrizioni contrattuali; 
    s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli  elementi
relativi agli interventi di  sua  competenza  anche  in  relazione  a
quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice; 
    t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori  e  ogni  altro
termine di svolgimento dei lavori; 
    u)  trasmette  agli  organi  competenti   della   amministrazione
aggiudicatrice sentito il  direttore  dei  lavori,  la  proposta  del
coordinatore   per   l'esecuzione   dei   lavori   di    sospensione,
allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o  dei  lavoratori
autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; 
    v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per  le
varianti in corso d'opera; 
    z) irroga le penali per il ritardato adempimento  degli  obblighi
contrattuali,  anche  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   dal
direttore dei lavori; 
    aa) accerta e  certifica,  sulla  base  degli  atti  forniti  dal
dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente,   negli    interventi    l'eventuale    presenza    delle
caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m); 
    bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual  volta  se  ne
realizzino i presupposti; 
    cc)  propone  la  transazione  e  la  definizione  bonaria  delle
controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori; 
    dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di  cui  all'articolo  26,
comma 3, del predetto decreto legislativo,  i  compiti  previsti  nel
citato  articolo  26,  comma  3,  qualora   non   sia   prevista   la
predisposizione del piano di sicurezza e di  coordinamento  ai  sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    2.  Il  responsabile  del  procedimento  assume   il   ruolo   di
responsabile dei lavori, ai  fini  del  rispetto  delle  norme  sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
    3.  Il   responsabile   del   procedimento,   nello   svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e
fermi restando i compiti e le responsabilita' di  cui  agli  articoli
90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81: 
    a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori  e  vigila  sulla   loro
attivita'; 
    b) provvede, sentito il direttore dei lavori  e  il  coordinatore
per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli  oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni  affidate  in  subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
    4. Il responsabile del procedimento svolge i propri  compiti  con
il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. 
    5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il  responsabile  del
procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento
delle attivita' di supporto secondo le procedure e con  le  modalita'
previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere
muniti di assicurazione di responsabilita' civile professionale per i
rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attivita'  di   propria
competenza. 
    6. Gli affidatari dei servizi di  supporto  di  cui  al  presente
articolo non possono  partecipare  agli  incarichi  di  progettazione
ovvero  ad  appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici  nonche'  a
subappalti e cottimi dei lavori pubblici  con  riferimento  ai  quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il  tramite  di
altro soggetto che risulti controllato, controllante  o  collegato  a
questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice. 
    7.  Al  responsabile  del  procedimento   delle   amministrazioni
aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti  nei  settori
ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni  altro
contratto di appalto o di concessione che alla normativa  propria  di
tali contratti faccia riferimento, le  disposizioni  del  titolo  II,
capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle
di cui al titolo II, capo I e capo II del  regio  decreto  13  agosto
1933, n. 1038, nonche' l'articolo 2 della legge 14 gennaio  1994,  n.
20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla  deliberazione
di cui all'articolo  234,  comma  2,  da  parte  dell'amministrazione
aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il  responsabile
del  procedimento  trasmette  all'amministrazione  aggiudicatrice  la
documentazione    relativa    alle    fasi    della    progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare: 
    a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi  di
pagamento con gli allegati documenti di  svolgimento  della  spesa  a
essi relativa; 
    b) la relazione dell'organo di  collaudo  ed  il  certificato  di
collaudo; 
    c)  la  documentazione  relativa   agli   esiti   stragiudiziali,
arbitrali  o  giurisdizionali  del  contenzioso  sulle   controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
di cui alla parte IV del codice. 
 
              Note all'art. 10 
              - Il testo dell'articolo 93, commi 1  e  2  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e
          per le concessioni di lavori)  -  1.  La  progettazione  in
          materia di lavori pubblici si articola,  nel  rispetto  dei
          vincoli  esistenti,  preventivamente   accertati,   laddove
          possibile fin dal documento preliminare, e  dei  limiti  di
          spesa  prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  preliminare,  definitiva  ed
          esecutiva, in modo da assicurare: 
              a)  la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza   alle
          finalita' relative; 
              b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; 
              c)  il  soddisfacimento   dei   requisiti   essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.” 
              - Il testo dell'articolo  11  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in  materia
          di pubblica  amministrazione”,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O., e' il seguente: 
              “Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici) - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.” 
              - Il  testo  dell'articolo  90,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento.” 
              - Il  testo  dell'articolo  91,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “5. Quando la prestazione riguardi la progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee.” 
              - Il testo dell'articolo  141,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' il seguente: 
              “4.  Per  le  operazioni  di  collaudo,   le   stazioni
          appaltanti nominano da uno  a  tre  tecnici  di  elevata  e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla loro complessita' e all'importo degli stessi.  Possono
          fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente  ad
          un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
          prestato  servizio  per  almeno  cinque  anni   in   uffici
          pubblici.” 
