Art. 10.
    Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
    1.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta  del  Ministro  dell'interno,  la somma assegnata all'unita'
previsionale   di   base  2.1.1.0  (capitolo  1249)  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'interno  per il 2001, ai sensi della
legge  26 febbraio  1992,  n.  212,  concernente collaborazione con i
Paesi  dell'Europa  centrale  e  orientale,  puo' essere ripartita ai
medesimi  fini,  in termini di competenza e di cassa, anche tra altri
centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno.
          Riferimenti normativi:
              - La    legge    26 febbraio   1992,   n.   212   reca:
          (Collaborazione   con   i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale)