Art. 10 Trattamento e riservatezza dei dati personali 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni sono titolari, per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 2010, e del presente decreto. Le modalita' di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione della Sperimentazione, ove non diversamente specificato, coincidono con quelle adottate in attuazione del programma Carta Acquisti, di cui all'art. 81, comma 35, lett. b, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in relazione alle quali il Gestore del servizio e' designato responsabile del trattamento dei dati personali dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, designano responsabile del trattamento dei dati personali l'INPS, in qualita' di Soggetto Attuatore. 3. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, istituzionalmente perseguite dalle singole amministrazioni coinvolte nella Sperimentazione. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni trattano, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili al rilascio e alla gestione della Carta acquisti sperimentale per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 67, 68, 71 e 73 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trattano i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato alla valutazione della Sperimentazione, per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto.