Art. 10 
 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Sono  ammessi  valori  limite  piu'  elevati  per  i  parametri
specifici fissati agli articoli 5, 6, 8  e  9  del  presente  decreto
qualora: 
    a) sia effettuata una valutazione  di  rischio,  con  particolare
riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti
per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che
non esistono pericoli per l'ambiente in  base  alla  valutazione  dei
rischi; 
    b)    l'autorita'     territorialmente     competente     conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per  la
singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche  della  stessa
discarica e delle zone limitrofe; 
    c) i valori limite autorizzati per  la  specifica  discarica  non
superino,  per  piu'  del   triplo,   quelli   specificati   per   la
corrispondente categoria di  discarica  e,  limitatamente  al  valore
limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti,
il valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio,  quello
specificato per la corrispondente categoria di discarica. 
  2. In presenza di  concentrazioni  elevate  di  metalli  nel  fondo
naturale  dei   terreni   circostanti   la   discarica,   l'autorita'
territorialmente  competente  puo'  stabilire  limiti  piu'   elevati
coerenti con tali concentrazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  seguenti
parametri: 
    a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a  e
6; 
    b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3; 
    c) PCB di cui all'art. 5, comma 2; 
    d) carbonio organico totale  (TOC)  e  pH  nelle  discariche  per
rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi  stabili  e
non reattivi; 
    e) carbonio organico totale (TOC) nelle  discariche  per  rifiuti
pericolosi. 
  4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e  tutela  del
territorio, nell'ambito degli obblighi di  relazione  sull'attuazione
della direttiva  1999/31/CE  previsti  dall'art.  15  della  medesima
direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di
autorizzazioni concesse in virtu' del presente  articolo  sulla  base
delle informazioni ricevute dall'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA),  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998,  n.
372. La relazione e' elaborata in base al questionario  adottato  con
la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.