Art. 10
                         (Contenuti del DSS)
1.  Il  DSS  di  cui  all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9,
   devono contenere la valutazione dei rischi  per  la  salute  e  la
   sicurezza  dei  lavoratori  in relazione all'attivita' svolta e la
   conseguente individuazione delle  misure  e  modalita'  operative,
   indicando  in  particolare  le  soluzioni adottate, o l'assenza di
   rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:
   a) protezione contro gli incendi, le  esplosioni  e  le  atmosfere
      esplosive o nocive;
   b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
   c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
   d) sorveglianza sanitaria;
   e)  programma  per  l'ispezione  sistematica, la manutenzione e la
      prova di attrezzature, della strumentazione  e  degli  impianti
      meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
   f) manutenzione del materiale di sicurezza;
   g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
   h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
   i) esercitazioni di sicurezza;
   l) aree di deposito;
   m) stabilita' dei fronti;
   n) armature di sostegno;
   o) modalita' della ventilazione;
   p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di
      massiccio e di irruzioni di acqua;
   q) evacuazione del personale;
   r) organizzazione del servizio di salvataggio;
   s)  impiego  di  adeguate  attrezzature di sicurezza per prevenire
      rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango  di
      perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
   t)  dispositivi  di  sicurezza e cautele operative in perforazione
      con fluidi diversi dal fango;
   u) impiego dell'uso di esplosivo;
   v) eventuale programma di attivita' simultanee;
   z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
   aa) misure specifiche per impianti modulari;
   bb) comandi a distanza in caso di emergenza;
   cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;
   dd) disponibilita' della camera iperbarica;
   ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.
2. Il DSS deve altresi' contenere indicazioni relative a:
   a) attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
   b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.