Art. 10 
 
 
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano e' consentito  esclusivamente  per  finanziare
spese di investimento con le modalita'  e  nei  limiti  previsti  dal
presente articolo e dalla legge dello Stato. 
  2. In attuazione del comma 1, le operazioni di  indebitamento  sono
effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei  quali
sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte  sui  singoli
esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di  copertura  degli
oneri corrispondenti. 
  3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate
sulla base di  apposite  intese  concluse  in  ambito  regionale  che
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della  gestione
di cassa finale del complesso degli enti territoriali  della  regione
interessata,   compresa   la   medesima   regione,   come    definito
dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni,
le province e le citta'  metropolitane  comunicano  alla  regione  di
appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza,  secondo
modalita' stabilite con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo  di  cassa
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede
di  conseguire,  nonche'  gli  investimenti  che  intende  realizzare
attraverso  il  ricorso  all'indebitamento  o  con  i  risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente  territoriale
puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle  spese
per  rimborsi  di  prestiti  risultanti  dal  proprio   bilancio   di
previsione. 
  4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato  l'equilibrio
di cui al comma 3, primo periodo, il  saldo  negativo  concorre  alla
determinazione  dell'equilibrio  della  gestione  di   cassa   finale
dell'anno  successivo  del  complesso  degli   enti   della   regione
interessata, compresa la medesima regione, ed e'  ripartito  tra  gli
enti che non hanno rispettato il saldo previsto. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
d'intesa con la Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione
del presente articolo.