Art. 10. Convenzioni nelle attivita' di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle universita' presso enti esterni, cosi' come di quello di enti che svolgono la loro attivita' presso le universita', per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole universita', attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attivita' previste nella convenzione e, per le convenzioni gia' in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Le modalita' relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 1998 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanita' Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 162
Nota all'art. 10: - Per il titolo del decreto legislativo n. 626/1994 v. nelle note alle premesse.