Art. 10 Illeciti amministrativi 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validita'; b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale; f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria; g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito; h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione; i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere volontariamente il segnale; n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca; o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite; p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee; q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi; r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente; s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 146 del Codice della navigazione cosi' recita: «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.». - Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, si veda nelle note all'art. 7.