Art. 10 
 
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni  del
         codice in materia di protezione dei dati personali 
 
  1.  Le  controversie  previste  dall'articolo   152   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  sono  regolate  dal  rito  del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la  residenza  il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  o  dalla
data  del  rigetto  tacito,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se   il
ricorrente risiede all'estero. 
  4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  5. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio. 
  6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e  puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  4  e  152  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali.   ),   come
          modificato dal presenta decreto legislativo: 
              «Art. 4 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente  codice
          si intende per: 
                a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) «dato personale», qualunque informazione  relativa
          a persona fisica, persona giuridica, ente od  associazione,
          identificati  o   identificabili,   anche   indirettamente,
          mediante riferimento a qualsiasi  altra  informazione,  ivi
          compreso un numero di identificazione personale; 
                c)  «dati  identificativi»,  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  «dati  sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a o) e da r) a u),  del  D.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato
          e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di  imputato
          o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
          procedura penale; 
                f)  «titolare»,  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza; 
                g) «responsabile»,  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
                h) «incaricati», le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  «interessato»,  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, l'ente o l'associazione  cui  si  riferiscono  i
          dati personali; 
                l)  «comunicazione»,  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
                m)  «diffusione»,  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) «dato anonimo»,  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) «blocco», la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) «banca di dati», qualsiasi  complesso  organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti; 
                q) «Garante», l'autorita' di  cui  all'articolo  153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,
          per: 
                a)  «comunicazione  elettronica»,  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un
          abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; 
                b)  «chiamata»,  la  connessione  istituita   da   un
          servizio telefonico accessibile al pubblico,  che  consente
          la comunicazione bidirezionale in tempo reale; 
                c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi  di
          trasmissione,  le  apparecchiature  di  commutazione  o  di
          instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
          segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
          altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti  satellitari,
          le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
          e a commutazione di pacchetto, compresa Internet,  le  reti
          utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
          e televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente
          elettrica,  nella  misura  in  cui  sono   utilizzati   per
          trasmettere  i  segnali,  le  reti  televisive  via   cavo,
          indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; 
                d) «rete pubblica  di  comunicazioni»,  una  rete  di
          comunicazioni   elettroniche   utilizzata   interamente   o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
                e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
          7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                f)  «abbonato»,  qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  «dati  relativi  al  traffico»,  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato
          in una rete di  comunicazione  elettronica  che  indica  la
          posizione   geografica    dell'apparecchiatura    terminale
          dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          accessibile al pubblico; 
                l) «servizio a  valore  aggiunto»,  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) «posta elettronica»,  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',
          per: 
                a)  «misure  minime»,  il  complesso   delle   misure
          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e
          procedurali di sicurezza che configurano il livello  minimo
          di protezione richiesto in  relazione  ai  rischi  previsti
          nell'articolo 31; 
                b)  «strumenti  elettronici»,  gli   elaboratori,   i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento; 
                c)  «autenticazione  informatica»,  l'insieme   degli
          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica
          anche indiretta dell'identita'; 
                d) «credenziali  di  autenticazione»,  i  dati  ed  i
          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l'autenticazione informatica; 
                e) «parola chiave», componente di una credenziale  di
          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,
          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in
          forma elettronica; 
                f)  «profilo  di  autorizzazione»,  l'insieme   delle
          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che
          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; 
                g)  «sistema  di  autorizzazione»,  l'insieme   degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente. 
              4. Ai fini del presente codice si intende per: 
                a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato; 
                b)  «scopi  statistici»,  le  finalita'  di  indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici; 
                c) «scopi scientifici», le finalita' di studio  e  di
          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.». 
              «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte
          le controversie che  riguardano,  comunque,  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  codice,  comprese  quelle
          inerenti  ai  provvedimenti  del  Garante  in  materia   di
          protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
          nonche' le controversie previste dall'articolo 10, comma 5,
          della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,   e   successive
          modificazioni, sono  attribuite  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. 
              1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma   1   sono
          disciplinate dall'articolo 10 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.; 
              commi 2- 14 (abrogati).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  20
          marzo 1865, n. 2248, allegato E),  (Legge  sul  contenzioso
          amministrativo): 
              «Art. 4.  -  Quando  la  contestazione  cade  sopra  un
          diritto che si pretende  leso  da  un  atto  dell'autorita'
          amministrativa, i  tribunali  si  limiteranno  a  conoscere
          degli effetti dell'atto  stesso  in  relazione  all'oggetto
          dedotto in giudizio. 
              L'atto amministrativo  non  potra'  essere  revocato  o
          modificato se non sovra ricorso alle  competenti  autorita'
          amministrative, le quali si conformeranno al giudicato  dei
          Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.».