Art. 10. Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata all'unita' previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa, anche tra altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno. Riferimenti normativi: - La legge 26 febbraio 1992, n. 212 reca: (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale)