(Convenzione-art. 10)
  Articolo 10 - Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione 
 
  1. Le Parti adotteranno  le  misure  necessarie  ad  assicurare  il
coordinamento a livello nazionale o locale tra  i  diversi  organismi
responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la  lotta
allo sfruttamento ed abusi sessuali sui  minori,  in  particolare  il
settore dell'educazione, della salute,  dei  servizi  sociali,  delle
forze dell'ordine e delle autorita' giudiziarie. 
  2. Le Parti adotteranno le misure legislative o  di  altro  genere,
necessarie per istituire o designare: 
    a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per  la
promozione e la protezione dei diritti del bambino,  assicurando  che
esse siano dotate di risorse e di responsabilita' specifiche; 
    b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di  informazione  a
livello nazionale o  locale  e  in  collaborazione  con  la  societa'
civile, che consentano,  nel  rispetto  delle  esigenze  legate  alla
protezione dei dati personali, l'osservazione e  la  valutazione  dei
fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini. 
  3 Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i  poteri  pubblici
competenti, la societa' civile ed  il  settore  privato  al  fine  di
meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali  a
danno dei bambini.