Art. 10 
 
 
            Informazioni sull'esercizio della professione 
 
  1. E' consentita  all'avvocato  la  pubblicita'  informativa  sulla
propria  attivita'  professionale,  sull'organizzazione  e  struttura
dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli  scientifici
e professionali posseduti. 
  2. La pubblicita' e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con
qualunque  mezzo,  anche  informatico,  debbono  essere  trasparenti,
veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  comparative  con  altri
professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 
  3. In ogni caso le informazioni  offerte  devono  fare  riferimento
alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 
  4.  L'inosservanza  delle  disposizioni   del   presente   articolo
costituisce illecito disciplinare.