Art. 10 
 
Ulteriori misure per la ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei
  territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. I Commissari  delegati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  provvedono,  nei  territori  dei
comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e  29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, in  termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e
realizzazione   di   moduli   temporanei   abitativi   -    destinati
all'alloggiamento provvisorio delle  persone  la  cui  abitazione  e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di  rilevazione  dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  5  maggio  2011  -  ovvero  destinati  ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di  urbanizzazione  e  servizi,  per  consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone  fisiche  ivi  residenti  o  stabilmente
dimoranti,  ove  non  abbiano  avuto  assicurata  altra  sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 
  2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci  dei  comuni
interessati,  alla   localizzazione   delle   aree   destinate   alla
realizzazione dei moduli di cui al comma  1,  anche  in  deroga  alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non  si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il
provvedimento di localizzazione comporta  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
  3. L'approvazione delle  localizzazioni  di  cui  al  comma  2,  se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,  costituisce  variante
degli stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del  vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei  dovranno  essere  soggette  alla  destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla  normativa  vigente  ed  in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro  avente
diritto o interessato (( da essa previste, i Commissari  delegati  ))
danno notizia della avvenuta localizzazione  e  conseguente  variante
mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due
giornali, di cui uno a  diffusione  nazionale  ed  uno  a  diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento  di  localizzazione  decorre
dal momento della pubblicazione all'albo  comunale.  Non  si  applica
l'articolo 11  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  4. Per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali  espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da  ogni  altro  adempimento,  alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso  costituisce
provvedimento di provvisoria  occupazione  a  favore  dei  Commissari
delegati o di espropriazione, se  espressamente  indicato,  a  favore
della   Regione   o   di   altro   ente   pubblico,   anche   locale,
specificatamente  indicato  nel  verbale  stesso.   L'indennita'   di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla  data  di  immissione  in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012. 
  5. Avverso il provvedimento di  localizzazione  ed  il  verbale  di
immissione   in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente    ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse  le  opposizioni  amministrative  previste  dalla   normativa
vigente. 
  6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere  disposta  dai  Commissari
delegati,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente  motivando  la   contingibilita'   ed   urgenza   della
utilizzazione. L'atto di acquisizione  di  cui  all'articolo  42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n.  327,  e'  adottato,  ove  ritenuto  necessario,  con   successiva
ordinanza,  dai  Commissari  delegati   a   favore   del   patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 
  7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice  dei  contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  compatibilmente  con  il  quadro
emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito  locale,  degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In
deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e' consentito il subappalto delle  lavorazioni  della  categoria
prevalente fino al cinquanta per cento. 
  8. Alla realizzazione dei moduli  temporanei  destinati  ad  uffici
pubblici ovvero all'attivita'  scolastica,  provvedono  i  presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1,  comma  2  del  decreto-legge  6
giugno  2012,  n.  74,  potendosi  anche  avvalere   del   competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle  proprie
attivita'  istituzionali,  con  le  risorse   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  9. I  Commissari  delegati  possono  procedere  al  reperimento  di
alloggi per le persone sgomberate  anche  individuando  immobili  non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  10. Secondo criteri indicati dai Commissari  delegati  con  proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al  comma
8  e'  effettuata  dal  sindaco  del  comune  interessato,  il  quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio,  anche  gratuito,  degli
stessi da parte dei beneficiari. 
  11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, predispongono,  d'intesa  con  i  Commissari  delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente,  e
d'intesa  con  quest'ultimo  nelle  materie  di  sua  competenza,  la
ripianificazione  del  territorio  comunale  definendo  le  linee  di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa  socio-economica,  la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto  degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  13. Per consentire l'espletamento da  parte  dei  lavoratori  delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35  per
cento delle  risorse  destinate  nell'esercizio  2012  dall'INAIL  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  del  lavoro  -  bando  ISI  2012  -  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, viene  trasferito  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in  sicurezza,  anche
attraverso la loro ricostruzione,  dei  capannoni  e  degli  impianti
industriali  a  seguito  degli  eventi  sismici  che  hanno   colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione  fra  le  regioni
interessate delle somme di  cui  al  precedente  periodo,  nonche'  i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta  dei
presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.  Si  applicano,
in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma  2,
del decreto-legge n. 74 del 2012. 
  14. Sulla  base  di  apposita  convenzione  da  stipularsi  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Fintecna  o  societa'  da
questa   interamente   controllata   assicura   ((    alle    regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e  Veneto  ))  il  supporto  necessario  ((
unicamente )) per  le  attivita'  tecnico-ingegneristiche  dirette  a
fronteggiare  con  la  massima  tempestivita'   le   esigenze   delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai
sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74  del  2012.  Ai
relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli  anni
2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  di  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  ripartizione   del   Fondo,   di   cui
all'articolo 2,  con  esclusione  dei  trattamenti  fondamentali  che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.». 
  (( 15-bis. All'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le modalita' di predisposizione e  di  attuazione  di  un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli  edifici  ad  uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese,  a  tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera  a).  I  Presidenti
delle regioni -  Commissari  delegati,  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  alla  presente   lettera,   stipulano   apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la  celere  esecuzione  delle  attivita'  di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento  sismico,  onde  conseguire  la  regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi». 
  15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo  con  le  ulteriori
amministrazioni interessate,  i  Presidenti  delle  regioni  possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  di  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati,  cui
affidare specifici settori di intervento  sulla  base  di  specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7
          giugno 2012, n. 131: 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni) 
              (Omissis) 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              (Omissis)». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          1° giugno 2012 (Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
          della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  dei  termini  per
          l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a   favore   dei
          contribuenti  colpiti  dal  sisma  del  20   maggio   2012,
          verificatosi nelle province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,
          Reggio Emilia,  Mantova  e  Rovigo),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2012, n. 130. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
              «Art. 9. (Rimessione in termini) 
              (Omissis) 
              2. Con  proprio  decreto  il  Ministro  delle  finanze,
          sentito il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, puo' sospendere  o  differire  il
          termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
          dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed
          imprevedibili.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il  rilevamento
          dei danni,  pronto  intervento  e  agibilita'  per  edifici
          ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
          di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
          maggio 2011, n. 113, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi.): 
              «Art 7. (Comunicazione di avvio del procedimento). 
              1. Ove non sussistano ragioni di impedimento  derivanti
          da particolari  esigenze  di  celerita'  del  procedimento,
          l'avvio del  procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le
          modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti  nei  confronti
          dei quali il provvedimento finale e' destinato  a  produrre
          effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per   legge   debbono
          intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni  di
          impedimento predette, qualora  da  un  provvedimento  possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
              2. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari. 
              8. (Modalita' e contenuti della comunicazione di  avvio
          del procedimento). 
              1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
          del procedimento mediante comunicazione personale. 
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
              a) l'amministrazione competente; 
              b) l'oggetto del procedimento promosso; 
              c)   l'ufficio   e   la   persona   responsabile    del
          procedimento; 
              c-bis) la  data  entro  la  quale,  secondo  i  termini
          previsti dall'art. 2, commi 2  o  3,  deve  concludersi  il
          procedimento e i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
          dell'amministrazione; 
              c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
          di presentazione della relativa istanza; 
              d) l'ufficio in cui  si  puo'  prendere  visione  degli
          atti. 
              3.  Qualora  per   il   numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente  gravosa,  l'amministrazione   provvede   a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di  pubblicita'  idonee  di  volta   in   volta   stabilite
          dall'amministrazione medesima. 
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'  essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel   cui
          interesse la comunicazione e' prevista.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  11,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A): 
              «Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati.) 
              1. Al proprietario,  del  bene  sul  quale  si  intende
          apporre il vincolo preordinato  all'esproprio,  va  inviato
          l'avviso dell'avvio del procedimento: 
              a) nel caso  di  adozione  di  una  variante  al  piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica, almeno venti  giorni  prima  della  delibera  del
          consiglio comunale; 
              b) nei casi previsti  dall'art.  10,  comma  1,  almeno
          venti  giorni  prima  dell'emanazione  dell'atto  se   cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento. (L) 
              2. L'avviso di avvio  del  procedimento  e'  comunicato
          personalmente agli interessati alle singole opere  previste
          dal  piano  o  dal  progetto.  Allorche'  il   numero   dei
          destinatari  sia  superiore  a  50,  la  comunicazione   e'
          effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere  all'albo
          pretorio  dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono   gli
          immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o  piu'
          quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   locale   e,   ove
          istituito, sul sito informatico della Regione  o  Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o  il
          progetto.  Gli  interessati  possono  formulare   entro   i
          successivi trenta giorni osservazioni che vengono  valutate
          dall'autorita'  espropriante  ai  fini   delle   definitive
          determinazioni. (L) 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  ai
          fini  dell'approvazione  del  progetto  preliminare   delle
          infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  ricompresi
          nei programmi attuativi dell'art. 1, comma 1,  della  legge
          21 dicembre 2001, n. 443. (L) 
              4. Ai  fini  dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento
          delle conferenze di servizi in materia di lavori  pubblici,
          si osservano le forme previste dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L) 
              5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
          le  disposizioni  vigenti  che  regolano  le  modalita'  di
          partecipazione  del  proprietario  dell'area  e  di   altri
          interessati nelle fasi di adozione e di approvazione  degli
          strumenti urbanistici. (L)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 42-bis,  comma  1,  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327: 
              «42-bis. (Utilizzazione senza titolo  di  un  bene  per
          scopi di interesse pubblico). 
              1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
          utilizza un bene immobile per scopi di interesse  pubblico,
          modificato  in   assenza   di   un   valido   ed   efficace
          provvedimento di esproprio o  dichiarativo  della  pubblica
          utilita',  puo'  disporre  che  esso  sia  acquisito,   non
          retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che  al
          proprietario  sia  corrisposto   un   indennizzo   per   il
          pregiudizio patrimoniale e non  patrimoniale,  quest'ultimo
          forfetariamente liquidato nella misura del dieci per  cento
          del valore venale del bene. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  57,  comma  6,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art.57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara). 
              (art.  31,  direttiva  2004/18;  art.  9,   D.Lgs.   n.
          358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993;  art.  24,  L.  n.
          109/1994; art. 7, D.Lgs. n. 157/1995) 
              (Omissis) 
              6. Ove possibile, la stazione appaltante individua  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economico  -  finanziaria   e   tecnico   -
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              (Omissis)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  118  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art. 118. (Subappalto, attivita' che non costituiscono
          subappalto e tutela del lavoro). 
              (art.  25,  direttiva  2004/18;  art.   37,   direttiva
          2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs.  24  marzo
          1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n.  157;  art.
          21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994) 
              1. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
          o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
          Il contratto non puo' essere ceduto, a  pena  di  nullita',
          salvo quanto previsto nell'art. 116. 
              2. La stazione appaltante e'  tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 
              1)  che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
              2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  almeno  venti
          giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
          delle relative prestazioni; 
              3)  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'art. 38; 
              4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti
          dall'art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
              4. L'affidatario deve  praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          7. Ai fini del pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei
          lavori o dello stato finale dei  lavori,  l'affidatario  e,
          suo     tramite,     i      subappaltatori      trasmettono
          all'amministrazione o ente committente il  documento  unico
          di regolarita' contributiva. 
              6-bis. Al fine di contrastare il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali. 
              7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono  messi
          a disposizione delle  autorita'  competenti  preposte  alle
          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9
          si applicano anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente  le  prestazioni  assunte   in   appalto;   si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 
              11. Ai fini del presente art. e' considerato subappalto
          qualsiasi contratto avente  ad  oggetto  attivita'  ovunque
          espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali  le
          forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,   se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati. 
              12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti,  le
          seguenti categorie di forniture  o  servizi,  per  le  loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto: 
              a) l'affidamento di attivita' specifiche  a  lavoratori
          autonomi; 
              b)   la   subfornitura   a   catalogo    di    prodotti
          informatici.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia
          di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro): 
              «Art. 11. (Attivita' promozionali) 
              (Omissis) 
              5.  L'INAIL  finanzia  con   risorse   proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          prassi di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              (Omissis)». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  6,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7
          giugno 2012, n. 131: 
              «Art.  2  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate) 
              (Omissis) 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
          2, sono intestate  apposite  contabilita'  speciali  aperte
          presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,  con  il
          decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
          di  cui  al  comma  1  destinate  al  finanziamento   degli
          interventi   previsti   dal   presente    decreto.    Sulle
          contabilita'  speciali  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle  stesse
          regioni ai fini della realizzazione di  interventi  per  la
          ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli  eventi
          sismici. I presidenti delle regioni rendicontano  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  2,  del  gia'
          indicato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74: 
              «Art.  2  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate) 
              (Omissis) 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  del  gia'  indicato
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni) 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma  2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e  4-quater,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24  febbraio
          1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni  vigenti
          stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri  adottata
          nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi.
          A tal fine, i Presidenti delle regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  di  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito della ripartizione del Fondo, di  cui  all'art.
