Art. 10. 
 
  E' riconosciuta la qualifica di patriota a tutti  coloro  che,  non
rientrando nelle categorie  di  cui  ai  precedenti  articoli,  hanno
tuttavia  collaborato  o  contribuito  attivamente  alla   lotta   di
liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo
minore di quello previsto, sia prestando costante  e  notevole  aiuto
alle formazioni partigiane.