(( Art. 10-ter Interventi di edilizia scolastica 1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014. ))
Riferimenti normativi La deliberazione 13 maggio 2010, n. 32 (Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010. La deliberazione 20 gennaio 2012, n. 6 (Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011), e' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012. Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192: "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni. (Omissis). 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.".