Art. 10. Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel 1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui e' stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, e' stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio. 2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualita' ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, e' stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunita' economica europea del prodotto per il quale il marchio e' assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo e' di 500 ECU. Il Comitato puo' stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio. 3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica non sono inclusi ne' nel diritto relativo alla domanda, ne' nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario. 4. Il Comitato puo' stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto. 5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate al capo XXXII - cap 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al cap. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Comitato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario o/e la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294 (Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti. 2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui".