Art. 10 
 
  1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art.    1130.    -    (Attribuzioni    dell'amministratore).     -
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e  dalle
vigenti disposizioni di legge, deve: 
    1)   eseguire   le   deliberazioni   dell'assemblea,   convocarla
annualmente per l'approvazione del  rendiconto  condominiale  di  cui
all'articolo  1130-bis  e  curare  l'osservanza  del  regolamento  di
condominio; 
    2) disciplinare l'uso  delle  cose  comuni  e  la  fruizione  dei
servizi nell'interesse comune, in  modo  che  ne  sia  assicurato  il
miglior godimento a ciascuno dei condomini; 
    3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per  la
manutenzione  ordinaria  delle  parti  comuni  dell'edificio  e   per
l'esercizio dei servizi comuni; 
    4) compiere gli atti  conservativi  relativi  alle  parti  comuni
dell'edificio; 
    5) eseguire gli adempimenti fiscali; 
    6)  curare  la  tenuta  del  registro  di  anagrafe  condominiale
contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei  titolari  di
diritti reali e di diritti personali di  godimento,  comprensive  del
codice fiscale e della residenza o domicilio,  i  dati  catastali  di
ciascuna  unita'  immobiliare,  nonche'  ogni  dato   relativo   alle
condizioni  di  sicurezza.  Ogni  variazione  dei  dati  deve  essere
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza  delle
comunicazioni, richiede  con  lettera  raccomandata  le  informazioni
necessarie alla tenuta  del  registro  di  anagrafe.  Decorsi  trenta
giorni, in caso di omessa  o  incompleta  risposta,  l'amministratore
acquisisce le informazioni  necessarie,  addebitandone  il  costo  ai
responsabili; 
    7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell'amministratore  e  del  registro  di
contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono  altresi'
annotate:  le  eventuali  mancate  costituzioni  dell'assemblea,   le
deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai  condomini  che
ne hanno  fatto  richiesta;  allo  stesso  registro  e'  allegato  il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel  registro  di  nomina  e
revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine  cronologico,  le
date della nomina  e  della  revoca  di  ciascun  amministratore  del
condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di  provvedimento
giudiziale. Nel registro di  contabilita'  sono  annotati  in  ordine
cronologico, entro trenta  giorni  da  quello  dell'effettuazione,  i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi
anche con modalita' informatizzate; 
    8) conservare  tutta  la  documentazione  inerente  alla  propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini  sia  allo  stato
tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; 
    9) fornire al condomino  che  ne  faccia  richiesta  attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri  condominiali  e  delle
eventuali liti in corso; 
    10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione  e
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro  centottanta
giorni».