Art. 10.
                      Finanziamento della spesa

  Gli  interventi  di  cui  al presente titolo sono da considerare di
prima  necessita'  agli  effetti  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  15  gennaio  1972,  n.  9.  Ai  relativi oneri finanziari
provvedera'   il  Ministero  dell'interno  con  gli  stanziamenti  di
bilancio a cio' destinati.
  Le  aperture  di  credito  a favore dei funzionari delegati possono
essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.