Art. 10 
 
 
            Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento  del
Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i  Comuni
sono titolari, per il proprio ambito di competenza,  dei  trattamenti
di  dati  personali  necessari  all'attuazione  dell'art.   60,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 2010, e del presente decreto. Le
modalita' di trattamento dei dati personali acquisiti e  trattati  in
attuazione della Sperimentazione, ove non  diversamente  specificato,
coincidono con quelle adottate  in  attuazione  del  programma  Carta
Acquisti, di cui all'art. 81, comma 35, lett. b, del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, in relazione alle quali il Gestore  del  servizio
e' designato responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  del  Tesoro,  ai  sensi
dell'art.  29  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
designano responsabile del trattamento dei dati personali l'INPS,  in
qualita' di Soggetto Attuatore. 
  3. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto  sono
svolti esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 60,  comma  1,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, istituzionalmente perseguite
dalle singole amministrazioni coinvolte nella Sperimentazione. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento  del
Tesoro, e il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  i
Comuni trattano, ciascuno per gli ambiti  di  propria  competenza,  i
dati sensibili  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  quelli
giudiziari indispensabili al rilascio e  alla  gestione  della  Carta
acquisti  sperimentale  per  il  perseguimento  delle  finalita'   di
rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 67, 68, 71 e 73 del
decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  svolgono  su   di   essi
esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel  presente
decreto. 
  5. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento  del
Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  trattano
i dati sensibili idonei a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  quelli
giudiziari  indispensabili  per  la  realizzazione  del  progetto  di
ricerca finalizzato alla valutazione della  Sperimentazione,  per  il
perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di  cui
all'art. 98, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.  196  del
2003  e  svolgono   su   di   essi   esclusivamente   le   operazioni
indispensabili individuate nel presente decreto.