Art. 10.
                         Risorse finanziarie
           per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel
  1.  Le  domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita'
ecologica  sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle
spese  relative  all'istruttoria  delle  domande stesse. L'importo di
tale  diritto,  da  versare  mediante  appositi  bollettini  di conto
corrente  postale all'ANPA cui e' stata presentata la domanda per far
fronte  agli  oneri dalla stessa sostenuti, e' stabilito in una somma
minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di
cambio  vigente il giorno precedente la presentazione della domanda),
o  di  altro  importo  in  ECU,  stabilito  a livello comunitario. La
ricevuta  del  bollettino  di  c/c postale, deve essere allegata alla
domanda.  Il  Comitato  provvede ad aggiornare l'importo del predetto
diritto   sulla   base   degli  importi  indicativi  stabiliti  dalla
Commissione  delle  Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3,
del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
  2.  I  soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualita'
ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione
del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di
dodici  mesi  decorrenti  dalla data di assegnazione, e' stabilito in
misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunita'
economica  europea  del prodotto per il quale il marchio e' assegnato
in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo e' di 500 ECU. Il
Comitato  puo'  stabilire l'importo del predetto diritto anche in via
provvisoria  sulla  base  dei  dati  definitivi di vendita per l'anno
interessato  risultanti  dal  bilancio  del soggetto assegnatario. Il
Comitato  di  cui  all'art.  1  provvede  ad aggiornare l'importo del
predetto  diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla
Commissione  delle  Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3,
del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
  3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede
l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica non sono
inclusi ne' nel diritto relativo alla domanda, ne' nel diritto annuo.
Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.
  4.  Il  Comitato puo' stabilire variazioni dell'importo del diritto
di  cui  al  comma  2  in misura non superiore o inferiore al 20%. La
predetta  variazione  deve  essere riferita a tutti i diritti fissati
per il medesimo prodotto.
  5.  Le  somme  derivanti  dai diritti di cui al comma 2, cosi' come
previsto  dall'art.  1  del  decreto-legge  6  luglio  1993,  n. 216,
convertito  con  legge  9  agosto  1993, n. 294, sono versate al capo
XXXII  -  cap  2593  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato e sono
riassegnate  al  cap.  2558  dello  stato di previsione del Ministero
dell'ambiente,   per   far   fronte  alle  esigenze  organizzative  e
funzionali  del  Comitato. La riscossione di tali diritti puo' essere
eseguita  mediante  versamento  diretto  alla  competente  sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  oppure  a  mezzo di c/c postale
intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed
il  capitolo  di  entrata  suddetti  e  la causale del versamento. Il
mancato  pagamento  dei  diritti  di  cui  ai  commi  1  e 2 comporta
rispettivamente,   previa  diffida  ad  adempiere  entro  un  termine
prestabilito,  il  non accoglimento delle domande di assegnazione del
marchio  comunitario  o/e la sospensione del diritto di utilizzazione
del   marchio  ecologico  fino  a  quando  non  venga  effettuato  il
pagamento.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Il  testo dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 1993, n. 216,
          convertito con legge 9 agosto  1993,  n.  294  (Adempimenti
          finanziari  per  l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92
          sul  marchio  di  qualita'   ecologica-Ecolabel),   e'   il
          seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Le  somme  derivanti  dai  diritti  di
          concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di
          cui al regolamento n.  880/92 del Consiglio  del  23  marzo
          1992,  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato e
          sono riassegnate ad apposito capitolo  da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'ambiente per far
          fronte   alle   esigenze   organizzative    e    funzionali
          dell'organismo   competente   da  istituire  ai  sensi  del
          medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti  ai
          componenti.
             2.  Per far fronte alle immediate esigenze organizzative
          e  funzionali  dell'organismo  di  cui  al  comma   1,   e'
          autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993
          e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo  onere
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri.    Le  somme  non  utilizzate  in
          ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo.
             3. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  della  sanita'  e   del   tesoro,   sono
          stabiliti,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, i criteri e le  modalita'  per
          l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo
          delle somme di cui ai commi 1 e 2.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche nel conto dei residui".