Art. 10 Funzioni ispettive. 1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonche', per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori. 2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del presidente dell'ANPA stessa. 3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attivita' soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono: a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto; b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione; c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature; d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente decreto. 4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante. 5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori della ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria. 6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio degli interventi effettuati.
Nota all'art. 10: - La legge 1860/1962 riguarda, come detto sopra in nota all'art. 3, l'impiego pacifico dell'energia nucleare.