              - Il testo dell'articolo 7, comma 8, del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
          importo superiore a 150.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei  bandi,  dei  verbali  di
          gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,  il
          nominativo dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri.” 
              - Il testo dell'articolo 16 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, e' il seguente: 
              “Art. 16  (Delega  di  funzioni)  -  1.  La  delega  di
          funzioni  da  parte  del  datore   di   lavoro,   ove   non
          espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti  limiti  e
          condizioni: 
              a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 
              b) che  il  delegato  possegga  tutti  i  requisiti  di
          professionalita' ed esperienza  richiesti  dalla  specifica
          natura delle funzioni delegate; 
              c) che essa attribuisca al delegato tutti i  poteri  di
          organizzazione,  gestione  e  controllo   richiesti   dalla
          specifica natura delle funzioni delegate; 
              d) che essa  attribuisca  al  delegato  l'autonomia  di
          spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 
              e)  che  la  delega  sia  accettata  dal  delegato  per
          iscritto. 
              2. Alla delega di cui  al  comma  1  deve  essere  data
          adeguata e tempestiva pubblicita'. 
              3. La delega  di  funzioni  non  esclude  l'obbligo  di
          vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
          espletamento  da  parte   del   delegato   delle   funzioni
          trasferite. L'obbligo di cui al primo  periodo  si  intende
          assolto in caso di  adozione  ed  efficace  attuazione  del
          modello di verifica e controllo  di  cui  all'articolo  30,
          comma 4. 
              3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua  volta,  previa
          intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro  alle  medesime
          condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni  di
          cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza  in
          capo al delegante in ordine al corretto espletamento  delle
          funzioni  trasferite.  Il  soggetto  al  quale  sia   stata
          conferita la delega di cui al presente comma  non  puo',  a
          sua volta, delegare le funzioni delegate.”. 
              - Il testo  dell'articolo  26,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' il seguente: 
              “3.  Il  datore  di  lavoro  committente  promuove   la
          cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
          documento e' allegato al contratto di appalto o di opera  e
          va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
          e forniture. Ai contratti  stipulati  anteriormente  al  25
          agosto 2007 ed ancora in corso alla data  del  31  dicembre
          2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
          allegato  entro  tale  ultima  data.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai rischi specifici  propri
          dell'attivita' delle imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
          lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del  decreto
          legislativo  12  aprile   2006   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  tale  documento   e'   redatto,   ai   fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto.”. 
              -  Il  testo  dell'articolo  90  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' il seguente: 
              “Art. 90 (Obblighi del committente o  del  responsabile
          dei lavori) - 1.  Il  committente  o  il  responsabile  dei
          lavori, nella  fase  di  progettazione  dell'opera,  ed  in
          particolare   al    momento    delle    scelte    tecniche,
          nell'esecuzione del progetto  e  nell'organizzazione  delle
          operazioni di cantiere,  si  attiene  ai  principi  e  alle
          misure generali di tutela di cui all'articolo 15.  Al  fine
          di  permettere   la   pianificazione   dell'esecuzione   in
          condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi  di  lavoro
          che si devono svolgere  simultaneamente  o  successivamente
          tra loro, il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori
          prevede nel progetto la durata di tali  lavori  o  fasi  di
          lavoro. 
              2. Il committente o il responsabile dei  lavori,  nella
          fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti  di
          cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
              3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di  piu'
          imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei
          casi  di  coincidenza  con  l'impresa  esecutrice,   o   il
          responsabile dei  lavori,  contestualmente  all'affidamento
          dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
          la progettazione. 
              4. Nel caso di cui al comma  3,  il  committente  o  il
          responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
          designa il coordinatore per  l'esecuzione  dei  lavori,  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si  applica  anche
          nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori  a  un'unica
          impresa, l'esecuzione dei lavori o di  parte  di  essi  sia
          affidata a una o piu' imprese. 
              6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
          in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98,  ha
          facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
          progettazione sia  di  coordinatore  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
              7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
          alle  imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi   il
          nominativo del coordinatore per la progettazione  e  quello
          del  coordinatore  per  l'esecuzione   dei   lavori.   Tali
          nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
              8. Il committente  o  il  responsabile  dei  lavori  ha
          facolta'  di  sostituire  in   qualsiasi   momento,   anche
          personalmente,  se  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
          all'articolo 98, i soggetti  designati  in  attuazione  dei
          commi 3 e 4. 
