Art. 10-bis.
   Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale
  1.  All'articolo  51  del  codice di procedura penale dopo il comma
3-ter, e' aggiunto il seguente:
    "3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i  delitti
consumati  o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate
nel  comma  1,  lettera  a), sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero  presso  il  tribunale  del capoluogo del distretto nel cui
ambito  ha  sede  il giudice competente. Si applicano le disposizioni
del comma 3-ter.".
    2.  All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma
1-bis, e' aggiunto il seguente:
    "1-ter.  Quando  si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo  51,  comma  3-quater,  le  funzioni  di giudice per le
indagini  preliminari  sono esercitate, salve specifiche disposizioni
di  legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.".
    3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano  solo ai
procedimenti  iniziati successivamente alla data di entrata in vigore
delle disposizioni medesime.
    4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme
di   attuazione,  di  coordinamento  e  transi-torie  del  codice  di
procedura  penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.  271,  e  successive modificazioni, e si applicano le disposizioni
dell'articolo 4-bis   del   decreto-legge   7 aprile   2000,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del codice di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  51  (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del  procuratore  della  Repubblica  distrettuale). - 1. Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
                a) nelle  indagini  preliminari e nei procedimenti di
          primo  grado, dai magistrati della procura della Repubblica
          presso il tribunale;
                b) nei  giudizi  di impugnazione dai magistrati della
          procura  generale  presso  la  corte di appello o presso la
          corte di cassazione.
              2.  Nei  casi  di  avocazione, le funzioni previste dal
          comma  1  lettera  a)  sono esercitate dai magistrati della
          procura generale presso la corte di appello.
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate   dai   magistrati   della  Direzione  nazionale
          antimafia.
              3.  Le  funzioni  previste  dal comma 1 sono attribuite
          all'ufficio   del  pubblico  ministero  presso  il  giudice
          competente a norma del capo II del titolo I.
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice  penale,  per  i  delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art.  74  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, e
          dall'art.  291-quater del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le
          funzioni  indicate  nel  comma 1 lettera a) sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente.
              3-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma 3-bis, se ne fa
          richiesta   il  procuratore  distrettuale,  il  procuratore
          generale  presso la corte di appello puo', per giustificati
          motivi,  disporre che le funzioni di pubblico ministero per
          il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
          dal   procuratore   della   Repubblica  presso  il  giudice
          competente.
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti  consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  328 del codice di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  328  (Giudice per le indagini preliminari). - 1.
          Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
          ministero,  delle  parti private e della persona offesa dal
          reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
              1-bis.  Quando  si tratta di procedimenti per i delitti
          indicati  nell'art.  51 comma 3-bis, le funzioni di giudice
          per   le   indagini   preliminari  sono  esercitate,  salve
          specifiche  disposizioni  di  legge,  da  un magistrato del
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha
          sede il giudice competente.
              1-ter.  Quando  si tratta di procedimenti per i delitti
          indicati  nell'art.  51,  comma  3-quater,  le  funzioni di
          giudice  per le indagini preliminari sono esercitate, salve
          specifiche  disposizioni  di  legge,  da  un magistrato del
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha
          sede il giudice competente.
              -  Si riporta il testo dell'art. 118-bis delle norme di
          attuazione  di  coordinamento  e  transitorie del codice di
          procedura penale:
              "Art.  118-bis  (Coordinamento delle indagini). - 1. Il
          procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
          taluno  dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lettera
          a)  del  codice,  ne  da'  notizia  al procuratore generale
          presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini
          collegate,  il  procuratore generale ne da' segnalazione ai
          procuratori  generali e ai procuratori della Repubblica del
          distretto interessati al coordinamento.
              2.  Quando,  di  loro  iniziativa  o  a  seguito  della
          segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
          ministero  procedono  a  indagini  collegate, i procuratori
          della  Repubblica  ne danno notizia al procuratore generale
          del rispettivo distretto.
              3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti,
          non   e'   stato  promosso  o  non  risulta  effettivo,  il
          procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
          riunire  i  procuratori  della  Repubblica  che procedono a
          indagini  collegate.  Se  i  procuratori  della  Repubblica
          appartengono  a  distretti diversi, la riunione e' promossa
          dai   procuratori  generali  presso  le  corti  di  appello
          interessate, di intesa tra loro."
              -  Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 reca :
          "Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
          codice di procedura penale".
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          7  aprile  2000  n.  82  (Modificazioni alla disciplina dei
          termini  di  custodia  cautelare  nella  fase  del giudizio
          abbreviato),  convertito,  con  modificazioni dalla legge 5
          giugno 2000, n. 144:
              "Art.  4-bis. - 1. La disposizione dell'art. 328, comma
          1-bis,   del   codice   di  procedura  penale  deve  essere
          interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti
          per  i  delitti  indicati  nell'art.  51,  comma 3-bis, del
          codice  di  procedura  penale, anche le funzioni di giudice
          per  l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato
          del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
          sede il giudice competente.