Art. 10.
     (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)

  Il  conduttore  ha  diritto  di  voto,  in  luogo  del proprietario
dell'appartamento    locatogli,    nelle    delibere   dell'assemblea
condominiale  relative  alle  spese  e alle modalita' di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
  Egli  ha  inoltre  diritto  di  intervenire, senza diritto di voto,
sulle  delibere  relative  alla  modificazione  degli  altri  servizi
comuni.
  La  disciplina  di  cui  al primo comma si applica anche qualora si
tratti di edificio non in condominio.
  In  tale  ipotesi  i conduttori si riuniscono in apposita assemblea
convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
  Si  osservano,  in  quanto  applicabili, le disposizioni del codice
civile sull'assemblea dei condomini.