              9. Il committente o il responsabile dei  lavori,  anche
          nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 
              a)    verifica    l'idoneita'     tecnico-professionale
          dell'impresa affidataria, delle imprese  esecutrici  e  dei
          lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai  lavori
          da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei
          casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che
          precede si considera soddisfatto mediante presentazione  da
          parte delle imprese  del  certificato  di  iscrizione  alla
          Camera  di  commercio,  industria  e  artigianato   e   del
          documento unico di regolarita' contributiva,  corredato  da
          autocertificazione  in  ordine  al  possesso  degli   altri
          requisiti previsti dall'allegato XVII; 
              b) chiede alle  imprese  esecutrici  una  dichiarazione
          dell'organico  medio   annuo,   distinto   per   qualifica,
          corredata  dagli  estremi  delle  denunce  dei   lavoratori
          effettuate all'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul
          lavoro  (INAIL)   e   alle   casse   edili,   nonche'   una
          dichiarazione relativa al  contratto  collettivo  stipulato
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative, applicato ai  lavoratori  dipendenti.  Nei
          casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che
          precede si considera soddisfatto mediante presentazione  da
          parte delle imprese  del  documento  unico  di  regolarita'
          contributiva   e   dell'autocertificazione   relativa    al
          contratto collettivo applicato; 
              c)  trasmette  all'amministrazione  competente,   prima
          dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire  o
          della denuncia di inizio  attivita',  il  nominativo  delle
          imprese   esecutrici    dei    lavori    unitamente    alla
          documentazione di cui alle lettere a) e  b).  L'obbligo  di
          cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori
          eseguiti in economia  mediante  affidamento  delle  singole
          lavorazioni  a  lavoratori  autonomi,  ovvero   di   lavori
          realizzati direttamente con  proprio  personale  dipendente
          senza ricorso all'appalto. In assenza del  documento  unico
          di regolarita' contributiva, anche in  caso  di  variazione
          dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del  titolo
          abilitativo e' sospesa. 
              10.  In  assenza  del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento di cui all'articolo 100 o  del  fascicolo  di
          cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando  previsti,
          oppure in assenza  di  notifica  di  cui  all'articolo  99,
          quando  prevista,  e'  sospesa   l'efficacia   del   titolo
          abilitativo. L'organo di vigilanza comunica  l'inadempienza
          all'amministrazione concedente. 
              11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
          lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
          alla normativa vigente e comunque di importo  inferiore  ad
          euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
          la  progettazione  sono  svolte  dal  coordinatore  per  la
          esecuzione dei lavori.”. 
              - Il  testo  dell'articolo  93,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' il seguente: 
              “2.   La   designazione   del   coordinatore   per   la
          progettazione  e  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei
          lavori, non esonera il committente o  il  responsabile  dei
          lavori  dalle  responsabilita'   connesse   alla   verifica
          dell'adempimento degli obblighi di cui  agli  articoli  91,
          comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e).” 
              - Il  testo  dell'articolo  99,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' il seguente: 
              “Art. 99 (Notifica preliminare) - 1. Il  committente  o
          il responsabile dei lavori, prima dell'inizio  dei  lavori,
          trasmette  all'azienda  unita'  sanitaria  locale  e   alla
          direzione   provinciale   del    lavoro    territorialmente
          competenti la notifica preliminare elaborata  conformemente
          all'allegato XII, nonche' gli eventuali  aggiornamenti  nei
          seguenti casi: 
              a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 
              b) cantieri che, inizialmente non soggetti  all'obbligo
          di notifica, ricadono nelle categorie di cui  alla  lettera
          a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
              c) cantieri  in  cui  opera  un'unica  impresa  la  cui
          entita' presunta di lavoro non  sia  inferiore  a  duecento
          uomini-giorno.” 
              - Il testo  dell'articolo  101,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' il seguente: 
              “Art.  101  (Obblighi  di   trasmissione)   -   1.   Il
          committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
          di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate
          a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.  In  caso
          di appalto di opera pubblica si considera  trasmissione  la
          messa a disposizione del piano a tutti i  concorrenti  alla
          gara di appalto.” 
              - Il Regio Decreto 12 luglio  1934,  n.  1214,  recante
          “Approvazione del testo unico delle leggi sulla  Corte  dei
          conti”, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  agosto
          1934, n. 179. 
              - Il Regio Decreto 13 agosto  1933,  n.  1038,  recante
          “Approvazione del regolamento di procedura  per  i  giudizi
          innanzi alla Corte dei conti” e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1933, n. 194. 
              - Il testo dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione  e
          controllo della Corte dei conti”, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, S.O., e' il seguente: 
              “Art. 2 (Giudizio sul conto) - 1. Decorsi  cinque  anni
          dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo  27
          del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038,  senza  che  sia
          stata depositata presso  la  segreteria  della  sezione  la
          relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto  o
          siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere  o
          del contabile da parte dell'amministrazione,  degli  organi
          di controllo o del procuratore regionale, il  giudizio  sul
          conto   si    estingue,    ferma    restando    l'eventuale
          responsabilita'  amministrativa  e   contabile   a   carico
          dell'agente  contabile;  il  conto  stesso  e  la  relativa
          documentazione   vengono   restituiti    alla    competente
          amministrazione.”