Art. 10.
         Convenzioni nelle attivita' di ricerca, di didattica
                     di assistenza o di servizio
  1.  Al fine  di garantire  la  salute e  la sicurezza  di tutto  il
personale che  presta la  propria opera  per conto  delle universita'
presso enti  esterni, cosi' come  di quello  di enti che  svolgono la
loro attivita'  presso le universita',  per tutte le  fattispecie non
disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli
obblighi previsti dal decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
sono individuati  di intesa tra  gli enti convenzionati e  le singole
universita', attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere
realizzati   prima  dell'inizio   delle   attivita'  previste   nella
convenzione e, per le convenzioni gia' in corso, entro novanta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.
  2.  Le   modalita'  relative  all'elezione  o   designazione  delle
rappresentanze dei  lavoratori per  la sicurezza vengono  definite in
sede di contrattazione decentrata.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 agosto 1998
                     Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                             Berlinguer
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
               p. Il Ministro per la funzione pubblica
                       e gli affari regionali
                             Bettinelli
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998
  Registro   n.    1    Universita'    e  ricerca    scientifica    e
tecnologica,
  foglio n. 162
 
           Nota all'art. 10:
            -  Per il  titolo del decreto legislativo n. 626/1994  v.
          nelle note alle premesse.