          2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che  restano
          a carico delle amministrazioni di appartenenza. A tal fine,
          i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita
          struttura commissariale, composta di  personale  dipendente
          delle pubbliche amministrazioni in posizione di  comando  o
          distacco, nel limite di quindici unita', i cui  oneri  sono
          posti a carico delle risorse  assegnate  nell'ambito  della
          ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2,  con  esclusione
          dei trattamenti fondamentali che  restano  a  carico  delle
          amministrazioni di appartenenza.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,   del   citato
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici  e
          dei  servizi  pubblici  nonche'  interventi  sui  beni  del
          patrimonio artistico e culturale) 
              1. I Presidenti delle regioni di cui all'art. 1,  comma
          2,   d'intesa   fra   loro,   stabiliscono,   con    propri
          provvedimenti adottati in coerenza con i criteri  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui  all'art.  2,   comma   2,   sulla   base   dei   danni
          effettivamente verificatisi, e  nel  limite  delle  risorse
          all'uopo individuate: 
              a) le modalita' di predisposizione e di  attuazione  di
          un piano di interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli
          immobili  pubblici,  danneggiati  dagli   eventi   sismici,
          compresi quelli adibiti all'uso scolastico e  le  strutture
          edilizie  universitarie,  nonche'   le   caserme   in   uso
          all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o
          di   proprieta'   di    enti    ecclesiastici    civilmente
          riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di    interesse
          storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42; 
              b) le modalita' organizzative per consentire la  pronta
          ripresa delle attivita' degli uffici delle  amministrazioni
          statali, degli enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie
          fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici; 
              b-bis) le modalita' di predisposizione e di  attuazione
          di un piano di interventi urgenti per il  ripristino  degli
          edifici ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  archivi,  musei,
          biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli  immobili
          di cui alla  lettera  a).  I  Presidenti  delle  regioni  -
          Commissari delegati, per la realizzazione degli  interventi
          di  cui   alla   presente   lettera,   stipulano   apposite
          convenzioni con  i  soggetti  proprietari,  titolari  degli
          edifici  ad  uso  pubblico,  per   assicurare   la   celere
          esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
          ovvero  di  riparazione,  anche  praticando  interventi  di
          miglioramento  sismico,   onde   conseguire   la   regolare
          fruibilita' pubblica degli edifici medesimi. 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
          all'art.   1,   comma   2,   avvalendosi   del   competente
          provveditorato interregionale alle opere  pubbliche  e  dei
          competenti  uffici  scolastici  provinciali,  che   operano
          nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali,  con  le
          risorse umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
          vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma  1,  lettera
          a), e nei limiti delle risorse all'uopo  individuate,  alle
          esigenze connesse agli interventi  di  messa  in  sicurezza
          degli immobili danneggiati, di  rimozione  e  ricovero  dei
          beni  culturali  e  archivistici   mobili,   di   rimozione
          controllata  e  ricovero  delle  macerie  selezionate   del
          patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degli
          interventi   di   ricostruzione,    di    ripristino,    di
          conservazione, di restauro, e di miglioramento  strutturale
          del medesimo patrimonio, si provvede secondo  le  modalita'
          stabilite d'intesa  con  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  d'intesa  con  il  presidente  della
          regione interessata, sia per  far  fronte  agli  interventi
          urgenti,  sia  per  l'avvio  di  una  successiva  fase   di
          ricostruzione. 
              3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
          riferimento  agli  interventi  in   materia   di   edilizia
          sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  puo'
          essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo  delle  risorse
          disponibili   nel   bilancio   statale   ai   fini    della
          sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
          alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
          sanitarie   regionali   riducendo   il   rischio   sismico;
          nell'ambito  degli  interventi   gia'   programmati   dalle
          medesime regioni  nell'Accordo  di  programma  vigente,  le
          Regioni  procedono,  previo  parere  del  Ministero   della
          salute, alle opportune rimodulazioni, al fine  di  favorire
          le opere di consolidamento e di ripristino delle  strutture
          danneggiate. 
              4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il
          contributo   dello   Stato   a   favore    delle    regioni
          Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto,   possono   essere
          riprogrammati nell'ambito  delle  originarie  tipologie  di
          intervento prescindendo dai  termini  riferiti  ai  singoli
          programmi, non previsti da norme comunitarie. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i   comuni
          predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
          di emergenza di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
          sostitutiva i prefetti competenti per territorio.».