Art. 10. 1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (a), e' prorogata di tre anni. 2. Al fondo di cui al comma 1 e' conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e in 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 3. Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (a), e' conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 4. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (a) , e per quelle costituite ai sensi della legge medesima dai lavoratori (( di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 2 )) ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonche' nelle aree gia' individuate o da individuarsi ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 (b) , n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (c), n. 2506/88 del 26 luglio 1988 (Renaval) (d), la misura di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' fissata in cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto. 5. Per le cooperative di cui al comma 4, il limite indicato dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (a), e' fissato in cinque annualita' dell'onere di Cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato. 6. Nella selezione delle domande di incentivazione (( sul fondo di cui al comma 1 )) e' data priorita' a quelle relative alle province di cui al comma 4 ed alle aree da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (c) . 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per il 1989 ed a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo degli articoli 1 e 14 e il contenuto dell'art. 17 della legge n. 49/1985 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 10: Si trascrive il testo degli articoli 1 e 14 della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione): "Art. 1. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai princi'pi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda; 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati: a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge". "Art. 14. - 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma: a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale; b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive. 2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. 3. Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale". L'art. 17 della medesima legge n. 49/1985 istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Ai sensi di tale articolo, il fondo eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da societa' cooperative di produzione e lavoro ed alle societa' finanziarie costituite dalle associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro (ai sensi dell'art. 4 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577) allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'art. 14 della stessa legge n. 49/1985. (b) Il regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 riguarda le missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli strumenti finanziari esistenti. (c) Per l'argomento del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 si veda la nota (a) dell'art. 8. (d) Il regolamento CEE n. 2506/88 del 26 luglio 1988 istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval).