Art. 10.
  1.  La  durata  del  fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49 (a), e' prorogata di tre anni.
  2.  Al  fondo  di  cui  al  comma  1  e' conferita, per il triennio
1989-1991, la somma  di  lire  70  miliardi  da  suddividersi  in  10
miliardi  per il 1989 e in 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e
1991.
  3.  Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n.
49 (a), e' conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100
miliardi  da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 e in 40 miliardi
per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
  4. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (a) , e per quelle costituite  ai
sensi  della legge medesima dai lavoratori (( di cui ai commi 10 e 11
dell'articolo 2 )) ed ubicate  nelle  province  di  Taranto,  Napoli,
Terni e Genova, nonche' nelle aree gia' individuate o da individuarsi
ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 (b)  ,  n.
328/88  del  2  febbraio 1988 (Resider) (c), n. 2506/88 del 26 luglio
1988 (Renaval) (d), la misura di cui  al  comma  3  dell'articolo  17
della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, e' fissata in cinque volte
l'ammontare del capitale sottoscritto.
  5.  Per  le  cooperative  di cui al comma 4, il limite indicato dal
comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (a),  e'
fissato   in  cinque  annualita'  dell'onere  di  Cassa  integrazione
speciale per ogni lavoratore associato.
  6.  Nella selezione delle domande di incentivazione (( sul fondo di
cui al comma 1 )) e' data priorita' a quelle relative  alle  province
di  cui  al  comma  4  ed  alle  aree  da  individuarsi  ai sensi del
regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (c) .
  7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 30 miliardi per il 1989 ed a lire  70  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1989-1991,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1989,   all'uopo   utilizzando
l'apposito accantonamento.
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  1  e  14 e il contenuto
          dell'art.  17  della  legge  n.  49/1985  e'  riportato  in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 10:
             Si  trascrive il testo degli articoli 1 e 14 della legge
          n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla  cooperazione
          e   misure   urgenti   a   salvaguardia   dei   livelli  di
          occupazione):
             "Art.  1.  -  1. E' istituito presso la Sezione speciale
          per il credito  alla  cooperazione,  costituita  presso  la
          Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo
          di   rotazione  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          cooperazione in seguito denominato Foncooper.
             2.  Il  fondo di cui al comma precedente e' destinato al
          finanziamento delle  cooperative  che  abbiano  i  seguenti
          requisiti:
               a)   siano   ispirate   ai   princi'pi  di  mutualita'
          richiamati espressamente e inderogabilmente nei  rispettivi
          statuti  con  riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
                b)  siano  iscritte  nei  registri delle prefetture e
          nello  schedario  generale  della  cooperazione   e   siano
          soggette  alla  vigilanza  del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale.
             3.  Sono  escluse  dai  finanziamenti  di  cui  al comma
          precedente le cooperative che si propongono la  costruzione
          e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
             4.    I    finanziamenti   devono   essere   finalizzati
          all'attuazione di progetti relativi:
              1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
          della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento
          dei   mezzi   di   produzione   e/o  dei  servizi  tecnici,
          commerciali e amministrativi dell'impresa, con  particolare
          riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche
          specializzate nei vari settori economici; a  valorizzare  i
          prodotti  anche mediante il miglioramento della qualita' ai
          fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire
          la  razionalizzazione  del settore distributivo adeguandolo
          alle esigenze del commercio moderno; alla  sostituzione  di
          altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione
          dei progetti di cui al presente numero  ed  in  misura  non
          superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi,
          purche' determinatesi non oltre due anni prima  dalla  data
          di presentazione della domanda;
              2)   alla   ristrutturazione   e   riconversione  degli
          impianti.
             5.   Le   cooperative  aventi  i  requisiti  di  cui  al
          successivo articolo 14, comprese quelle costituite  da  non
          oltre  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper
          anche per i progetti finalizzati:
               a)  alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei
          settori della produzione, della distribuzione, del  turismo
          e dei servizi;
               b)  all'ammodernamento,  potenziamento  ed ampliamento
          dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
             6.   Il   ricorso  ai  finanziamenti  di  cui  ai  commi
          precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie  e
          contributive  di  qualsiasi  natura  per  gli stessi scopi,
          fatte salve quelle inerenti all'accollo  dei  finanziamenti
          gia'  perfezionati  e  il contributo di cui all'articolo 17
          della presente legge".
             "Art.  14.  -  1.  Possono  essere  ammesse  ai benefici
          previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate
          negli  articoli  successivi, le cooperative appartenenti al
          settore di produzione e lavoro che,  oltre  a  possedere  i
          requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:
               a)   siano   costituite   da   lavoratori  ammessi  al
          trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da
          imprese  per  le quali siano stati adottati i provvedimenti
          previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge  5
          dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
          n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge
          3   aprile  1979,  n.  95,  oppure  dipendenti  da  imprese
          sottoposte  a  procedure  concorsuali  previste  dal  regio
          decreto  16  marzo  1942,  n.   267,  oppure licenziati per
          cessazione dell'attivita' dell'impresa o per  riduzioni  di
          personale;
               b)  realizzino  in  tutto  o  in parte la salvaguardia
          dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di  cui  alla
          precedente  lettera  a)  mediante l'acquisto, l'affitto, la
          gestione anche parziale delle aziende stesse o  di  singoli
          rami  d'azienda  o di gruppi di beni della medesima, oppure
          mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.
             2.  Le cooperative costituite per le finalita' di cui al
          presente articolo,  le  quali  abbiano  in  gestione  anche
          parziale  le  aziende,  possono  esercitare  il  diritto di
          prelazione nell'acquisto delle medesime.
             3.  Le  cooperative  possono  altresi'  associare  altri
          lavoratori  in   cassa   integrazione   guadagni,   nonche'
          personale  tecnico e amministrativo in misura non superiore
          al 20 per cento e persone giuridiche,  anche  in  deroga  a
          norme  di  legge  o  di statuto interno che le regolano, in
          misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale".
             L'art.  17  della  medesima  legge n. 49/1985 istituisce
          presso  la   Sezione   speciale   per   il   credito   alla
          cooperazione,  per  la  durata  di  quattro  anni, un fondo
          speciale per gli interventi a salvaguardia dei  livelli  di
          occupazione.  Ai  sensi  di  tale  articolo, il fondo eroga
          contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie il cui
          capitale  sia  posseduto  per  almeno  l'80  per  cento  da
          societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro  ed   alle
          societa'    finanziarie   costituite   dalle   associazioni
          nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro  (ai  sensi
          dell'art.  4  D.L.C.P.S.  14  dicembre  1947, n. 1577) allo
          scopo di partecipare alle cooperative previste dall'art. 14
          della stessa legge n. 49/1985.
             (b)  Il  regolamento  CEE  n. 2052/88 del 24 giugno 1988
          riguarda le missioni dei  Fondi  a  finalita'  strutturali,
          alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi
          e di quelli della Banca europea per gli investimenti  degli
          strumenti finanziari esistenti.
             (c)  Per l'argomento del regolamento CEE n. 328/88 del 2
          febbraio 1988 si veda la nota (a) dell'art. 8.
             (d)  Il  regolamento  CEE  n. 2506/88 del 26 luglio 1988
          istituisce  un  programma  comunitario   a   favore   della
          riconversione   delle   zone  dell'industria  cantieristica
          (programma Renaval).