Art. 10 Informazioni sull'esercizio della professione 1. E' consentita all'avvocato la pubblicita' informativa sulla propria attivita' professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. La pubblicita' e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.